Nella S.r.l. vige un principio-cardine: il socio risponde nei limiti di quanto conferito (art. 2462, comma 1, c.c.). Eppure, questo “scudo” non è assoluto. Una delle crepe più rilevanti è l’art. 2476, comma 8, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori quando i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi.
Con l’ordinanza 1 agosto 2025, n. 22169, la Cassazione torna sul tema e offre una ricostruzione molto utile (e per certi versi rigorosa) dei presupposti applicativi: condotta commissiva, influenza effettiva sulla gestione, corretta lettura di “intenzionalmente”, e irrilevanza della quota di minoranza se il socio ha aderito consapevolmente alla linea gestoria dannosa.
La vicenda nasce dal fallimento di una S.r.l. L’azione viene proposta dal fallimento contro:
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l’amministratore unico;
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alcuni soci ritenuti (in parte) anche amministratori di fatto;
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e gli altri soci, chiamati a rispondere ex art. 2476, comma 8, c.c.
L’impianto accusatorio, per quanto qui interessa, è chiaro: i soci, pur consapevoli che le perdite avevano eroso integralmente il capitale, avrebbero rinviato per mesi ogni decisione doverosa (ricapitalizzazione/trasformazione/liquidazione), consentendo la prosecuzione dell’attività in perdita e dunque l’aggravamento del dissesto.
I giudici di merito ravvisano responsabilità dei soci perché la condotta non è una semplice inerzia “neutra”, ma un comportamento dilatorio consapevole che ha orientato la gestione verso la continuità dell’impresa nonostante il venir meno dell’equilibrio patrimoniale.
La Corte ribadisce un passaggio-chiave: l’art. 2476, comma 8, c.c. è eccezione alla regola dell’art. 2462 c.c. e va letto come responsabilità “da ingerenza” (o “da concorso gestionale”).
Il testo dell’art. 2476, comma 8, c.c. collega la responsabilità al fatto che i soci abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, e questo implica una responsabilità che non nasce automaticamente dalla qualità di socio, né da un generico difetto di vigilanza, ma da un coinvolgimento causale nelle scelte gestorie.
Il punto più importante, sul piano strutturale, è la qualificazione della condotta richiesta:
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la norma presuppone una condotta commissiva (decisione/autorizzazione);
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seguita dal compimento, da parte degli amministratori, di un atto di gestione dannoso, indotto da quella decisione/autorizzazione.
Non è decisivo che la decisione dei soci sia formalizzata in una delibera “tipica”: la Cassazione afferma che la decisione/autorizzazione può risultare anche da manifestazioni di volontà non formalizzate, purché idonee a incidere realmente sull’operato degli amministratori.
La responsabilità può quindi scattare anche quando l’influenza si esercita:
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in assemblea (delibere, rinvii, indirizzi gestori);
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fuori dall’assemblea (pressioni, intese, indicazioni operative, condotte di fatto),
purché emerga un coinvolgimento diretto nelle scelte gestionali pregiudizievoli.
La Corte puntualizza un confine pratico:
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non rientrano (di regola) nel 2476, comma 8, le condotte che sono inderogabilmente riservate ai soci e nonappartengono alla competenza degli amministratori;
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salvo che l’ingerenza dei soci si eserciti determinando gli amministratori a compiere i successivi atti esecutivi di gestione.
In altre parole: anche una decisione tipicamente “assembleare” può diventare il grimaldello della responsabilità ex 2476, comma 8, se si traduce in un indirizzo che induce gli amministratori a porre in essere atti gestori dannosi (es. continuare operazioni, mantenere contratti, assumere costi, “tirare avanti” in perdita).
Il tema più dibattuto è spesso questo: cosa significa “intenzionalmente”?
La Cassazione respinge l’idea che serva il dolo di danno (cioè la volontà del socio di provocare il danno). Secondo l’ordinanza, l’avverbio va riferito ai verbi decidere/autorizzare: il socio risponde se ha voluto la decisione/autorizzazione nella consapevolezza della sua antigiuridicità, cioè con intenzione di orientare in quel senso l’operato degli amministratori.
Questa lettura evita, per la Corte, una divaricazione irragionevole: sarebbe incoerente pretendere dal socio la volontà del danno, quando l’amministratore risponde del danno anche senza averlo “voluto” come evento finale.
Nel caso deciso in particolare, la condotta è letta unitariamente: non solo rinvii assembleari, ma anche il contesto (trattative, strategia di disimpegno) che rende plausibile la finalità pratica: mantenere la continuità aziendale quel tanto che basta per cedere le quote prima della liquidazione.
Altro passaggio molto operativo: la Cassazione esclude che la responsabilità sia limitata ai soci “decisivi” in termini di voti.
Se l’elemento rilevante è la condotta commissiva (adesione alla decisione/autorizzazione che indirizza la gestione), la responsabilità può essere attribuita a tutti i soci che vi hanno aderito a prescindere dal peso della partecipazione.
Nel caso concreto, le delibere di rinvio risultavano assunte all’unanimità: ciò è sufficiente per ricomprendere anche chi aveva quote minoritarie, perché la volontarietà dell’adesione “supera” il tema della percentuale.
Questa pronuncia è un promemoria netto: nella S.r.l. moderna, il socio può disporre di spazi di intervento ampi (formali e informali). Ma quando quel potere diventa ingerenza e si traduce in indirizzo gestorio dannoso, lo scudo della responsabilità limitata può saltare.
In chiave operativa si possono individuare alcune aree tipiche di rischio:
Rinvii seriali su perdite rilevanti (capitale eroso o sotto minimo) con prosecuzione dell’attività senza presupposti.
Pressioni extraassembleari sugli amministratori per differire liquidazione/ricapitalizzazione.
Finalità extrasociali (es. guadagnare tempo per vendere la quota) che orientano la gestione.
Indirizzi “attendisti” che di fatto impongono continuità aziendale mentre la situazione peggiora.
Adesione consapevole a una linea comune: la minoranza non è un salvacondotto.
A questo punto si pone un problema concreto: come si può ridurre l’esposizione del socio ex art. 2476, comma 8, c.c., senza per trasformare il socio stesso in “controllore permanente”? Ecco alcune cautele concrete che mi sento di suggerire:
Chiedere informazioni adeguate e tracciate (richieste scritte anche a mezzo email, invito a trasmettere la documentazione contabile aggiornata soprattutto in scenari in cui la società non navighi in buone acque).
Pretendere verbalizzazioni chiare: se si rinvia, motivare e circoscrivere; evitare rinvii “vuoti”.
Se emergono presupposti di legge, spingere per deliberazioni coerenti (ricapitalizzazione, trasformazione, scioglimento/liquidazione, o piano di risanamento serio e documentato)
Dissociarsi formalmente quando la scelta assembleare o l’indirizzo appare antigiuridico o manifestamente pregiudizievole (voto contrario, dichiarazioni a verbale).
Evitare di impartire (o far emergere) istruzioni gestorie agli amministratori in senso “dannoso”: la responsabilità nasce dall’influenza effettiva.
In conclusione l’ordinanza 22169/2025 si colloca in un filone che tende a colpire le ipotesi in cui il socio, pur senza cariche, diventa co-protagonista delle scelte di gestione dannose (anche con dinamiche informali), impedendo che la frammentazione delle quote o il formalismo delle competenze diventino strumenti di irresponsabilità.
Il socio è quibdi tutelato dallo “scudo” dell’art. 2462 c.c. finché resta socio. Se però entra nel perimetro delle scelte gestionali (anche di fatto) e le indirizza in modo antigiuridico e dannoso, può diventare responsabile in solido.
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