Cedolare fissa: comincia la battaglia contro i colossi del web

da | 20 Giu 2017 | fisco, politica

La tassazione dei redditi prodotti attraverso software è chiaramente il tema principale della discussione attuale e rappresenta la vera sfida fiscale del prossimo quinquennio.

Mentre i governi e le Amministrazioni finanziarie cercano di reperire denaro colpendo i colossi nelle loro strutture ramificate locali, si veda il caso Google, che a seguito di una contestazione ha concluso un accertamento con adesione “sborsando” poco più di 300 milioni di euro, all’OCSE si continua a lavorare al progetto BEPS che cerca di definire la localizzazione di produzione del reddito dei colossi digitali.

In Italia, la cosiddetta “web tax” fatica a prendere vita, prima di tutto per ragioni politiche, e, non secondariamente, per difficoltà oggettive nell’individuazione della definizione del luogo di produzione del reddito.

Tuttavia, una soluzione per quanto riguarda la tassazione delle locazioni a breve termine (non superiori a 30 giorni) attraverso intermediario immobiliare è stata trovata, infatti a seguito dell’approvazione della “manovrina” (decreto legge 50/2017) gli intermediari dovranno applicare la cedolare secca al 21% sui canoni di locazione.

A partire dal primo giugno, quindi, i soggetti intermediari, anche senza stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale per poter agire da sostituti d’imposta.

La ratio della norma è facilmente desumibile, il legislatore ha l’intenzione di semplificare la raccolta di tale gettito trasferendo la responsabilità in capo all’intermediario, in modo da semplificare anche la tracciabilità dei flussi di denaro.

I soggetti più colpiti da tale norma sono Airbnb e Booking.com, che da qualche anno sono al centro della discussione pubblica per quanto riguarda l’assenza di imposizione fiscale sulle operazione avvenute tramite suddetti portali online.

In seguito alla conversione in legge del decreto sorgono alcune problematiche legate all’adempimento della liquidazione dell’imposta. Su questo versante, infatti, si sottolinea ancora la mancanza del codice tributo per permettere il pagamento dell’imposta a seguito dell’accreditamento da parte del cliente, infatti non può essere utilizzato il codice presente nella risoluzione 64/E del 30 maggio, poiché è indirizzato esclusivamente alla liquidazione della tassa di soggiorno. L’intermediario, inoltre, dovrà versare la somma entro, e non oltre, il 16 del mese successivo.

Insomma, la prima mossa del governo verso la tassazione dei redditi prodotti attraverso l’utilizzo di risorse informatiche è un passo importante, che però non ha destato poche polemiche riguardo al modo con cui tale imposizione è stata inserita nella manovrina di primavera.

Sicuramente assoggettare all’imposta l’intermediario facilita l’ottenimento di tale gettito da parte dello Stato italiano e altrettanto certamente questa misura finanziaria permette all’Erario di ricavare ingenti somme da operazioni che in precedenza non scontavano alcuna tassazione.

A seguito della conversione si dovranno attendere le disposizioni attuative disposte dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che daranno una visione più pratica di questo provvedimento e di conseguenza la sua incidenza sulla realtà professionale.

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