ASSEGNAZIONI AGEVOLATE E TRASFORMAZIONI 2026

da | 10 Gen 2026 | societario | 0 commenti

Ancora tu,  e questa volta – viste le varie proroghe – sicuramente non possiamo dire “non dovevamo vederci più”. Con la Legge di Bilancio 2026 infatti il legislatore ripropone (di fatto, con testo quasi identico alle precedenti edizioni) il regime agevolato per:

    assegnazione ai soci di determinati beni della società

    cessione agevolata ai soci della società

    trasformazione agevolata in società semplice

    estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale

    La norma è collocata (secondo la ricostruzione riportata in dottrina) nell’art. 1, commi 35-41 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), e si muove nel solco delle finestre già viste nel 2016, 2022 e 2025.

    Affrontiamo quindi i vari temi con un piccolo “spoiler iniziale”: non cambia – date a parte – praticamente alcunchè rispetto al passato.

    Le scadenze vedono infatti varie solo l’anno, che è ovviamente il 2026:

    • Assegnazioni / cessioni ai soci / trasformazioni agevolate: operazioni da perfezionare entro il 30 settembre 2026.
    • Versamento imposta sostitutiva (assegnazioni/cessioni/trasformazioni):
      • 60% entro 30 settembre 2026
      • 40% entro 30 novembre 2026
    • Estromissione agevolata (imprenditore individuale): operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026.
    • Versamenti estromissione (rateazione prevista dalla norma riproposta):
      • entro 30 novembre 2026
      • entro 30 giugno 2027

    Qui non può che mancare una nota pratica, indotta dalla pregressa esperienza (e dalle telefonate il 29 settebre per cercare di incastrare atti alle 23:59 del giorno successivo): nella gestione delle scadenze conviene sempre coordinare la tempistica dell’atto con gli adempimenti successivi (registrazione, iscrizioni, ecc.) e – soprattutto – con la documentazione propedeutica, in modo da non esporsi a letture (o nullità) – anche – formalistiche.

    La riproposta 2026 mantiene un requisito già noto: l’agevolazione opera a condizione che tutti i soci risultino:

    • iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2025, oppure
    • iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    In altre parole e come già in passato: la norma mira a evitare “ingressi last minute” costruiti solo per intercettare l’agevolazione.

    Sono agevolabili, in sintesi, beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, con l’esclusione dei beni indicati dall’art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR (richiamati espressamente dalla norma).

    Per la trasformazione agevolata in società semplice, il perimetro tipico è quello delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni rilevanti ai fini dell’agevolazione.

    Non cambiano neppure le imposte sostitutive, secondo le aliquote ormai “classiche”  (8% / 10,5% / 13%)

    • Imposta sostitutiva su differenza tra valore normale dei beni (o, in caso di trasformazione, valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e costo fiscalmente riconosciuto:
      • 8% ordinaria
      • 10,5% per società non operative (in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’operazione)
    • Riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto di assegnazione/trasformazione: imposta sostitutiva 13%.

    Per gli immobili, su richiesta (e nel rispetto delle condizioni previste), il valore normale può essere determinato anche in misura pari al valore ottenuto applicando alle rendite catastali i moltiplicatori secondo i criteri dell’art. 52, comma 4, DPR 131/1986 (meccanismo già visto nelle precedenti edizioni).

    Confermare le agevolazioni anche per le imposte indirette:

    • Imposta di registro (se dovuta in misura proporzionale): aliquote ridotte alla metà.
    • Ipotecaria e catastale: in misura fissa.

    Rimane la solita domanda: a chi conviene? Sicuramente allo Stato, che punta ufficialmente a favorire il riordino societario e la fuoriuscita di beni “patrimoniali” non funzionali all’impresa, con un possibile effetto di riduzione delle società inattive o di comodo, ed in pratica (soprattutto) anche a fare cassa.

    Per il singoo cittadino la convenienza va valutata caso per caso, soprattutto tenendo insieme:

    • imposte sostitutive e indirette;
    • effetti sul costo fiscale delle partecipazioni e sulla posizione dei soci;
    • profilo civilistico e societario dell’operazione (assegnazione vs cessione vs trasformazione);
    • tempistiche e adempimenti (anche registro imprese per le trasformazioni).

    In conclusione la Legge di Bilancio 2026 non rivoluziona l’istituto: ne sposta (ancora una volta) le date e ne ripropone lo schema, con aliquote e meccanismi già noti.

    Avrà successo? Temo di no, dopo l’entusiasmo della prima edizione i sequel 2023 e 2025 hanno riscosso assai minore interesse, in uno schema per pare ripercorrere un Jurassic Park qualsiasi, con il tentativo di sfruttare il richiamo del titolo e poco altro.

    Tuttavia se si è nelle condizioni di volere “chiudere” perché non approfittarne.

    Fabio Cosenza

    Notaio

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