Amministrazione di sostegno e donazione

da | 24 Mag 2019 | Senza categoria

L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno è stato introdotto in Italia dall’art. 3 della legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e prevede la possibilità per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, di essere assistiti da un Amministratore di Sostegno nominato direttamente dal Giudice Tutelare.

Si presenta quindi, come uno strumento volto a proteggere, senza mortificare, la persona affetta da una disabilità; la normativa consente infatti al Giudice Tutelare di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e variarla nel tempo nel caso in cui cambino le esigenze del beneficiario, al fine di assicurare sempre all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.

La disciplina dell’AdS, che ricordiamo è inserita nel Libro I, Titolo XII, Capo I del Codice Civile, si affianca agli istituti già preesistenti dell’inabilitazione e dell’interdizione, i quali si caratterizzano per un potere maggiormente incisivo nella vita del beneficiario.

In questa sede ci occuperemo della donazione che ricordiamo essere “un contratto con il quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

L’art. 774 del Codice Civile vieta la possibilità di effettuare donazioni a colore che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.

Ora la domanda da porsi è, siccome il beneficiario di AdS subisce immancabilmente una deminutio della sua capacità, per il solo fatto dell’applicazione della misura, potrà comunque donare?

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 del 2019, depositata in data 10 maggio 2019 e pubblicata in G.U. il 15 maggio 2019, con la quale ha statuito che, la disposizione dell’art. 774 Codice Civile, che vieta ad alcuni soggetti la possibilità di donare, non è applicabile nei confronti dei beneficiari di Ads.

Infatti, la disciplina dell’istituto in esame non contiene alcuna previsione espressa di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi, quali la donazione, il testamento e il matrimonio e, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, non si può in alcun modo estendere analogicamente all’AdS le disposizioni riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione essendo istituti tra loro assolutamente divergenti. 

Il Giudice Tutelare non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al sua esame, ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.” (Cass. n. 25366/2006).

Alla luce di quanto sopra quindi in assenza di esplicita disposizione da parte del Giudice Tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti per altri fini e di conseguenza il beneficiario di AdS conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice Tutelare ritenga di limitarla nel provvedimento di apertura (o provvedimenti successivi) ai sensi dell’art. 411, quarto comma del Codice Civile.

Eleonora Cesari

dott.ssa - collaboratrice Studio

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