La donazione obnuziale è una figura “speciale” di liberalità disciplinata dall’art. 785 c.c., pensata per le attribuzioni patrimoniali fatte in vista di uno specifico matrimonio futuro. È un istituto molto pratico (capita spesso: “regalo” ai futuri sposi, aiuto per partire, anticipo per la casa…), ma anche delicato: se la causa “obnuziale” non emerge in modo corretto, si rischia di scivolare in altre categorie (donazione ordinaria, liberalità d’uso, liberalità indiretta) con effetti diversi su forma, revocabilità, prova e stabilità dell’attribuzione.
L’art. 785 c.c. prevede che la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio:
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si perfeziona senza bisogno di accettazione;
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non produce effetto finché il matrimonio non viene celebrato;
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se il matrimonio è annullato, la donazione è nulla, con salvezza dei diritti dei terzi di buona fede in determinati limiti.
In breve, fino al matrimonio l’atto è inefficace, e il matrimonio non è solo un “motivo” ma è la parte della causa tipica dell’operazione (da qui discende una disciplina speciale). Non si tratta di un tema solo teorico, vi sono importanti conseguenze pratiche.
Per essere obnuziale non basta infatti “in vista del matrimonio, prima o poi”. Serve un riferimento a un matrimonio individuato (futuro, ma specifico): i nubendi devono essere identificabili (anche se non nominalmente indicati) e l’atto non può appoggiarsi a una prospettiva meramente generica.
Esempio di rischio “Ti dono questa somma perché tu possa sposarti” (senza indicare il matrimonio determinato / i nubendi) tende a perdere la “tipicità” obnuziale e diventa, a seconda dei casi, una donazione ordinaria o altra liberalità.
La donazione obnuziale è una donazione tipica: richiede quindi la forma dell’atto pubblico (come la donazione ordinaria) con l’intervento del Notaio a pena di nullità.
L’art. 805 c.c. stabilisce che non possono revocarsi per ingratitudine né per sopravvenienza di figli:
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le donazioni rimuneratorie;
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le donazioni fatte in riguardo di matrimonio.
Questo è uno dei “motori” dell’istituto: la legge, in sostanza, protegge quel tipo di attribuzione, proprio perché collegata a un evento (le nozze) che socialmente e giuridicamente ha una valenza particolare.
Uno dei punti più discussi è: posso “fare” una donazione obnuziale in forma indiretta (es. pago io l’immobile intestato alla futura sposa, o verso somme in modo informale) e poi invocare l’art. 785/805?
La giurisprudenza di legittimità ha preso una posizione netta: la donazione obnuziale è negozio formale e tipico, che richiede che la finalità “in riguardo del matrimonio” risulti espressamente dall’atto pubblico; proprio per questa connotazione, è considerata incompatibile con lo schema della donazione indiretta, dove lo spirito di liberalità si realizza tramite atti diversi dalla donazione formale e la finalità resta, al più, un “motivo” dei negozi collegati.
Conseguenza pratica: se si vuole la “copertura” dell’art. 785 (e quindi anche i suoi effetti speciali, tra cui l’art. 805), si deve costruire l’operazione in forma coerente, non sperare di “recuperarla” a posteriori su pagamenti/atti che non la esprimono.
Si discute anche se certe attribuzioni (ad esempio spese importanti sostenute in occasione delle nozze) possano essere qualificate come obnuziali anche quando non c’è una chiara architettura formale.
La Cassazione ha segnalato, in fattispecie concrete, che esborsi consistenti (ad esempio per lavori di ristrutturazione) non sono automaticamente riconducibili alle liberalità “in conformità agli usi” e, più in generale, che l’area delle attribuzioni obnuziali non è un salvacondotto per operazioni economicamente rilevanti prive della forma e della struttura richieste.
Messaggio operativo:
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per “regali” piccoli e socialmente tipici (viaggio, arredi modesti, ecc.) il tema può porsi diversamente;
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per importi importanti (casa, somme rilevanti, trasferimenti strutturali) la forma e la causale vanno messe in sicurezza.
Nella pratica familiare si vedono spesso:
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genitore che consegna somme (assegni/bonifici) alla figlia o al figlio,
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a ridosso del matrimonio,
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e, anni dopo, nasce il contenzioso: era donazione? era prestito? era destinata a comprare casa? era obnuziale? era revocabile?
Qui entrano in gioco due snodi:
qualificazione dell’attribuzione
(donazione diretta di denaro, donazione indiretta di immobile, liberalità d’uso, ecc.)
prova della causa e del collegamento teleologico
soprattutto quando si pretende di dire che “non era denaro, era (indirettamente) l’immobile”
La giurisprudenza per risolvere il contenzioso che può nascere tende a porre l’attenzione su questi temi:
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la sola vicinanza temporale tra assegno e acquisto non basta;
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se manca un collegamento univoco e documentato, l’operazione può essere ricostruita diversamente;
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e, se la liberalità è diretta (denaro via assegno/bonifico) e non modica, il tema della forma torna centrale.
Alcune domande frequenti:
Quando questi pilastri mancano, l’operazione rischia di essere riqualificata con conseguenti non banali anche ai fini dell’attribuzione del bene donato.
La donazione obnuziale si può fare anche da un terzo (es. genitori)?
Sì: l’art. 785 c.c. lo prevede espressamente (anche a favore di uno o entrambi gli sposi, o dei figli nascituri).
Serve l’accettazione del donatario?
No: è una delle peculiarità dell’istituto (si perfeziona senza accettazione), ma gli effetti restano sospesi fino alle nozze.
È revocabile per ingratitudine?
No, se è davvero una donazione “in riguardo di matrimonio” ai sensi dell’art. 785: l’art. 805 la rende irrevocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.
Se poi il matrimonio viene annullato?
La norma prevede la nullità della donazione, con una tutela per i terzi di buona fede in specifici limiti.
In conclusione, l’errore più frequente è pensare che “obnuziale” significhi semplicemente “fatto vicino alle nozze”. In realtà, la donazione obnuziale è una fattispecie tipica, che vive di tre pilastri:
matrimonio determinato
causa obnuziale espressa in atto
atto pubblico innanzi al Notaio con testimoni
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