MODIFICA UNILATERALE PEGNO QUOTE SRL

da | 5 Mag 2024 | societario | 0 commenti

Il pegno è una garanzia reale, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un certo credito: garantisce al creditore (cd. creditore pignoratizio) la certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento del debitore, su un dato bene dello stesso debitore (o di un terzo che acconsenta di garantire un debito altrui).

Il creditore pignoratizio acquista sul bene un duplice diritto:

 1) diritto di seguito: è il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene, anche nei confronti dell’eventuale terzo acquirente nell’ipotesi in cui il debitore lo abbia nel frattempo alienato;

2) diritto di prelazione: è il diritto di soddisfarsi sul prezzo, ricavato dalla vendita forzata del bene, con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore. 

Il pegno può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti o altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il Codice Civile disciplina tre distinte modalità di costituzione del diritto, diverse a seconda che questo abbia ad oggetto beni mobili (art. 2786 e ss. c.c.), crediti (art. 2800 e ss. c.c.) o diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.).

Tale diritto reale di garanzia può essere costituito anche sulle partecipazioni sociali (azioni e quote). La disciplina ad esse applicabile, tuttavia, va distinta a seconda che si tratti di azioni o di quote. Nel caso di pegno su azioni si applica la disciplina speciale sulla costituzione dei vincoli reali sulle azioni di s.p.a., nonché, per quanto non espressamente derogata, la disciplina generale del pegno di beni mobili. Il pegno su quote di s.r.l. segue la disciplina di seguito esposta.

Innanzitutto, è oggi indiscussa la possibilità che sulle quote sociali di s.r.l., in quanto beni giuridici, possano essere apposti dei vincoli reali come il pegno, come espressamente affermato all’art. 2471-bis (introdotto dal dlg. 17 gennaio 2003, n.6).

La nuova norma si limita ad ammettere tale possibilità e a rinviare alla disciplina delle s.p.a. (art. 2352 c.c.) relativa alla ripartizione dei diritti sociali tra socio-debitore e creditore pignoratizio.

Il Codice Civile non si esprime, però, sulle modalità di costituzione del vincolo, e, a differenza delle s.p.a., non ci sono norme speciali a riguardo. L’argomento è stato molto discusso in dottrina, e le ricostruzioni, sulla natura delle quote di s.r.l. (come beni mobili immateriali o crediti o altri diritti diversi dai crediti) e sulla conseguente disciplina applicabile, sono state delle più svariate.                                                                                                                                                                                                   

La tesi più condivisibile, nonché quella avvallata dalla Corte di Cassazione (Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31051), è quella che ne riconosce la natura di diritti diversi dai crediti con conseguente applicazione dell’art. 2806 c.c..

La Corte osserva che:

le quote sociali non possono essere formate da titoli azionari, quindi non assumono la veste di beni mobili; né è possibile annoverarle tra i diritti di credito, dato che rappresentano la partecipazione dei soci al contratto sociale e all’attività di impresa che da questo promana

Ne consegue che esse rientrerebbero nella normativa sui diritti diversi dai crediti di cui all’art 2806 c.c.. Ai sensi di tale norma “Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787”. Il trasferimento della partecipazione, nel caso di s.r.l., è regolato dall’art. 2470 c.c. secondo cui “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”.

È chiaro che il primo passo, per la costituzione di tale tipologia di pegno, sia la redazione di una scrittura privata autenticata o di un atto pubblico (cd. titolo costitutivo del pegno). Ciò, tuttavia, non è sufficiente. Infatti, affinché possa ritenersi costituito il vincolo è necessaria, oltre al requisito di forma, l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese. Solo da tale momento l’atto costitutivo esprime la sua efficacia, rendendo il diritto opponibile ai terzi, in primis alla stessa società, che non potrà disconoscere il creditore garantito, né precludergli l’esercizio dei diritti sociali che gli spettano ex art. 2352 c.c.. 

Il titolo costitutivo del pegno è normalmente rappresentato da un contratto (a titolo oneroso o gratuito), mentre è discussa la possibilità di costituirlo per atto unilaterale.

Infatti, questione ancora controversa è se l’atto, con cui viene modificata in aumento la somma garantita da un pegno concesso su quote di s.r.l., possa essere stipulato con un atto unilaterale del solo concedente il pegno, o se sia necessario un contratto, quindi l’intervento del creditore garantito. Più in generale, è dibattuta la questione se per costituire il vincolo pignoratizio sia necessario il consenso del creditore pignoratizio (un contratto) o se sia sufficiente la sola dichiarazione di volontà del debitore (un’atto unilaterale).

La questione non presenta interesse pratico per il pegno di beni mobili (in tal caso, infatti, ai fini della costituzione sarà poi necessaria l’immissione nel possesso del creditore o di un terzo eletto, per cui concessione del pegno e sua costituzione spesso verrebbero a coincidere), se non con riguardo alla scrittura prescritta dall’art. 2787 c.c.. Tale profilo, invece, suscita maggior interesse con riguardo al pegno di crediti e di altri diritti (come le quote di s.r.l.), al fine di valutare se sia sufficiente notificare al creditore, ovvero iscrivere nei registri un atto unilaterale del debitore, ai sensi degli artt. 2800 e 2806 c.c.. Le posizioni della dottrina sul punto non sono concordi. Posizioni che fondamentalmente scaturiscono dalla diversa interpretazione attribuita all’art. 2821, comma 1, c.c., che prevede la concessione di ipoteca volontaria per dichiarazione unilaterale del solo debitore.

La tesi preferibile, sulla base dell’estensione analogica dell’art. 2821 c.c., ammette la possibilità di una costituzione di pegno per atto unilaterale; la tesi contraria fa viceversa leva sul presunto carattere eccezionale dell’art. 2821 c.c., che, tuttavia, non sembra possa essere correttamente considerato come tale nel ristretto ambito della disciplina delle garanzie reali.

A favore dell’ammissibilità della costituzione del pegno mediante atto unilaterale, quantomeno sulle partecipazioni in società, si è pronunciata, nel gennaio del 2023, la Corte d’Appello di Venezia (Corte d’Appello, Sez. spec. Impresa, 18 gennaio 2023, n. 128), la quale – proprio con riferimento al pegno di quote di s.r.l. – ha stabilito che tale garanzia reale può costituirsi tanto

mediante contratto bilaterale tra il terzo datore e il debitore garantito, figurando il creditore come terzo beneficiario ex art. 1411 c.c., ovvero direttamente tra il terzo datore e il creditore garantito, i quali soggetti vanno tutti considerati quali parti legittimate all’iscrizione del pegno”, quanto “per negozio unilaterale, in forza della sola dichiarazione del datore di  pegno, secondo il modello ipotecario”.

mediante contratto bilaterale tra il terzo datore e il debitore garantito, figurando il creditore come terzo beneficiario ex art. 1411 c.c., ovvero direttamente tra il terzo datore e il creditore garantito, i quali soggetti vanno tutti considerati quali parti legittimate all’iscrizione del pegno”, quanto “per negozio unilaterale, in forza della sola dichiarazione del datore di  pegno, secondo il modello ipotecario

Ciò posto, poiché la modifica in aumento della somma garantita da un pegno concesso su quote di s.r.l. è, a sua volta, una modifica dell’originario atto costitutivo che si traduce in un incremento dei vantaggi concessi al creditore garantito, se si accede, come preferibile, alla tesi della possibilità di costituirlo unilateralmente, sembra ragionevole ammettere anche una sua modifica unilaterale, senza l’intervento del creditore pignoratizio (atto unilaterale).

Argomentando a contrario, il consenso del creditore (contratto) sarà, invece, necessario nel caso in cui la modifica della somma garantita dal vincolo reale sia in peius, traducendosi ciò in una diminuzione dei vantaggi per il creditore garantito. 

Leonardo Sciscio

tirocinante UNIBO

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *