Il regime patrimoniale transitorio dei coniugi

da | 23 Ott 2018 | Senza categoria

dei coni

Particolare attenzione merita il c.d. regime transitorio di separazione dettato dalla riforma del diritto di famiglia (articolo 228 legge 19 maggio 1975 n. 151), che interessa il periodo dal 20 settembre 1975 – data di entrata in vigore della riforma – al 15 gennaio 1978 (per alcuni 16 gennaio 1978, cadendo il 15 di domenica).

Dall’articolo 228 legge n. 151/1975, in relazione all’evoluzione del regime legale della famiglia, si evincono le seguenti regole:

  • Il regime legale ante riforma del 1975 è quello della separazione dei beni;
  • Dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978 si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione, come descritto nei punti successivi;
  • Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni (prorogato al 16 gennaio 1978), sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell’ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli  acquisti successivi al 20 settembre 1975 (articolo 228, primo comma);
  • Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante ‘75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi (articolo 228, secondo comma);
  • Sono compresi alle regole del periodo transitorio i trasferimenti eventuali e conseguenti (articolo 228, terzo comma);
  • Gli atti di trasferimento sono annotati a margine dell’atto di matrimonio ai fini di opponibilità dei terzi (articolo, 228 terzo comma);
  • Il regime di comunione legale dei beni entra con efficacia ex nunc dal 16 gennaio 1978 investendo automaticamente anche gli acquisti di ciascun coniuge effettuati nel periodo transitorio, ma solo qualora al 15 gennaio 1978 detti beni appartengano al patrimonio di ciascun coniuge e nello stato giuridico in cui si trovavano.

Proprio in merito alla caduta in comunione legale o meno di un acquisto effettuato da uno dei coniugi in pendenza di regime transitorio si è espressa la Corte di Cassazione lo scorso 22 agosto 2018 con ordinanza n. 20969. In particolare, la Corte suprema sottolinea che la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, primo comma, della legge 151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (si vedano anche Cass. n. 4071/1992; Cass. n, 2221/1993; Cass. n. 12693/2011).

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Raffella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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