L’epidemia prolunga i CDU

da | 20 Apr 2020 | immobiliare, leggi

Nonostante la pandemia in corso, come più volte evidenziato gli studi notarili sono operativi ed i Notai continuano a svolgere la loro attività al servizio dei cittadini confrontandosi quotidianamente, non senza difficoltà, con le disposizioni contenute, prima, nel Decreto n. 18/2020 e, successivamente, nel Decreto n. 23/2020.

Detti DPCM, infatti, hanno sospeso e, di conseguenza prorogato, i termini per la presentazione delle dichiarazioni di successione e per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate; i termini riguardanti le agevolazioni prima casa e quelli relativi alla possibilità di beneficiare del credito di imposta in caso di riacquisto di prima casa.

La stessa sorte sembra essere toccata ai certificati di destinazione urbanistica, c.d. CDU, documenti attestanti, sulla base del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico Comunale, la destinazione urbanistica relativa ad un terreno, i suoi parametri urbanistici ed i vincoli di varia natura su di esso esistenti. Questi – nella nostra pagina dedicata all’edilizia un breve rinvio – hanno validità di un anno e devono essere allegati, a pena di nullità, a tutti gli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali aventi ad oggetto terreni ovvero aree urbane pertinenziali ai fabbricati, con superficie pari o maggiore a 5.000 mq.

La questione sulla proroga della validità dei CDU è stata sollevata, interpellando il Consiglio Nazionale del Notariato, da un Notaio incaricato di stipulare un atto di vendita di un fondo rustico dotato di un certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 25 marzo 2019 e quindi non più valido.

Nello specifico, è stato chiesto se ai CDU si applicasse o meno il dettato normativo dell’art. 103 del Decreto n. 18/2020, c.d. Cura Italia, il quale, al secondo comma, dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il Consiglio Nazionale del Notariato – Ufficio Studi, togliendo ogni sorta di dubbio, è intervenuto sulla questione in data 15 aprile 2020 con il Quesito n. 123-2020/P, Prot. n. 3376/2020. Ha, quindi, precisato che non vi sono motivi per non ricomprendere nel citato comma 2 dell’art. 103 anche i CDU, tenuto conto che il suddetto decreto è volto ad alleggerire l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e osservando che le certificazioni in questione rientrano, a pieno titolo, tra le attestazioni di risultati richiedenti una preventiva attività di accertamento, compiuta volta per volta e prima della loro emanazione da pubbliche autorità o da altri soggetti equiparati, nell’esercizio delle proprie competenze.

Nessun problema, dunque, per i CDU: qualora siano scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, la loro validità è prorogata fino al 15 giugno 2020. Tutti gli atti di compravendita, divisioni o donazioni, perizie o stime, aventi ad oggetto terreni o aree urbane pertinenziali sono, quindi, salvi, potendo procedersi alla loro stipula anche in questo particolare periodo.

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

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