ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

da | 10 Mar 2024 | societario | 0 commenti

Durante i terribili mesi del lock-down dovuto al COVID, grazie anche all’interessamento del Notariato, era stata introdotta la possibilità di svolgere le assemblee dei soci delle società di capitali totalmente in videoconferenza.

L’innovazione ha riscosso un non banale successo, venendo così prorogata non una ma addirittura due volte. Ancora, la dottrina notarile ha ritenuto lo strumento utilizzabile in termini generali in presenza di determinate clausole statutarie.

Bisogna tuttavia precisa come non via sia un’unanimità di vedute sul punto ma ora – per fortuna – arriva una terza proroga che derime definitivamente (o almeno: fino a scadenza) la questione.

Infatti, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49/2024 della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024,  recante la conversione con modificazioni del D.L. n. 215 del 20 dicembre 2023 c.d. “Milleproroghe” è stata prorogata nuovamente la disciplina introdotta nel periodo emergenziale con l’art. 106, comma 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le società, le cooperative, le associazioni e le fondazioni, pertanto, potranno fino al 30 aprile 2024:

– svolgere le assemblee sociali con modalità virtuali, anche se tale possibilità non è prevista dallo statuto;

– svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino contemporaneamente nello stesso luogo;

– esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle previsioni statutarie e purché venga garantita l’identificazione di chi vota.

Le belle notizie, però, non finiscono qui: è già certa un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2024, prevista dal “DDL Capitali” e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rimane una valutazione finale che è “di sistema”: proroghe a parte questo meccanismo potrà entrare definitivamente a regime? Sul punto è bene spendere qualche considerazione personale.

Di certo il vantaggio per i clienti è non banale, perché permette di limitare gli spostamenti e di accelerare le attività socierarie.

Ancora, la strada è quella già tracciata (a livello comunitario e ripresa dal legislatore italiano) della costituzione on-line delle società di capitali, volendo quindi sempre più valorizzare – sotto lo stretto controllo notarile – lo strumento digitale.

Tuttavia non dobbiamo tacere i rischi, in termini di potenziali minori controlli nonché di accentramento di lavoro. E’ pertanto opportuno – come già successo proprio per le costituzioni – che nel definire “a sistema” la possibilità di operare da remoto si prevedano limitazioni proprio nell’ottica di garantire la migliore efficienza dello strumento.

Ludovica Adriano Battisatella

avv.ssa - collaboratrice Studio

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