“la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il prolo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualicare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti“
Si tratta, segnalo, di un principio non isolato ma che anzi si è esteso a ricomprendere anche una fattispecie più ampia, e cioé quella in cui si proceda a conferimento di azienda in una società le cui quote sono poi oggetto di cessione. Anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:
“le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati“
Dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – che, si repete, è costante sul punto, possiamo quindi estrapolare alcuni elementi centrali:
La cessione totalitaria di partecipazioni di per sé non può essere riqualificata automaticamente come cessione di azienda.
Neppure la cessione totalitaria di partecipazioni di una società a cui è stata conferita un’azienda può essere riqualificata come cessione di azienda
Cessione totalitaria di partecipazioni e cessione di azienda sono negozi diversi con propria diversa disciplina e diversi effetti in capo alle parti
L’Agenzia delle Entrate non può riqualificare la fattispecie negoziale sulla base di elementi diversi e ultronei ed extratestuale rispetto all’accordo negoziale oggetto di registrazione.
La conclusione cui si può pacificamente giungere è che la cessione totalitaria di partecipazione di per sé non possa essere riqualificata come cessione di azienda. Solo l’eventuale presenza di ulteriori elementi (aggiungo: che emergano però dall’atto oggetto di tassazione, non da altro, e la fattispecie reputo sia assai improbabile) può dare spazio a potenziali valutazioni diverse.
Si auspica quindi che l’Agenzia delle Entrate si allinei su questa consolidata ricostruzione della giurisprudenza e abbandoni richieste infondate e temerarie (che come tali andrebbero processualmente valutare con anche responsabilità erariale del singolo) sul punto.
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