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Risoluzione di donazione

Cosa succede se, stipulata una donazione, si vogliono eliminare gli effetti creati? E’ possibile “annullare” una donazione facendo in modo che quanto donato ritorni al soggetto donante?

Si può ritornare alla situazione precedente alla donazione come se il trasferimento a titolo donativo non sia mai avvenuto ed eliminando i problemi di circolazione dei beni oggetto della donazione all’origine?

Se si risolve la donazione si decadrà dalle agevolazioni fiscali prima casa?

Fabio Cosenza

Notaio

Quelli sopra sono solo alcuni dei più ricorrenti quesiti – o timori – a cui il Notio è chiamato a rispondere da parte di riceve o dona dei beni.

Ebbene, la risposta è che la revoca un contratto di donazione è possibile e la soluzione più accreditata suggerisce la stipula di un atto di scioglimento di donazione per mutuo dissenso in forma di atto pubblico e con la presenza di due testimoni.

In realtà l’analisi di tale atto ha generato pareri contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza, motivo per cui occorre qui procedere con ordine e per gradi.

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Cosa si intende per mutuo dissenso?

Il mutuo dissenso (come si deduce dagli artt. 1321 e 1372 Codice Civile) è l’intenzione comune delle parti di estinguere un contratto precedentemente stipulato tra i medesimi soggetti.

Con un successivo contratto, dunque, donante e donatario possono fare in modo che la donazione sia risolta se tra loro vi è un accordo in tal senso.

Quali sono le parti del contratto di mutuo dissenso?

Nell’atto di mutuo dissenso devono comparire come parti sostanziali tutte le parti che hanno stipulato il contratto che si intende risolvere ovvero i loro eventuali eredi e legatari.

Nel caso della donazione, quindi, l’atto successivo di mutuo dissenso dovrà essere stipulato tra il donante e il donatario (o i loro eventuali eredi e legatari).

E’ fondamentale che le parti conservino la disponibilità di quanto è stato oggetto di donazione.

Non è possibile, infatti, procedere alla stipula del mutuo dissenso se quanto era stato donato è stato trasferito dal donatario ad un soggetto terzo né si potrebbe far intervenire in atto il terzo in quanto – non essendo parte sostanziale della donazione originaria – sarebbe privo di interesse alla risoluzione della stessa.

Da quando iniziano a decorrere gli effetti generati dal contratto di mutuo dissenso?

Il tema è molto discusso in dottrina, ma anche in giurisprudenza e Agenzia delle Entrate.

C’è chi ritiene che gli effetti prodotti dal contratto di mutuo dissenso inizierebbero a decorrere solo dalla data della sua stipula e chi, al contrario, afferma che si produrrebbero sin dalla data della stipula della donazione o del precedente diverso atto da risolvere.

Si parla nel primo caso di efficacia ex nunc o di atto ad efficacia non retroattiva, nella seconda ipotesi di efficacia ex tunc o di atto ad efficacia retroattiva.

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Come deve intendersi l'atto di mutuo consenso che risolve un precedente contratto?

Con l’atto di scioglimento di donazione per mutuo dissenso, in sostanza, il bene oggetto di donazione “torna” nella titolarità e nella disponibilità del soggetto che lo aveva donato senza che ciò sia fatto valere dai terzi. E’ abbastanza condiviso che non si tratta di un ritrasferimento vero e proprio, ma di una restituzione di quanto già avvenuto in forza del contratto che si vuole sciogliere.

Circa gli effetti del contratto di risoluzione per mutuo dissenso e la natura dello stesso, però, la dottrina ha elaborato nel tempo tre differenti tesi.

Teoria del contrarius actus

DEFINIZIONE. L’atto di scioglimento per mutuo dissenso viene inteso da alcuni come un contratto diverso ed autonomo rispetto alla precedente donazione. Si tratta, cioè, di un atto uguale e contrario alla donazione stipulata perchè:

– il donante vestirebbe i panni del donatario e viceversa;

– produce l’effetto opposto rispetto a quello prodotto dalla donazione, considerato che il bene viene restituito a chi precedentemente lo aveva donato.

EFFICACIA. E’ un contratto ad efficacia ex nunc, quindi non retroattivo: non si annullano cioè gli effetti prodotti dalla donazione, che restano validi, ma si realizza una retrodonazione per cui il bene torna nella titolarità dell’allora donante.

Gli effetti della donazione sarebbero quindi validi dalla sua stipula sino alla data di stipula del contratto di mutuo dissenso, momento da cui decorrono gli effetti di quest’ultimo contratto.

PUBBLICITA’. L’atto di mutuo dissenso inteso quale atto contrario a quello che si vuole sciogliere si trascrive presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643 Codice Civile.

SVANTAGGI. E’ difficile – se si segue questa teoria – dimostrare il c.d. animus donandi (ossia l’intento spontaneo di donare un bene senza versamento di corrispettivo) di chi dona indietro il bene (che precedentemente aveva ricevuto il medesimo bene in forza di donazione).

Ancora, sia per la donazione originaria che per l’atto contrario troverebbero applicazione l’azione di riduzione, la collazione e la revocazione per sopravvenienza dei figli per cui entrambi gli atti potrebbero generare problematiche circa la commercialità del bene in quanto avrebbe doppia provenienza donativa.

VANTAGGIO. Parte della dottrina ritiene applicabile lo scioglimento di un contratto con mutuo dissenso solo per quei contratti che non abbiano trasferito, costituito ovvero modificato diritti reali. In considerazione di ciò, interpretare l’atto come contrarius actus sarebbe l’unico modo per sciogliere un contratto con effetti reali.

Teoria del contratto risolutorio

DEFINIZIONE. Altra parte della dottrina, invece, concepisce il contratto di mutuo dissenso come un negozio risolutorio e autonomo rispetto alla donazione.

EFFICACIA. L’atto così inteso travolge tutti gli effetti realizzati dalla donazione ripristinando la situazione esistente prima della donazione.

Si tratta dunque di un contratto retroattivo, avente efficacia ex tunc, i cui effetti devono intendersi prodotti dalla data della donazione, ponendola in sostanza nel nulla.

Il bene che era stato donato – che viene dal donatario restituito al donante – si considera, cioè, nella piena disponibilità e nel possesso del donante sin dalla data della donazione, come se quest’ultima non fosse mai stata stipulata e come se le prestazioni effettuate dalle parti non fossero mai avvenute.

PUBBLICITA’. La risoluzione della donazione per mutuo dissenso intesa quale atto risolutorio si annota in calce alla trascrizione della donazione ai sensi dell’art. 2655 Codice Civile.

Teoria dell'adempimento traslativo

DEFINIZIONE. Questa è una tesi intermedia, benchè sia più prossima alla tesi del negozio risolutorio sopra sintetizzata.

I sostenitori di questa teoria ritengono che il mutuo dissenso sia un’ipotesi di scioglimento possibile solo rispetto ai contratti ad effetti traslativi (dunque produttivi di un trasferimento di diritto) e realizzi una c.d. fattispecie a formazione progressiva (che procede per step).

Prima, cioè, l’atto di mutuo dissenso risolverebbe il contratto di donazione con efficacia ex tunc (quindi producendo effetti sin dalla data della donazione) e – in un secondo momento – il bene oggetto di donazione si trasferirebbe all’originario donante.

SVANTAGGI. Parte della dottrina non ritiene possibile questo procedimento per quegli atti i cui effetti traslativi o costitutivi di diritti reali si sono già prodotti.

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Anche in giurisprudenza, come in dottrina, le posizioni sul mutuo dissenso non sono state univoche.

Attualmente parrebbe maggiormente avallata la concezione dell’atto di mutuo dissenso quale atto risolutorio avente efficacia estintiva retroattiva, che produrrebbe effetti a partire dalla data della donazione, ponendola di fatto nel nulla.

Come viene tassato il mutuo dissenso?

Il dibattito circa la natura retroattiva o non retroattiva del contratto di risoluzione di un precedente atto per mutuo dissenso è vivo ancora oggi e la risposta all’interpello n. 158/2020 dell’Agenzia delle Entrate ne è la dimostrazione.

In sintesi, l’AE – contrariamente all’ultima posizione sostenuta dalla Corte di Cassazione – ritiene che il contratto di mutuo dissenso con cui si risolve un precedente atto produrrebbe effetti a partire dalla sua stipula, non travolgendo gli effetti prodotti dal precedente atto.

Interpretare l’atto di mutuo dissenso come contratto ad efficacia non retroattiva rappresenta una svolta importante in materia di agevolazioni prima casa.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’AE è stato il seguente: colui che aveva donato un immobile prima casa vuole ora comprare un nuovo bene senza decadere dalle agevolazioni fiscali prima casa.

Può farlo anche qualora la donazione nel mentre viene risolta con atto di mutuo dissenso? Secondo l’AE si.

Non producendo quest’ultimo effetti dalla data della donazione, ma solo dal giorno della sua stipula, l’ex donante non decadrebbe dai benefici fiscali prima casa in quanto al momento dell’acquisto non possedeva un altro immobile prima casa.

L’efficacia irretroattiva del contratto risolutivo di mutuo dissenso, dunque, non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa.

Sull’interpello 158/2020 sono disponibili (cliccare sui collegamenti che seguono):

– un nostro articolo di approfondimento a firma dott.ssa Raffaella Di Marco (collaboratrice dello Studio);

– il interpello 158-2020 Agenzia Entrate con il testo integrale della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Domande? Perplessità? Serve un approfondimento o si vuole stipulare un atto? Basta contattarci con il modulo che segue.

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