ACQUIESCENZA E ACCETTAZIONE TACITA

da | 12 Apr 2026 | successioni | 0 commenti

Uno dei temi più delicati nella pratica notarile riguarda la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, soprattutto quando non vi è un atto espressamente qualificabile come accettazione. Come noto, l’accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.

Si tratta di una questione che ha sia ricadute quotidiane per i clienti che vendono casa (e che spesso rimangono perplessi scoprendo che devono sostenere altri oneri oltre quelli relativi alla dichiarazione di successione) ma anche in ipotesi di esecuzioni immobiliari, che rischiano di rimanere bloccate – con dilatazione di tempi e costi – laddove difetti la continuità delle trascrizioni.

E la continuità delle trascrizioni rischia di mancare proprio laddove manchi un titolo (cioé un atto) con cui un erede, poi successivamente a sua volta deceduo, abbia (ovviamente prima della morte) disposto di un bene ricevuto per successioni.

In questo scenario – sicuramente non banale – si inserisce un’ipotesi peculiare: quella di un erede leso (cioé che ha ricevuto per testamento meno di quello che gli spetta per legge come quota di legittima) ma che in sede di pubblicazione del testamento stesso abbia prestato acquiescenza alle disposizioni testamentarie.

L’acquiescenza alle disposizioni testamentarie – ricordo – è la dichiarazione (nel caso di specie e che stiamo trattando contenuta proprio nel verbale di pubblicazione del testamento) con cui un legittimario (cioé un soggetto che ha diritto per legge ad una quota di eredità e che si vede assegnare meno, o a volte anche nulla) dichiara di accettare le volontà del defunto

Riepilogando e venendo al punto della questione

– viene pubblicato un testamento;

– nel relativo verbale di pubblicazione, uno degli eredi presta acquiescenza alle disposizioni testamentarie.

e quindi la domanda é

tale verbale può costituire titolo idoneo per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità?

Il Notariato – sempre attento a cercare “soluzioni” ai problemi quotidiani del diritto – con una risposta a quesito (n . 214-2009/C) ha dato un riscontro positivo, fornendo altresì alcune considerazioni di accompagnamento.

In primo luogo emerge una precisazione, e cioé va distinta la posizione del:

legittimario pretermesso: cioé totalmente escluso dall’eredità, che non riceve assolutamente nulla

legittimario leso: cioé riceve meno di quanto gli spetta per legge

La risposta a quesito di cui sopra infatti chiarisce che solo il legittimario leso è anche erede, mentre il legittimario pretermesso non può vantare la qualifica di erede a seguito della pubblicazione del testamento.

L’erede (legittimario leso) che presta acquiescenza al testamento riconosce la volontà del testatore, accetta gli effetti giuridici delle disposizioni e si comporta in modo incompatibile con la volontà di rinunciare.

In sostanza, compie un comportamento che rientra perfettamente nello schema dell’accettazione tacita di eredità. Conseguentemente il verbale notarile di pubblicazione del testamento che documenta (e contiene) tale acquiescenza può essere utilizzato come titolo per la trascrizione.

Questa impostazione – coerente con le norme di legge – ci ricorda come non serva un atto atipico o ulteriori disposizioni negoziali dispositivi (come un atto di accettazione espressa o vendita o donazione) in quanto il verbale di pubblicazione è di per sé sufficiente, infatti:

✔ fotografa un comportamento giuridicamente rilevante
✔ lo cristallizza in un atto notarile
✔ lo rende utilizzabile ai fini della pubblicità immobiliare

E’ evidente l’importanza di questa soluzione che divent autilissma anche per tutti gli operatori del diritto coinvolti nei procedimenti esecutivi ove, come sopra ricordato, la mancanza di una trascrizione di accettazione tacita può bloccare per mesi se non anni la posizione.

Fabio Cosenza

Notaio

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