Permuta
Le norme principali:
Codice Civile (artt. 1552 – 1555)
Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

La nozione:
la permuta è il contratto con cui due o più soggetti si scambiano beni o diritti.

La permuta può avvenire con conguaglio o senza conguaglio: nel primo caso i contranti ritengono che il valore dei beni o diritti scambiati sia diverso, e pertanto procedono a saldare in denaro la differenza.

Alla permuta si applica, ove non strutturalmente incompatibile, la disciplina in materia di compravendita. Ovviamente indagini, controlli ed adeguamento della volontà delle parti, investendo più beni, risulteranno più complesse e replicate su tutti gli immobili oggetto dell’operazione.

L’istituto della prelazione ha un approccio variegato alla permuta; sussiste in alcuni casi, è esclusa in altri. Nella prima categoria rientra l’ipotesi di cui all’art. 60 del Testo Unico dei Beni Culturali, nella seconda la cosiddetta prelazione agraria. Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, hanno spesso tesi diverse in materia, e pertanto si rende necessario affrontare con precisa attenzione ogni singola ipotesi.

In materia fiscale, in base alla specificità dello scambio (tra privati, tra privato e società, tra società, etc..) muta base imponibile e modalità di tassazione. I regimi cosiddetti di favore per il contribuente (prezzo valore, credito d’imposta) sono riconosciuti, tenendo conto di alcuni parametri fra cui base imponibile di entrambi i trasferimenti, maggior onere fiscale, rapporto tra i tributi astrattamente dovuti.

Il nostro protocollo operativo minimo prevede:
– che ogni pratica sia seguita da un collaboratore qualificato sotto la direzione del Notaio;
– la disponibilità del Notaio ad incontri personali o telefonici con le parti al fine di chiarire ogni aspetto dell’operazione;
– l’anticipazione via email di bozza dell’atto, ove richiesto;
– la consegna di un certificato d’avvenuta stipula nell’attesa dell’esecuzione delle formalità di registrazione e trascrizione.