IMPRESA FAMILIARE

da | 22 Nov 2025 | societario | 0 commenti

Novembre: ci si avvicina al Natale, ci si prepara (almeno nel nostro settore) ad un dicembre pieno di atti da fare e all’orizzonte iniziano a fioccare le richieste di costituzione di impresa familiare . In questo articolo affrontiamo l’istituto e ne capiamo la centralità e l’utilità nel tessuto imprenditoriale del nostro paese.

Nel panorama delle micro e piccole imprese italiane, l’impresa familiare è uno strumento utilizzato con grande frequenza da artigiani, commercianti e titolari di attività individuali che si avvalgono in modo stabile della collaborazione dei propri familiari. Si tratta di una forma regolata dall’art. 230-bis del codice civile, che attribuisce ai collaboratori diritti specifici e che richiede attenzione sia sul piano civilistico sia sul piano fiscale.

Ma che cos’è l’impresa familiare?

Ai sensi dell’art. 230-bis c.c. l’impresa familiare si configura quando:

  • un imprenditore individuale esercita un’attività economica organizzata;

  • uno o più familiari collaborano in modo continuativo e stabile;

  • la collaborazione non dà luogo a una società.

La legge considera familiari: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.

Si tratta dunque di un modello che mantiene la struttura dell’impresa individuale (non si tratta infatti di una docietà, ma riconosce ai collaboratori alcuni diritti specifici.

L’art. 230-bis c.c. attribuisce ai collaboratori dell’impresa familiare tre categorie di diritti fondamentali.

Diritto agli utili e ai beni acquistati

Ai familiari collaboratori spetta una quota:

  • degli utili dell’impresa;

  • degli incrementi dell’azienda;

  • dei beni acquistati con gli utili reinvestiti.

La quota è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato. Non consiste in una quota di proprietà dell’impresa, ma in un diritto di credito verso l’imprenditore.

Le percentuali possono essere stabilite nell’atto notarile e altresì essere variati anno per anno, in base all’attività effettivamente prestata.

Partecipazione alle decisioni

I collaboratori partecipano alle decisioni più rilevanti dell’impresa, con particolare riferimento a:

  • destinazione degli utili;

  • gestione di beni acquistati con essi;

  • scelte di natura straordinaria.

La loro partecipazione è consultiva: la responsabilità verso i terzi rimane in capo all’imprenditore.

Diritto di prelazione

In caso di trasferimento dell’azienda, divisione o cessazione dell’attività, i collaboratori hanno diritto di prelazione nell’acquisto.

Il profilo fiscale è uno degli aspetti più rilevanti e sensibili dell’impresa familiare.

Il reddito dell’impresa è imputato per trasparenza sia all’imprenditore sia ai collaboratori, secondo le percentuali risultanti dall’atto notarile. La disciplina è contenuta nel quarto comma dell’art. 5 del TUIR, che stabilisce:

I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare […] proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le conseguenze principali sono:

La somma delle percentuali dei collaboratori non può superare il 49% del reddito.

L’imprenditore resta il soggetto individuale titolare dell’azienda, ed è a lui imputato il 51% del reddito.

C’è tuttavia un tema – formale – molto importante su cui è necessario soffermarsi e che riguarda proprio l’intervento del Notaio.

La lettera a) del quarto comma dell’art. 5 TUIR richiede che:

i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o affinità, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta

In breve, cosa significa questa disposizione normativa? Che se tale requisito manca – e cioé se l’impresa familiare non viene formalizzata con atto notarile (pubblico o scrittura privata autenticata), l’Agenzia delle Entrate può:

  • disconoscere l’imputazione del reddito ai collaboratori,

  • attribuire il 100% del reddito all’imprenditore,

  • applicare imposte e sanzioni.

E’ quindi evidente che per godere di tutti i benefici fiscali che il nostro ordinamento riconosce all’impresa familiare è fondamentale che la stessa trovi riconoscimento in un espresso atto notarile di costituzione.

L’impresa familiare infatti può esistere “di fatto”, ma per produrre effetti fiscali occorre un atto notarile che:

  • indichi nominativamente i partecipanti;

  • specifichi il rapporto di parentela o affinità;

  • stabilisca le percentuali di partecipazione agli utili;

  • disciplini eventuali aspetti interni.

Un tema su cui spesso si dibatte è la registrazione dell’atto costitutivo di impresa familiare. Una tesi – valida – sostiene infatti che avendo tale atto finalità fiscali sia esente da registrazione. Tuttavia se ne consiglia la registrazione, anche ai fini di un’evidenza diretta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

In conclusione l’impresa familiare rappresenta uno strumento utilissimo soprattutto in ottica di pianificazione fiscale, nonché per evitare conflittualità fra le mura di casa. E’ bene tuttavia ricordarsi che gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello di costituzione: in breve per beneficiarne nel 2026 andrà costituita nel 2025 (e qui torniamo all’inizio del nostro articolo: ecco perché la corsa.. di novembre e dicembre). Se si tarda, se ne riparla nel 2027.

Fabio Cosenza

Notaio

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