CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E CESSIONE DI AZIENDA

da | 14 Giu 2025 | fisco, societario | 0 commenti

Come abbiamo potuto constatare recentemente in tema di cessione di nuda proprietà e usufrutto la voracità dell’Agenzia delle Entrate ormai non conosce limiti. Per fortuna accade anche che la giurisprudenza di legittimità riesca a porre un freno, proprio come accaduto in tema di cessione di azienda e cessione di partecipazioni.

Lo scenario che trattiamo è quello in cui una società che svolge (ovviamente) attività di impresa è interessata da una cessione totalitaria delle proprie partecipazioni, sia che si tratti di quote di SRL che azioni di SPA. In breve cambia nella sua interezza la proprietà della compagine.

In più momenti (e ancora oggi) l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato questo trasferimento non come cessione di partecipazioni bensì quale cessione di azienda.

Il motivo – per chi non conosce nel dettaglio la materia – è prettamente fiscale: mentre un atto di cessione di partecipazioni è soggetto ad imposte di registro fissa (in misura pari ad euro 200,00) a prescindere dal valore nominale delle partecipazioni cedute o del corrispettivo pagato la cessione di azienda è invece soggetta ad un’imposta di registro pari al 3% del corrispettivo dichiarato in atto.

La tesi – reiterata – da parte dell’Agenzia delle Entrate è che la cessione totalitaria delle partecipazioni simuli una cessione di azienda e sia quindi utilizzata solo ai fini di ottenere un risparmio fiscale.

Premesso che anche ove così fosse il legislatore stesso ha chiarito che il risparmio fiscale sia legittimo anche quando derivi da un’operazione alternativa ad un’altra parimenti legittima ma la Corte di Cassazione è intervenuta ad evidenziare come cessione di partecipazioni e cessione di azienda siano due negozi diversi con diverse regole e diversi effetti, ed in particolare:

la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il prolo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualicare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti

Sentenza Cassazione Civile, 20 marzo 2024, n. 7470

Si tratta, segnalo, di un principio non isolato ma che anzi si è esteso a ricomprendere anche una fattispecie più ampia, e cioé quella in cui si proceda a conferimento di azienda in una società le cui quote sono poi oggetto di cessione. Anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:

le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Sentenza Cassazione Civile, 21 settembre 2021, n. 25601

Dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – che, si repete, è costante sul punto, possiamo quindi estrapolare alcuni elementi centrali:

=

La cessione totalitaria di partecipazioni di per sé non può essere riqualificata automaticamente come cessione di azienda.

A

Neppure la cessione totalitaria di partecipazioni di una società a cui è stata conferita un’azienda può essere riqualificata come cessione di azienda

Cessione totalitaria di partecipazioni e cessione di azienda sono negozi diversi con propria diversa disciplina e diversi effetti in capo alle parti

h

L’Agenzia delle Entrate non può riqualificare la fattispecie negoziale sulla base di elementi diversi e ultronei ed extratestuale rispetto all’accordo negoziale oggetto di registrazione.

La conclusione cui si può pacificamente giungere è che la cessione totalitaria di partecipazione di per sé non possa essere riqualificata come cessione di azienda. Solo l’eventuale presenza di ulteriori elementi (aggiungo: che emergano però dall’atto oggetto di tassazione, non da altro, e la fattispecie reputo sia assai improbabile) può dare spazio a potenziali valutazioni diverse.

Si auspica quindi che l’Agenzia delle Entrate si allinei su questa consolidata ricostruzione della giurisprudenza e abbandoni richieste infondate e temerarie (che come tali andrebbero processualmente valutare con anche responsabilità erariale del singolo) sul punto.

Fabio Cosenza

Notaio

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