L’amore (e le donazioni) ai tempi della Cassazione

da | 23 Set 2016 | famiglia, successioni

Due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, nascenti da distinte vicende, inducono a una riflessione in tema di donazioni. Donazioni diverse  – una di denaro, l’altra di dipinti – con presupposti diversi, ma sempre intorno all’amore: quello (finito) di una relazione e quello (infinito, si spera) fra genitori e figli. Sullo sfondo uno Stato sempre più vorace e la necessità della presenza del Notaio; ma andiamo con ordine.

Con la prima decisione (la 24 giugno 2016, n. 13133) i giudici di legittimità intervengono in maniera inedita su un tema che ha riscontro quotidiano nelle compravendite immobiliari: la dazione (a titolo donativo) di denaro dai genitori ai figli che acquistano casa. In casi del genere la prassi redazionale è varia, e spesso ancorata alle strette esigenze del cliente. Laddove infatti risulti opportuno fare emergere la provenienza del denaro (generalmente in presenza di più figli, in modo da evidenziare una dazione di certo rilevante in sede successoria) si è soliti inserire direttamente in atto i genitori o fare rendere una espressa dichiarazione dall’acquirente che faccia risultare l’origine della provvista utilizzata. In altri casi – ove, ad esempio, vi sia un unico figlio – si sorvola sulla circostanza, soprattutto per evitare che – in caso di successiva rivendita – un qualche ufficio mutui poco informato e troppo pignolo contesti una provenienza donativa in realtà insussistente (in verità, trattandosi di liberalità indiretta non si pone il problema della tutela nei confronti di terzi successivi aventi causa a titolo oneroso alla luce della giurisprudenza dominante, ma questo particolare non è universalmente noto e le sentenze ormai sembrano fatte per essere cambiate).

La Corte di Cassazione travolge il quadro appena riportato, partendo dal dato normativo per cui “ferma restando l’applicazione dell‘imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per fatto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionate, o dell’imposta sul valore aggiunto“. In breve, anche le donazioni (di denaro) sono soggette (con franchigie varie) a tassazione, ma se collegate ad una compravendita di immobili (o aziende), detta imposta non è dovuta. Tuttavia – e qui vi è la (terribile) novità – il collegamento non deve essere solo effettivo, concreto, dimostrato, et coetera, bensì anche reso palese con dichiarazione nell’atto di acquisto. In breve, l’acquirente deve indicare che il denaro è stato donato dai genitori, pena il (concreto) rischio di subire un ulteriore onere fiscale.

La decisione ha sollevato enormi perplessità e un vivace dibattito nel mondo notarile, evidenziandosi da un lato l’assenza normativa espressa della richiesta di dichiarazione della provenienza, e dall’altro il rischio – già evidenziato – di successive difficoltà in sede di ritrasferimento a causa di acquirenti malconsigliati (o revirement giurisprudenziali). Inoltre, e a pensare male si fa peccato ma spesso ci si piglia (cit.), la sentenza, che ovviamente qui non si discute nel rispetto totale della magistratura, pare poggiare, oltre che su fondamenta giuridiche, sulla fame fiscale di uno Stato sempre più alla ricerca di risorse. Sul punto torneremo però in conclusione.

Molto diversa – nella narrazione – è invece la seconda vicenda, che coinvolge un noto bolognese, il cavaliere Giuseppe Gazzoni Frascara, già presidente del Bologna Calcio, già industriale erede dell’idrolitina, e la non più giovanissima ma sempre avvenente Katherine Price, già moglie di Leonardo Mondadori. I due si consumano (anzi, alla luce di quanto infra, soprattutto lui, pare consumarsi, ed il termine pare appropriato) in una grande passione che dura anni, costellata da tanti litigi quanti regali, però a senso unico, da Bologna in direzione Milano. Finito l’amore e forse alle prese con qualche conto da valutare, l’ex presidente del Bologna comprende di avere esagerato e richiede indietro a Katherine Price gioielli, quadri, sculture varie. La donna resiste tenacemente bollando quanto ricevuto come semplici regali tra fidanzati, e, giudizio dopo giudizio, si giunge in Cassazione. La Suprema Corte, infine, con sentenza sentenza 19 settembre 2016, n.18280, definisce l’ambito dell’art. 770 Codice Civile (dedicato alle donazioni rimuneratorie), circoscrivendolo, in un solco noto, all’occasione e al patrimonio del donante. Male per il cavaliere Giuseppe Gazzoni Frascara, che finisce per lasciare sul campo praticamente tutto, ad eccezione di un quadro dell’universalmente noto Pablo Picasso: su quello gli ermellini chiariscono che, a prescindere da rapporti tra le parti e loro ampi patrimoniali, occorre l’atto pubblico con Notaio e testimoni di cui all’art. 782 Codice Civile.

Volendo unire – oltre il mero dato dell’occasionalità giuridica dato dal medesimo tema, quello della donazione – le due vicende, notiamo come il principio che emerge – a tutela del cittadino, tanto quale donante che si spoglia, oppure contribuente che paga – sia il medesimo: la presenza del Notaio. E’ di pochi mesi fa il suggerimento, rimbalzato fra siti presunti specializzati e stampa di modesto livello (e forse – chissà – partito da via Cristoforo Colombo a Roma, in ricerca di altre entrate), di evitare il problema di accertamenti – in ipotesi di donazione di denaro da genitori e figli – utilizzando strumenti fantasiosi come scritture private da registrare presso l’Agenzia delle Entrate o – addirittura – scambio di messaggi di posta elettronica certificata. Le due sentenze ivi citate chiariscono come certe bufale non solo non risolvono il problema, ma addirittura lo aggravano: pec e scritture private non autenticate sono carta straccia e non mettono al riparo dal vero rischio fiscale, che si manifesta in sede di successivo atto di compravendita. La soluzione, in particolare per i trasferimenti di denaro in ambito famigliare, può risiedere nell’utilizzo dell’atto notarile fin dal principio, in modo da avere una tracciabilità netta e una conseguente facilità di ricostruzione dell’intera operazione. Per favorire questa prassi civilisticamente e fiscalmente virtuosa il Notariato potrebbe sollecitare una modifica dei parametri repertoriali relativi alle donazioni di denaro, ad oggi effettivamente troppo alti e che rischiano – per i non modesti costi connessi – di scoraggiare i cittadini. L’obbiettivo rimane sempre e solo uno, semplificare la vita al consumatore (e contribuente) diminuendo il contenzioso, vero male, con il connesso numero di cause, della giustizia civile italiana. Infine, una battuta: il vostro Notaio potrà tutelarvi da fisco e Codice Civile, ma non potrà consigliarvi in amore; fate attenzione a chi e a cosa regalate!

Fabio Cosenza

Notaio

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