Ancora Cassazione sul fondo patrimoniale

da | 30 Set 2019 | famiglia

Tra le richieste più frequenti dei nostri clienti – affezionati e nuovi – rientra sicuramente la volontà di stipulare un atto di costituzione di fondo patrimoniale. 

Di questo istituto giuridico abbiamo più volte trattato nel nostro sito in precedenti contributi, ai quali si rinvia, in cui si è trattato della ratio del fondo, della possibilità di alienare beni costituiti in fondo, della cessazione del vincolo nel caso in cui si iscriva ipoteca su beni facenti parte il fondo alienati dai coniugi a terzi con un contratto di compravendita non ancora trascritto presso la Conservatoria di Registri Immobiliari.

E’ doveroso in questa occasione analizzare le tematiche – collegate tra loro – della natura giuridica del fondo patrimoniale e della sua particolare pubblicità.

Quando e come si rende opponibile ai terzi il vincolo sui beni facenti parte del fondo? Cioè, quando l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulta efficace anche nei confronti di soggetti diversi dalle parti che l’hanno costituito, indipendentemente dal fatto che costoro ne siano venuti a conoscenza?

La dottrina – relativamente alla natura giuridica – ricomprende il fondo patrimoniale nella macro area delle convenzioni matrimoniali. 

Questo dato ci consente di applicare – di conseguenza ed in linea all’opinione dottrinaria diffusa – anche per il fondo patrimoniale le regole pubblicitarie tipiche delle convenzioni matrimoniali. In particolare, si estende al fondo l’applicabilità dell’articolo 162 Codice Civile, incluso il suo quarto comma secondo cui le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma, cioè della separazione dei beni, nonché dell’articolo 163 Codice Civile, il quale – per le modifiche di convenzioni matrimoniali – prescrive che l’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti. Detta annotazione deve essere richiesta dal Notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula dell’atto, ai sensi dell’articolo 34 bis disposizioni attuative Codice Civile.

Le convenzioni matrimoniali seguono un sistema di pubblicità a doppio binario (annotazione della convenzione a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi e trascrizione, che resta pubblicità notizia, della convenzione), che deve essere rispettato anche in caso di costituzione del fondo patrimoniale.  

Dunque, mentre la trascrizione del vincolo sui beni immobili o mobili registrati ex articolo 2647 Codice Civile, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari deve considerarsi una mera pubblicità notizia (che rende conoscibili, a chiunque ne abbia interesse, determinati fatti giuridici i quali producono comunque i loro effetti giuridici e l’omissione dell’onere pubblicitario dà luogo solo ad una sanzione pecuniaria o penale), l’opponibilità ai terzi della costituzione del fondo si realizza solo con l’annotazione – a margine dell’atto di matrimonio, quindi nei registri dello stato civile – del relativo contratto di costituzione del fondo patrimoniale. Detta annotazione non è derogabile nè sostituibile. 

La Corte di Cassazioneordinanza del 10 maggio 2019 n. 12545 – trova un’occasione per ribadire con chiarezza la linea pubblicitaria da applicare alla costituzione di fondo patrimoniale. L’analisi dalla Corte parte dalla seguente fattispecie: si iscrive un’ipoteca sui beni vincolati in fondo patrimoniale già trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari ex articolo 2647 Codice Civile, ma non ancora annotato a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’articolo 162 Codice Civile. Secondo la Suprema Corte, l’esistenza del fondo patrimoniale non può considerarsi opponibile al creditore ipotecario perchè l’annotazione, necessaria all’opponibilità del vincolo ai terzi e non sostituibile dalla conoscenza acquisita in altro modo che i terzi abbiano rispetto alla costituzione del fondo, risulta successiva all’iscrizione di ipoteca. 

Proprio la fondamentale importanza dell’annotazione nel sistema di pubblicità non solo delle convenzioni matrimoniali più diffuse, ma anche della costituzione di fondo patrimoniale, ci permette di consigliare ai nostri clienti di munirsi di estratto per riassunto dell’atto di matrimonio ai fini della stipula dell’atto. Ciò è importante perché in questo documento si trova l’annotazione che rileva ai fini dell’opponibilità ai terzi e le cui conseguenze sono importanti per effettuare operazioni giuridiche sui beni vincolati in fondo, proprio come nel caso esaminato dagli Ermellini.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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