Il testamento olografo è lo strumento più semplice e diffuso per disporre dei propri beni dopo la morte. Basta carta, penna e… tre requisiti essenziali: autografia, data e sottoscrizione.
Ma cosa succede se manca la firma? E, più in generale, cosa accade quando il testamento presenta vizi formali?
Vediamolo con ordine.
L’art. 602 c.c. stabilisce che il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
La firma non è un dettaglio: ha una funzione fondamentale, perché:
identifica l’autore
conferma la volontà espressa
“chiude” il contenuto del testamento
Da qui la regola generale: un testamento olografo privo di firma è nullo.
Negli anni, tuttavia la giurisprudenza ha mostrato un approccio meno rigido. In alcuni casi si è ritenuto valido un testamento:
non firmato in calce, ma con elementi idonei a identificare il testatore;
oppure
con una firma atipica (es. soprannome, diminutivo, appellativo familiare).
La tesi a cui è giunta anche autorevole dottrina è che la firma non sia solo ed astrattamente “nome e cognome”, ma anche formule che possano comunque consentiree l’identificazione del testatore. In breve la firma serve, ma ciò che conta davvero è la sua funzione identificativa.
Ma torniamo al tema iniziale: se invece la firma manca del tutto cosa succede? Si conferma la risposta già data: l’assenza totale di sottoscrizione determina nullità del testamento.
Non basta in questo caso infatti che il testo sia scritto di pugno, né che sia chiaramente riferibile al testatore, in quanto la firma è un requisito strutturale.
Tuttavia il testamento nullo per mancanza della firma può essere salvato, suppur con dei limiti precisi. Si tratta della conferma del testamento nullo, disciplinata dall’art. 590 Codice:
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione
In pratica, se tutti rispettano il testamento, anche se nullo, questo produce effetti. Ma attenzione: non è una sanatoria automatica e occorre serve un comportamento consapevole.
E’ altresì fondamentale la distinzione (spesso trascurata) tra testamento nullo e testamento inesistente:
Testamento nullo
- Esiste giuridicamente
- Ma è viziato (es. manca firma, data, ecc.)
- Può essere:
- impugnato
- oppure confermato
Testamento inesistente
- Non è considerato un testamento
- Manca degli elementi minimi
Esempio tipico:
👉 testamento nuncupativo (orale)
In Italia:
- non è ammesso
- quindi è inesistente, non nullo
👉 Conseguenza:
- non può essere confermato
- non produce alcun effetto
La differenza fra testamento nullo e testamento inesistente è rilevante anche ai fini della pubblicazione del testamento olografo. Come noto chi è nel possesso di un testamento olografo e ha notizia della morte del testatore deve portarlo con premura da un Notaio affinchè provveda a pubblicarlo.
Ma se il testamento è nullo (perché manca la firma) va comunque portato dal Notaio e il Notaio può pubblicarlo?
La risposta è positiva, si può procedere alla pubblicazione in quanto il Notaio non giudica la validità nel merito ma procede alla pubblicazione, anche in presenza di vizi formali, limitandosi a segnalare eventuali irregolarità. Questo perché la pubblicazione è un atto dovuto che serve a rendere conoscibile il documento.
Concludendo, il testamento olografo è uno strumento semplice ma insidioso. E’ necessario scriverlo interamente a mano, inserire la data e firmarlo chiaramente. Inoltre – va detto – spesso difetta di chiarezza a causa di una non ottimale conoscenza delle regole giuridiche. E poi c’è sempre il rischio di smarrimento.
In breve, molto meglio procedere con il testamento pubblico redatto dal proprio Notaio di fiducia.
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