COSTITUZIONE SRL ON-LINE

da | 6 Dic 2021 | societario | 4 commenti

Il 29 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 183 che va a recepire la direttiva europea 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e a modificare la precedente disciplina relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Tra tutte le novità introdotte spicca la costituzione online delle SRL e delle SRLS stipulata con atto pubblico, mediante un modello standard di statuto – redatto anche in inglese e da adottare con decreto entro sessanta giorni – e con l’utilizzo di una specifica piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.

Vediamo nel dettaglio la disciplina, ricordando che entrerà in vigore il 14 dicembre 2021.

L’articolo 2, comma 1, del nuovo decreto prevede che gli atti costitutivi delle Società a Responsabilità Limitata e delle Società a Responsabilità Limitata Semplificata eventi sede in Italia e con capitale sociale versato mediante conferimenti in denaro – da eseguire a mezzo bonifici bancari su un conto corrente dedicato – possano essere ricevuti da un Notaio per atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche soltanto di alcune di esse.

La disposizione che va ad attuare la direttiva europea impone a tutti gli Stati membri, compresa l’Italia,  di provvedere affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta online senza che i richiedenti debbano comparire fisicamente davanti alle autorità incaricate dai diritti nazionali di redigere gli atti costitutivi in questione.

A tal fine, le autorità italiane hanno optato per l’utilizzo una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato affinchè possano essere preservate la natura di bene pubblico dell’atto notarile, la sua integrità e la sua sicurezza e, al tempo stesso, garantita l’affidabilità dei pubblici registri e contenute al minimo le controversie.

Il comma 2, quindi, stabilisce che detta piattaforma debba consentire:

– l’accertamento dell’identità delle parti;

– la verifica dell’apposizione da parte di chi non è titolare della firma digitale;

– la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;

– la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà;

– il rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti richiesti per la sottoscrizione dell’atto ove esse ne fossero sprovviste.

La normativa, poi, si occupa di conciliare le peculiarità dell’atto ricevuto in videoconferenza ed il principio di territorialità disposto dall’articolo 26, comma 2, della legge notarile in base al quale il Notaio può recarsi, per ragioni della sua funzione, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d’appello in cui si trova la sede se tale distretto comprende più regioni. Pertanto il decreto dispone che l’atto costitutivo di società in videoconferenza è ricevuto dal Notaio nella cui regione ha la residenza o la sede almeno una delle parti; mentre se tutte le parti hanno la residenza fuori dal territorio dello Stato il Notaio può ricevere l’atto in ogni caso.

Il comma 5, infine, consente al Notaio di interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e di chiedere la presenza fisica delle parti se dubita dell’identità delle persone connesse a distanza o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire.

Dunque, ad una prima analisi, è evidente la portata innovativa della disciplina in questione, ben studiata per facilitare la stipula degli atti di costituzione di SRL e di SRLS. Tuttavia è ancora presto per trarre qualsiasi tipo di conclusione per le quali dovremo aspettare il 14 dicembre. Sicuramente il Notaio svolgerà un ruolo fondamentale per la corretta applicazione della disciplina e la sua esecuzione in tutte le fasi della stipula degli atti in videoconferenza, dall’identificazione all’accertamento della volontà delle parti, dalla sussistenza della capacità giuridica alla verifica antiriciclaggio. 

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

4 Commenti

  1. Salve,
    Vorrei aprire una srls e lavorare come subappalto nelle telecomunicazioni,cioe l’azienda appaltatrice mi passerebbe il lavoro da svolgere. Parlando con l’azienda che mi passerebbe il lavoro,mi ha detto di informarmi bene per quanto riguarda i requisiti da avere per poter firmare un contratto da sub. Voi potete aiutarmi a capire di quali requisiti si parla? Successivamente quanto mi costerebbe aprire una srls? In quanto tempo? Grazie

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    • Nell’ordine:

      1) i requisiti li indica l’appaltante;

      2) dipende dal notaio ove si rivolge. La costituzione di SRLS sconta solo le imposte, ovviamente se c’è attività di consulenza – oppure richiesta di urgenza – deve essere pagata.

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  2. Per il tramite del vostro Studio si può costituire una srl on-line?
    Gli aspiranti soci sono tutti in possesso di firma digitale.
    Grazie

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    • E’ possibile a condizione che siano rispettate le condizioni di legge: residenza in Emilia Romagna.

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