L’amministrazione di sostegno, introdotta con la legge n. 6/2004, oggi rappresenta lo strumento principale per tutelare le persone che, pur non essendo totalmente incapaci, necessitano di un supporto mirato nella gestione dei propri interessi. È una misura flessibile, personalizzata, costruita intorno alle effettive esigenze del beneficiario, e proprio per questo assume grande rilievo la volontà individuale.
L’art. 408, comma 1, c.c. in particolare consente alla persona, quando è ancora pienamente capace, di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata. Si tratta di uno strumento di autodeterminazione forte, che permette al disponente di scegliere con serenità, in anticipo, la figura di fiducia che lo assisterà in futuro. Ancora, è uno strumento per cui non è prevista libertà assoluta di forma (non basta, in breve, uno scritto di proprio pugno) ma che necessita senza eccezioni di un controllo ulteriore, ed in particolare di quello notarile.
Nella quotidianità tuttavia, la designazione anticipata del proprio amministratore di sostegno sconta un limite non banale: non è vincolante per l’Autorità Giudiziaria. In breve la legge non obbliga il Giudice Tutelare a scegliere proprio quella persona designata quale amministratore di sostegno, potendo quindi così disattendere la volontà del beneficiario.
Da tutto ciò scaturisce ovviamente un ulteriore tema: come, quando e perchè l’Autorità Giudiziaria può disattendere la designazione fatta dal beneficiario?
Proprio su questo punto interviene la Corte di Cassazione con l’ordinanza 15055/2025, fugando molti dubbi pratici. La Corte evidenzia come rilevi soltanto la volontà del beneficiario, espressa quando era pienamente capace (richiamate Cass. 32219/2023; 12998/2019; 3600/2024). È il giudice tutelare, semmai, che se intende discostarsi dalla nomina deve indicare quali gravi motivi, oggettivi e documentati, rendano il designato inidoneo all’incarico. Ancora, il designato non deve dimostrare nulla: non deve provare di essere opportuno, conveniente o più adatto di altri.
Tutto risolto? Non proprio, occorre andare oltre nella lettura dell’ordinanza, la quale offre un ulteriore spunto degno di nota.
La designazione notarile è sì vincolante, ma può risultare superata quando siano intervenute circostanze sopravvenute che dimostrino la formazione di una diversa e più attuale relazione fiduciaria. Ed è proprio ciò che accade nel caso esaminato. La Corte sottolinea infatti che tra la designazione (risalente al 2004) e l’apertura dell’amministrazione di sostegno è decorso un tempo molto lungo, durante il quale la situazione concreta della beneficiaria è cambiata radicalmente. In particolare:
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la figlia aveva assunto stabilmente il ruolo di caregiver;
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gestiva già da anni il patrimonio della madre;
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la beneficiaria le aveva conferito procura bancaria;
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aveva revocato l’autorizzazione in precedenza concessa al designato;
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medico e badante confermavano che le cure quotidiane erano svolte dalla figlia;
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il nucleo familiare concordava su questa soluzione.
Tutti questi fatti sopravvenuti, uniti all’intervallo temporale molto ampio, hanno portato il giudice – motivatamente – a scegliere una persona diversa da quella indicata nell’atto notarile.
In breve, la designazione è vincolante nel senso che il Giudice Tutelare, per disattenderla, deve motivare sul punto, esattamente come avvenuto nel caso di specie. Si riduce quindi il potere discrezione dell’Autorità Giudiziaria ma non le si impedisce un intervento concreto laddove ne ritenga vi siano i presupposti.
La decisione consolida quindi due principi:
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la designazione notarile è vincolante, e il giudice può disattenderla solo in presenza di gravi e motivati elementi contrari;
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il decorso di molto tempo e l’emergere di nuove relazioni di cura possono costituire tali “gravi motivi”.
Un ultimo spunto pratico: proprio perché la volontà notarile deve riflettere la reale fiducia della persona, può essere opportuno rinnovare la designazione se sono trascorsi molti anni, così da confermare o aggiornare la scelta. In questo modo, si riduce il rischio che il giudice, davanti a situazioni mutate, ritenga superata la volontà originaria.
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