Negli ultimi anni la normativa italiana ha progressivamente esteso la possibilità per le società di capitale e altri enti di svolgere le assemblee in modalità videoconferenza o comunque da remoto, anche in deroga alle regole statutarie ordinarie. In data 12 dicembre 2025 il Governo ha approvato il cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2025″, che conferma e amplia ulteriormente tale disciplina, prorogandola fino al 30 settembre 2026.
La possibilità di svolgere assemblee societarie a distanza trae origine dall’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), introdotto durante l’emergenza sanitaria per agevolare il funzionamento delle società senza necessità di presenza fisica degli intervenuti.
Fin dalle prime proroghe, come evidenziato nei miei precedenti articoli nel 2021 e nel 2022 il legislatore ha progressivamente esteso questa disciplina ben oltre il periodo emergenziale immediato, permettendo alle società di adottare modalità telematiche anche in assenza di apposita previsione statutaria.
Nel 2024, si è altresì illustrato come tale disciplina fosse ormai divenuta strumento ordinario per consentire l’esercizio delle assemblee in condizioni di maggiore flessibilità e modernizzazione delle procedure assembleari societarie.
Il recente Milleproroghe 2025 stabilisce che, fino al 30 settembre 2026, resta in vigore la disciplina emergenziale dell’art. 106 del D.L. 18/2020 (come successivamente modificata e prorogata), con le seguenti principali possibilità operative:
espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza
intervento dei soci all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con piena validità anche qualora lo statuto non lo preveda
svolgimento dell’assemblea esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che presidente, segretario o notaio siano presenti nello stesso luogo fisico;
È importante sottolineare che la proroga si riferisce al termine entro cui deve effettivamente svolgersi l’assemblea, non semplicemente alla data di convocazione; ciò che conta – quindi – è lo svolgimento dell’assemblea stessa.
La possibilità di ricorrere alla videoconferenza e alle assemblee telematiche anche in deroga a quanto previsto dallo statuto rappresenta uno strumento di grande utilità per la governance societaria:
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permette di ridurre i costi organizzativi e le difficoltà logistiche di riunioni in presenza, specie per soci distribuiti su territori diversi;
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favorisce una più ampia partecipazione dei soci, grazie alla semplificazione dell’intervento a distanza;
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garantisce continuità operativa anche in periodi di emergenza o difficoltà di mobilità.
Tuttavia, l’adozione di modalità telematiche deve sempre avvenire nel rispetto dei requisiti minimi di identificazione dei partecipanti e di esercizio del diritto di voto, per assicurare la validità delle deliberazioni assembleari. Sul punto è importante ricordare la centralità del Notaio e la collaborazione fra il presidente dell’assemblea e il Notaio stesso.
La mia – personale – opinione è che lo strumento della videoconferenza sia utile e scevro da criticità identificative soprattutto nei casi in cui il Notaio stipulante abbia già una pregressa conoscenza della società e/o dei soci della stessa, in modo da potere riconoscere agevolmente i partecipanti all’assemblea. Ove – per i più vari motivi – non vi sia uno “storico” di rapporti professionali o personali è evidente si dovranno adottare ulteriori strumenti per avere contezza dell’identità di chi interviene – da remoto – in atto.
Rimane aperta la discussione su un possibile innesto strutturale di strumenti telematici nella disciplina ordinaria delle assemblee societarie, ma fino ad oggi la proroga resta in gran parte normativa di carattere “emergenziale estesa”. La giurisprudenza e l’orientamento notarile, come già evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano, consentono comunque di sfruttare tali strumenti anche oltre l’ambito Covid laddove lo statuto lo preveda esplicitamente
La possibilità di costituire SRL on-line rappresenta altresì una chiara indicazione del legislatore che vuole una sempre maggiore presenza digitale dei Notai oltre a quella fisica e di presenza presso la sede assegnata.
In questo contesto è evidente come la disciplina delle assemblee in videoconferenza che nasce come emergenziale e sta conoscendo proroghe su proroghe rappresenti neppure più il futuro ma il presente del diritto societario: un intervento normativo per spazzare via gli ultimi dubbi e darle un posizionamento ordinario e a regime nell’ordinamento è dunque opportuno.
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