“La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa dal donatario a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690.”
Traduciamo per chi non è avvezzo al linguaggio normativo: se il donatario vende ad un terzo l’immobile ricevuto in donazione il legittimario che lamenta una lesione della propria quota ereditaria non potrà più – come era fino.. a ieri – agire nei confronti del terzo acquirente. In breve, l’acquisto è salvo e la precedente donazione non costituisce più un problema per la circolazione dell’immobile.
E’ evidente che si tratta di una riforma che impatta in maniera sensibile sul mercato immobiliare e che apre altresì ad alcune valutazioni generali, che – anticipo – sono a mio parere sia positive che negative.
Innanzitutto emerge il dato temporale: da quando si applica la nuova disciplina e cosa accade alle donazioni già stipulate e alle successioni già aperte?
E’ bene infatti ricordare come l’azione di restituzione presuppone sempre una successione già aperta, e cioé che l’originario donante sia deceduto: fino a quando è in vita i (futuri, potenziali) legittimari nulla possono pretendere.
La disciplina transitoria chiarisce che la nuova normativa si applica per tutte le successioni che si aprono dall’entrata in vigore (ricordo: che si ha con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in avanti, mentre alle successioni già aperte si applica ancora la precedente normativa (quindi sì azione di restituzione anche contro i terzi acquirenti) a tre condizioni:
1. è già stata notificata e trascritta una domanda finalizzata all’azione di riduzione (l’azione di riduzione è il presupposto per poi agire con l’azione di restituzione, è praticamente l’azione con cui si “lamenta” che la propria quota di legittima si è ridotta o è evaporata causa donazioni);
2. viene notificata e trascritta una domanda finalizzata all’azione di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa;
3. viene notificato e trascritto a carico del donatario e/o dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.
Per il passato in pratica ci sono sei mesi per rivendicare i propri diritti, poi tutto è condonato. Attenzione però: in questi sei mesi la situazione è ancora “fluida” e quindi è comprensibile che soprattutto le banche che dovessero erogare mutui possano muoversi secondo la precedente disciplina e – almeno – chiedere da parte dei potenziali legittimari la rinuncia all’opposizione alla donazione.
Sempre parlando di passato c’è il tema delle compravendite già stipulate con provenienza donativa, ove in genere si procedeva stipulando (di buon grado o fortemente indotti dalla banca che concedeva il mutuo all’acquirente) una polizza assicurativa a tutela del rischio che un legittimario potesse in futuro agire con l’azione di restituzione. Ovviamente tutto è valido ma se la polizza non occorre più consiglio di valutare la possibilità di recedere con diritto alla restituzione del premio relativo al periodo futuro.
Tutto bello, tutto più semplice, diventa più facile vendere e comprare casa ma – va detto – una questione rimane in sospeso: dove finisce la tutela per i legittimari?
Perché – è chiaro – con questa riforma per chi non vuole lasciare niente ai propri figli tutto diventa (un po’) più facile: basta donare l’immobile a chi si desidera, costui lo vende, il ricavato liquido diventa facilmente occultabile e il legittimario non recupererà più nulla.
L’istituto della legittima può sembrare arcaico, ha molti detrattori (la frase più banale: “con i miei soldi ci faccio quello che voglio, perché devo lascarli per forza a quel mio figlio”), però nasce nel solco di un’ideologica chiara, che è quella della centralità della famiglia e dei rapporti famigliari. Dire addio all’azione di restituzione è dare un colpo a questa struttura e quindi dobbiamo iniziare a chiederci se sia giusto o sbagliato e – se necessario per dare certezza ai traffici giuridici – quali strumenti utilizzare a compensazione. Si tratta però di questioni che ritengo opportuno affrontare successivamente, eventualmente all’esito di una prima verifica “sul campo” degli effetti della nuova norma.
Riservo un’ultima positiva valutazione, probabilmente un po’ di parte.
Questa riforma è stata fortemente voluta dal Notariato e la circostanza che il legislatore – che questo legislatore – l’abbia accolta non può che rappresentare, come già indicato, motivo di grande soddisfazione. Il Notariato ha dimostrato ancora una volta di non essere una casta (come vorrebbe quale illetterato detrattore) ma di vivere la quotidianità del Paese, dei problemi del Paese e di essere in prima linea, per quanto di propria competenza, nell’offrire soluzioni. Il Notariato è una grande risorsa per l’Italia e lo dimostra ogni giorno, vogliamo lavorare, vogliamo lavorare bene e farlo nell’interesse di tutti.
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