Decreto Semplificazioni, le misure che ci interessano

da | 23 Ago 2020 | Focus | 0 commenti

Si sente parlare ormai da tempo del Decreto c.d. “Semplificazioni”. Solo lo scorso 16 luglio, tuttavia, il decreto – già approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio e presentato nella conferenza stampa del 7 luglio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte – è stato pubblicato nella sua versione definitiva in Gazzetta Ufficiale.

Cliccando sul pulsante che segue è disponibile il testo integrate del decreto Semplificazioni come pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

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Obiettivi:

Si tratta di un piano di ripresa economica nazionale che – tra l’altro – si prefigge gli obiettivi di ridurre la burocrazia, aumentare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, sbloccare e velocizzare cantieri e appalti, garantire maggiori velocità ed incentivi in ambito edilizio nel rispetto di legalità e legittimità, aumentare i presidi di legalità.

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Tempistica:

Il decreto Semplificazioni introduce modifiche alcune delle quali hanno validità temporanee (periodo da considerarsi legato all’emergenza sanitaria COVID-19) mentre altre, invece, devono intendersi quali modifiche strutturali e permanenti.

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Struttura del decreto:

Il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (più comunemente definito Decreto Semplificazioni) è costituito da 65 articoli recanti misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il testo si struttura nei seguenti 4 titoli, a loro volta suddivisi in capi:

I

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (artt. 1-11)

II

Semplificazioni procedimentali e responsabilità (artt. 12-22)

III

Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (artt. 23-37)

IV

Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (artt. 38-65)

T

Semplificazioni di interesse notarile:

Per quanto riguarda l’attività notarile tre sono gli ambiti su cui ha inciso il decreto:

Edilizia

Il decreto vuole rendere più semplice costruire e aumentare incentivi (ad esempio per rendere più agevoli gli interventi di rigenerazione urbana o per le costruzioni in aree terremotate o per migliorare prestazioni energetiche e sicurezza antisismica di strutture già esistenti) nonché garantire la velocità delle procedure edilizie.

Cancellazioni dal Registro Imprese

Per contrastare il fenomeno delle società inattive si prevede la possibilità di fare istanza di cancellazione aumentando altresì i poteri di azione da parte dei Registri Imprese medesimi.

Aumenti di capitale

Con l’art. 40 si intende aiutare le imprese italiane che hanno dovuto e devono tutt’ora fronteggiare la pandemia in corso favorendo la deliberazione ed esecuzione di aumenti di capitale.

Affrontiamo nel dettaglio le norme che maggiormente possono interessarci nell’attività notarile e di consulenza a favore dei nostri clienti.

Edilizia

L’articolo 10 del decreto Semplificazioni attua una modifica strutturale del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) per ciò che riguarda:

– deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati,

– definizione degli interventi edilizi, attività edilizia libera,

– documentazione amministrativa,

– stato legittimo di immobili, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio di attività, agibilità, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, interventi in parziale difformità dal permesso di costruire e tolleranze costruttive (concetto di nuova introduzione).

Per meglio comprendere le novità intervenute proponiamo questa tabella comparativa con il testo del d.P.R. 380/2001 previgente e come ora modificato:

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Cancellazioni dal Registro Imprese

Si intende mantenere chiarezza e ordine nel Registro delle Imprese e per far ciò è opportuno che avvenga la cancellazione d’ufficio delle imprese non più attive dal medesimo Registro.

Anche le cancellazioni di start up e PMI innovative devono essere definite dal Conservatore del Registro delle Imprese, in linea con le semplificazioni in materia.

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Come funziona tecnicamente la nuova procedura di cancellazione?

L’istanza di cancellazione deve essere avanzata dall’amministratore all’Ufficio apposito del Registro Impres

Cosa accede se ciò non avviene per inerzia dell’amministratore o dell’organo amministrativo?

E’ prevista la cancellazione d’ufficio mediante le procedure ex d. P.R. n. 247/2004 per le società di persone e le imprese individuali ed ex art. 2490 Codice Civile per le società di capitali

Si precisa che costituisce causa di scioglimento senza liquidazione (e sono indicate le modalità di scioglimento) per le società di capitali l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza con altre circostanze.

Aumenti di capitale

L’art. 44 del decreto Semplificazioni intende aiutare le imprese italiane che hanno dovuto e devono tutt’ora fronteggiare la pandemia in corso favorendo la deliberazione ed esecuzione di aumenti di capitale.

L’intento – si legge nella Relazione Illustrativa – è senza dubbio quello di velocizzare e semplificare la raccolta di capitali di rischio tramite aumenti di capitale, ma nel rispetto delle normative nazionali ed europee e senza sacrificare i diritti dei soci.

Il primo e il terzo comma dell’articolo sono misure valide sino al 30 aprile 2021, mentre il quarto comma introduce delle vere e proprie modifiche di struttura e permanenti all’art. 2441 Codice Civile.

In particolare:

I

Non si applica – per le deliberazioni precisate nel medesimo articolo – la maggioranza rafforzata (voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea), ma la maggioranza assoluta del capitale, e a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Ancora, si amplia – in senso sia oggettivo che soggettivo – l’aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione derogando la procedura ex 2441, comma sesto, Codice Civile.

Le modifiche di cui sopra sono in vigore fino al 30/04/2021

Giorno(s)

:

Ore(s)

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Minuto(i)

:

Second(s)

I

Il quarto comma dell’art. 44 del decreto semplificazioni modifica così i commi secondo, terzo e quarto dell’art. 2441 Codice Civile:

– si è ridotto il termine minimo per esercitare il diritto di opzione (termine non inferiore a 14 giorni, in linea alla direttiva UE 1132/2017);

le società con azioni quotate in mercato regolamentato possono imporre l’esercizio della prelazione sull’inoptato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;

– l’estensione dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, ultimo comma) per società con azioni quotate in mercato regolamentato comporta la necessità di apposita relazione degli amministratori in merito all’esclusione o alla limitazione, da depositarsi presso la sede sociale e da pubblicarsi sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea.

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