Convenzioni matrimoniali

La convenzione matrimoniale è il contratto che due coniugi possono sottoscrivere per disciplinare, in deroga al regime legale della comunione dei beni, i propri rapporti patrimoniali, cioè a chi spetta la proprietà di quanto acquistato in costanza di matrimonio e la relativa amministrazione.

Una precisazione importante: una convenzione matrimoniale non è un patto prematrimoniale, strumento che nel nostro ordinamento ad ora non trova ancora (almeno pieno) riconoscimento.

Le norme principali

Artt. 162, 163 e 164 del Codice Civile

Modalità di stipula

Le convenzioni matrimoniali, così come previsto dal comma 1 c.c. dell’art. 162 c.c., devono essere stipulate, a pena di nullità, per atto pubblico.

Quando possono essere stipulate

Il comma 3 del medesimo articolo esplicita – in seguito alla modifica introdotta dalla l. 10 aprile 1981, n. 142 – che le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualunque momento anche, come specificato nel comma 2, nell’atto di celebrazione del matrimonio, qualora la scelta ricada sul regime della separazione.

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Duplice forma:

1) pubblicità dichiarativa:

il comma 4, sempre dell’art 162 c.c., dispone che “le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta”, la medesima formalità è prevista per le modifiche ai sensi dell’art. 163 comma 3 c.c.;

2) pubblicità notizia:

ai sensi dell’art. 2647 c.c., le convenzioni matrimoniali che hanno per oggetto beni immobili devono essere trascritte.

Chi può modificarle?

Ai sensi dell’art. 163 c.c. “Le modifiche delle convenzioni matrimoniali […] non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.”.

Caso particolare è quello del decesso del coniuge che abbia consentito alla modifica prima del decesso.

La modifica produrrà i suoi effetti anche qualora le altre parti dovessero esprimere in seguito il proprio consenso, salva l’omologazione del giudice.

L’omologazione, ai sensi dell’art. 163 comma 2 c.c., “può essere chiesta da tutte le parti che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi”.

E' possibile la stipula a mezzo di un rappresentante?

Questo tema, particolarmente discusso, apre la strada a due correnti di pensiero: una, più restrittiva, qualifica le convenzioni come atti c.d. “personalissimi” che non potrebbero, dunque, prevedere l’intervento di un rappresentante.

Nonostante le dispute, sembra ormai pacifica la possibilità della stipula di convenzioni con l’intervento di un rappresentante purchè sia realizzato grazie ad una procura speciale, ove venga definito in ogni singolo aspetto il contenuto della convenzione.

Diversamente, in tema di rappresentanza legale, non è ancora presente un orientamento condiviso da dottrina e giurisprudenza.

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Tipologia di convenzioni previste dalla legge

E’ importante premettere che in Italia il regime legale (cioé in assenza di diversa scelta da parte dei coniugi) è quello della comunione dei beni, introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 20 settembre 1975 (si segnala un nostro approfondimento sul regime transitorio)

E’ un tipo di comunione, volta a favorire l’uguaglianza tra i coniugi, completamente diversa dalla comunione ordinaria.

Prima di tutto perchè può essere instaurata solo legalmente e non ammette, quindi, la volontà delle parti quale fonte.

Inoltre, la quota che deriva dalla comunione legale è indisponibile. ciò significa che non può essere alienata singolarmente e non può essere considerata autonomamente da quella dell’altro coniuge.

Gli artt. 177 e 178 del Codice Civile individuano ciò che è oggetto della comunione mentre, l’art. 179 c.c., individua i beni personali dei coniugi.

A fronte di questo regime legale ed ordinario vi sono però tre possibilità per i coniugi che intendono derogarvi.

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La separazione dei beni

La separazione dei beni, che ha rappresentato fino alla riforma del 1975 il regime legale della famiglia, trova la sua fonte nell’art. 215 del Codice Civile ai sensi del quale i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Quando può essere stipulata?

Come precedentemente anticipato, tale convenzione può essere stipulata in qualunque momento, al pari delle altre. La scelta della separazione è scioglimento della comunione legale e tutti i beni acquistati sino a tale data in regime di comunione legale di proprietà dei coniugi in comunione ordinaria in parti eguali.

Effetti

La scelta della separazione è causa di scioglimento della comunione legale e tutti i beni acquistati sino a tale data in regime di comunione legale divengono di proprietà dei coniugi in comunione ordinaria in parti eguali.

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Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, che vede la luce con la riforma del 1975, rappresenta un vero e proprio patrimonio separato, costituito da beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Chi può costituirlo?

L’art. 167 comma 1 c.c. dispone che “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.”.

Chi amministra i beni del fondo?

L’art. 168 c.c. rimanda alle norme relative all’amministrazione della comunione legale prevedendo che la medesima sia svolta dai coniugi disgiuntamente per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria.

Atti di straordinaria amministrazione

Tale tipologia di atti, all’interno della disciplina relativa al fondo patrimoniale, viene disciplinata dall’art. 169 ai sensi del quale “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.”.

Particolare formalità è prevista, quindi, in caso di presenza di figli minori.
L’autorizzazione al compimento dell’atto dovrà essere richiesta al tribunale del luogo ove il minore ha la residenza.

Per un approfondimento è possibile visionare la nostra pagina dedicata.

Le convenzioni atipiche

L’ammissibilità di convenzioni matrimoniali atipiche è discussa.

Nonostante ciò, la tesi che ne ammette la stipula è, ad oggi, quella prevalente.

Contenuto

E’ facoltà dei coniugi modificare il regime della comunione legale nei limiti stabiliti dagli artt. 210 e 211 c.c..

Pertanto, i coniugi potranno modificare:

a) la normativa sui rimborsi della comunione legale con il vincolo dei rispetto dell’uguaglianza delle quote;
b) le modalità di attuazione della liquidazione del regime della comunione legale;
c) la normativa sulle restituzioni.

I coniugi potranno, altresì, prevedere un ampliamento della sfera di operatività della comunione legale, purchè la medesima non vada a ricomprendere, in seguito alla modifica, i beni di cui alle lettere c)d)ed e) dell’art. 179 c.c..

La dottrina prevalente ritiene ammissibile anche la riduzione dell’oggetto della comunione prevedendo la possibilità per i coniugi di escludere dalla comunione una determinata categoria di beni.