Trust, ormai la tassa fissa è un dogma

da | 10 Ott 2019 | fisco

Nonostante si sia già trattato sul nostro sito di trust e tassa fissa, è opportuno ritornare sull’argomento al fine di delineare l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimitàin linea con una soluzione già prospettata e condivisa dal Consiglio Notarile Nazionale – alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione.

La tematica della tassazione del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni non è nuova nei dibatiti dottrinali ed anche in giurisprudenza, come testimoniano le nuove ordinanze, le quali riassumono le tappe principali del percorso logico e di pensiero dei giudici di legittimità.

L’ordinanza del 12 settembre 2019 n. 22754 della Cassazione ribadisce, infatti, che la costituzione del vincolo di destinazione, nonché l’atto di dotazione di beni in trust, non integrano autonomo e sufficiente presupposto ai fini di una nuova imposizione fiscale, in quanto trasferimenti strumentali ed attuativi dello scopo del trust. Ancora, precisa come – per applicarsi l’imposta di donazione, l’imposta proporzionale di registro e quella ipocatastale – sia opportuno un trasferimento effettivo della ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile (dunque deve considerarsi imponibile solo l’eventuale trasferimento del bene vincolato in trust al soggetto beneficiario dello stesso).  Tutto ciò per dedurre che, il trust autorichiarato – in cui il soggetto disponente ed il trustee coincidono in quanto il primo nomina se stesso quale trustee – non realizzerebbe un reale trasferimento. 

Con la precedente ordinanza del 17 luglio 2019 n. 19167, inoltre, la Corte Suprema pure riconoscendo un’effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, definisce come mero veicolo all’effetto di segregazione del patrimonio, nonchè di destinazione, il trasferimento realizzato da un trust solvendi causa. Occorrerà, in detto caso, individuare gli atti realmente traslativi e procedere alla tassazione solo di questi ultimi.   

In conclusione, dunque, la Cassazione – tenuto conto della natura del trust, nonché delle peculiarità della segregazione e della destinazione – sottolinea e chiarisce l’orientamento da seguire in tema di tassazione del trust. 

L’imposizione del trust è da posticiparsi all’attuazione dello scopo del trust, che realizza il presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni, nonché delle imposte ipocatastali ed interessa ogni tipologia di trust. 

Gli atti di costituzione di trust e di dotazione di beni in trust, al contrario, producono una vera e propria neutralità fiscale, trattandosi di atti meramente strumentali alle finalità del trust. 

Raffaelle Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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