PRELAZIONE AGRARIA E VENDITA DI UNA QUOTA

da | 20 Dic 2025 | immobiliare | 0 commenti

Nell’ambito della vendita di terreni agricoli uno dei temi centrali – e che desta in genere maggiori preoccupazioni – è quello della prelazione agraria concessa ai confinanti. Sul punto sono presenti vari contributi sul sito ed in questo articolo si vuole affrontare una nuova ipotesi, ed in particolare se la prelazione agraria operi oppure no quando la vendita non riguarda un intero terreno ma solo una quota dello stesso.

In precedenza ci eravamo infatti occupati sempre di quote ma nell’ipotesi inversa, e cioé quando ad avere più comproprietari fosse il fondo limitrofo, e non quello oggetto di cessione. In questo scenario, si ricorda, il diritto di prelazione – al ricorrere degli altri requisiti – è riconosciuto.

Ma cosa accade, quindi, quando ad essere venduto non è l’intero terreno ma solo una quota dello stesso? Anche in questo caso può operare il diritto di prelazione? Ripercorriamo in breve la materia per giungere alla risposta.

Il diritto di prelazione agraria è disciplinato dall’art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, che riconosce la prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita, purché sul fondo non sia insediato un altro coltivatore diretto (mezzadro, affittuario, colono, compartecipante o enfiteuta).

La finalità della norma è chiara: tutelare la continuità dell’impresa agricola e favorire l’accorpamento dei fondi in capo a chi li coltiva direttamente, evitando fenomeni meramente speculativi.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che la prelazione agraria si applichi anche alla vendita di una quota indivisa di fondo agricolo. In particolare, la Cassazione ha affermato che l’art. 7 l. 817/1971 trova applicazione anche quando l’alienazione riguarda una quota ideale del fondo, poiché la ratio della norma resta soddisfatta anche mediante l’acquisizione della comproprietà.

In questo senso si esprimono, tra le altre:

  • Cass. 30 marzo 1988, n. 2686;

  • Cass. 30 gennaio 2006, n. 1870;

  • Cass. 26 luglio 2001, n. 10218;

  • Cass. 23 novembre 1985, n. 5829;

nonché anche la recente Cassazione Civile, sez. III, 12 novembre 2010, n. 22944.

In breve, gli Ermellini sono chiari e costanti nel confermare che la sola cessione di una quota del fondo (e non dell’intera proprietà) non escluda l’operare del diritto di prelazione a favore del confinante coltivatore diretto.

Le sentenze richiamate ricordano altresì come sia invece la presenza di un coltivatore diretto insediato sul fondo a bloccare il diritto di prelazione del confinante. Sul punto è ad esempio netta la sentenza della Cassazione Civile 18 giugno 2003, n. 9712, la quale ha chiarito che:

l’insediamento stabile ed effettivo di un coltivatore diretto sul fondo impedisce il sorgere del diritto di prelazione del confinante, poiché è la tutela dell’azienda agricola esistente a prevalere.

La pronuncia richiamata – in particolare – consente altresì di evidenziare come in presenza di più comproprietari (e quindi sussistendo una comunione ordinaria, mentre laddove fosse ereditaria il tema è diverso, come già illustrato in un precedente contributo) la cessione fra gli stessi di una quota non esclude il sorgere del diritto di prelazione a favore del confinante.

Il diritto di prelazione, infatti, viene escluso solo nel caso in cui il comproprietario acquirente della quota sia un coltivatore diretto che coltivi effettivamente il fondo

In conclusione, la cessione di una quota di un terreno agricolo fa sorgere il diritto di prelazione agraria a favore del confinante coltivatore diretto.

Il diritto di prelazione agraria sorge anche nel caso in cui la cessione avvenga fra due comproprietari del fondo stesso.

Solo la presenza di un coltivatore diretto sul fondo che lo coltivi abitualmente impedisce il diritto di prelazione agraria a favore del confinante coltivatore diretto.

Fabio Cosenza

Notaio

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