60 SECONDI: le risposte del notaio

da | 20 Feb 2021 | Focus | 37 commenti

Debutta un nuovo modello informativo a servizio dei nostri lettori, clienti e di tutti i professionisti dell’immobiliare (ma non solo: si parlerà anche di società) con cui abbiamo il piacere di confrontarci quotidianamente.

La rubrica che abbiamo ideato si chiama “60 SECONDI: LE RISPOSTE DEL NOTAIO” ed è incentrata su brevi video (massimo 60 secondi) in cui il Notaio Fabio Cosenza fornisce basilari e (si spera) chiare informazioni su temi pratici che nascono da richieste quotidiane.

L’obiettivo è tramutare in un dialogo continuo tutte quelle domande che ci sono poste durante le stipule e gli appuntamenti per condividere spunti utili quando si compra e vende casa ed in generale ci si approccia all’attività notarile.

Le pagine e le sezioni del sito sono tante, gli articoli pubblicati con continuità ma ci siamo accorti che ancora non bastava e forse si poteva tentare qualcosa di nuovo: ecco quindi che siamo andati oltre lo scritto per sbucare nel video.

Gli elementi che caratterizzano il nuovo modello sono semplici e studiati proprio per consentire la piena fruibilità a tutti:

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massimo sessanta secondi di durata

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risposte semplici a domande che nascono dai nostri clienti

videomaking ridotto, si va in scena sul momento

è proprio il Notaio Fabio Cosenza in video che parla

poca dottrina e tanti spunti pratici

Sopra la play-list con tutti i video fino ad oggi realizzati.

Sotto la possibilità di accedere ai singoli post con relativo video e collegamenti aggiuntivi ad ulteriori pagine o articoli del sito con informazioni complementari sul tema.

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video attualmente disponibili

Se avete domande particolari a cui ritenete il Notaio Fabio Cosenza possa rispondere in 60 secondi.. è sufficiente commentare con il modulo che segue; ogni richiesta sarà presa in considerazione e – cronometro alla mano (non tutti i temi sono facili da condensare in meno di un minuto) – faremo il possibile per dare un riscontro.

37 Commenti

  1. Buongiorno,
    sono Mario Passariello e volevo chiedere un Vs Parere in merito ad un’eredità, espongo i fatti:
    mio zio muore nel 2007 non è sposato e non fa testamento, 3 fratelli ancora in vita accettano l’eredità, per rappresentazione di altri 3 fratelli morti (i nipoti) accettano mentre 3 nipoti rinunciano all’eredità. Nel 2008 viene presentata la successione di morte, esclusi quelli che hanno rinunciato all’eredità. Nel 2010 si intraprende la divisione giudiziale, nel 2013 il CTU nominato dal Giudice redige la relazione scrive che un’erede che ha rinunciato all’eredità ha un figlio minore, ma il Giudice emette la sentenza senza menzionare il minore, sempre nel 2013 viene detto oralmente alla madre del minore di accettare o rinunciare all’eredità per il minore rivolgendosi al Giudice Tutelare, ma non si rivolge al Giudice Tutelare ne per la rinuncia ne per l’accettazione dell’eredità. Attualmente il figlio della rinunciataria all’eredità è ancora minore, visto che sono passati 10 anni dall’apertura della successione (2007) ai sensi dell’art. 480 cc (prescrizione) e ai sensi dell’art. 2942 cc (non c’è conflitto di interesse), i bene immobili possono essere venduti? Secondo un Notaio si possono vendere perchè c’è stata la prescrizione, secondo un altro Notaio non si possono vendere perchè il diritto di prescrizione per il minore si sospende e bisogna aspettare la maggiore età, secondo un altro Notaio si possono vendere e poi fare un giudizio di sensi dell’art. 2938 (prescrizione).
    In attesa di un Vs gradito riscontro porgo
    I Cordiali Saluti
    Mario Passariello

    Rispondi
    • Gent.mo Mario Passariello,

      la vicenda è sicuramente corposa e fatico a dare un parere puntuale, soprattutto in contrapposizione a valutazioni di altri Colleghi che sicuramente hanno potuto esaminare nel dettaglio l’intera posizione.

      In linea generale – ed è una considerazione assolutamente incidentale alla luce di quanto esposto – ritengo sia opportuno non procedere con la vendita.

      Condivido infatti la ricostruzione che pone al centro l’art. 2938 Codice Civile, ma ciò comporta il rischio di una fase conflittuale, esito che andrebbe (sempre) evitato.

      Eventualmente suggerirei di valutare anche il ricorso all’art. 481 Codice Civile.

      Cordiali saluti

      Rispondi
    • Salve dovremmo iniziare a fare la successione dei beni dei miei genitori , un fratello risulta introvabile e nn reperibile da anni e quindi avrei 2 domande

      1 possiamo comunque iniziare le pratiche?

      2 eventualmente questo fratello se ricomparire potrebbe rivalersi?

      Grazie mille e complimenti

      Rispondi
      • Rispondo nell’ordine:

        1. sì, chiunque può procedere con la successione;

        2. sì, ha sempre diritto alla propria quota (il diritto ad accettare l’eredità si prescrive in anno dieci dall’apertura della successione).

        Grazie per i complimenti, mi fa piacere i contributi curati da me (e dai miei collaboratori) siano apprezzati

        Rispondi
        • Complimenti meritati.

          Eventualmente se ricomparisse potrebbe rivalersi su di noi legalmente .oppure solo richiedere la sua quota….

          Rispondi
          • Avrebbe sicuramente diritto alla sua quota.

  2. Buongiorno, grazie per aver risposto, non ho menzionato l’art 481cc perchè la rinunciataria non vuole fare accettare l’eredità al figlio ed si preoccupa che il Giudice nomina un curatore per l’accettazione con beneficio d’inventario, perciò avevo menzionato l’art. 2938 perchè i genitori del minore non faranno opposizione alla prescrizione, secondo il parere del Legale della rinunciataria il diritto di accettare l’eredità si è prescritto e se gli notifico l’art. 481cc gli faccio un danno, per il motivo che ho scritto sopra. Il dubbio che mi era venuto se viene stipulato l’atto di compravendita è valido o è annullabile, poi volevo garantire il compratore anche con una fidejussione (come viene fatta per le donazioni) .
    Grazie
    Cordiali Saluti

    Rispondi
    • Comprendo la conflittualità di interessi.

      A mio avviso l’atto non è invalido ma non procederei.

      Rispondi
      • Buongiorno, la ringrazio per la risposta, ma leggendo bene la CTU (errore commesso dal Ctu nominando il minore erede) e la Sentenza di divisione (non ha nominando il minore erede), il minore non è erede perchè il De Cuius era lo zio della madre, la madre era erede come rappresentazione rifiutando l’eredità la madre il minore non è erede.
        Cordiali Saluti

        Rispondi
  3. Buongiorno, domani dovremmo andare dal Lazio in Campania con i miei figli maggiorenni per la vendita di un terreno ereditato. La Campania è zora rossa! E’ consentito lo spostamento?

    Rispondi
    • Se tutti coloro che si spostano sono parti dell’atto lo spostamento ad ora risulta consentito come da FAQ governative.

      Rispondi
  4. Buona sera notaio, avrei da chiederle la seguente, a luglio mia madre (compratrice) ha acquistato un appartamento, e nell’atto di rogito la parte venditrice ha dichiarato la conformità e il funzionamento di tutti gli impianti. A seguito della consueta manutenzione della caldaia la compratrice viene a conoscenza dal manutentore che la caldaia presenta una non conformità di un tubo, e che quindi non risulta a norma. Sui vecchi documenti di manutenzione (di cui abbiamo disponibilità solo dal 2018) risulta nelle note che,appunto, la caldaia presenta questo difetto. Questa nota è presente in tutti i fogli 2018-2019 ma non del 2020 dove per errore del manutentore non vi è stata scritta nota, e la compratrice si ritrova nel 2021 la non conformità e il rischio di multa se avvenisse un controllo. La compratrice ha tempestivamente cambiato la caldaia, ma la venditrice non vuole contribuire ad una spesa da lei non approvata, con questo le chiedo se fosse lecito dalla parte compratrice di appellarsi all’articolo 1476 del c.c. E chiedere un risarcimento alla parte venditrice?

    Rispondi
    • E’ una situazione decisamente articolata e quello che è segue è un mio parere assolutamente “en passant” (anche perché non è una mia pratica e non voglio sovrappormi al Collega che sicuramente conosce meglio di me l’intera posizione).

      Personalmente credo il richiamo all’art. 1476 cc sia eccessivo, in quanto non trattasi di vizio tale da incidere sull’uso del bene o (sensibilmente) sul valore.

      Tuttavia se si sono dichiarati in atto conformità e funzionamento degli impianti temo se ne debba rispondere e quindi un risarcimento sia dovuto. Rimane la questione del “quantum”, credo che sia opportuno trovare un punto d’incontro equitativo (anche perché la venditrice potrebbe obiettare che il cambio di caldaia è avvenuto senza una sua previa valutazione).

      Rispondi
  5. buongiorno, avrei un quesito in merito al riacquisto di “prima casa”…
    allora Prima casa comprata nel 2012 con IVA agevolata 4%, venduta a maggio 2020..
    per usufruire del credito d’imposta ,spettante solo se si riacquista un’ altra prima casa sempre con IVA agevolata 4% entro un anno dalla vendita di quella del 2012,vsta la proroga dei termini causa covid,entro quando dovro’ effettuare l acquisto dell’ immobile?

    Rispondi
  6. Egregio Notaio, sono Teresa e Le scrivo da Roma. Mio padre ha acquistato trenta anni fa un immobile ricavato dalla precedente regolare fusione di due appartamenti. Nell’unire gli appartamenti però il vecchio proprietario si è appropriato di un metro quadro di pianerottolo condominiale. Ce ne siamo accorti solo quando lo abbiamo messo in vendita. Dovendo vendere con una certa urgenza, chiedevo se in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi (che regolarizzerebbe il tutto ma è esoso) fosse possibile invece tentare legittimamente la vendita per possesso di quel metro quadro condominiale visto che non ce l’ha mai contestato nessuno e sono davvero trenta anni che è dentro casa nostra. La ringrazio infinitamente se vorrà rispondermi perché siamo davvero in difficoltà.

    Rispondi
    • La vendita di un bene usucapito è possibile (sul punto si è espressa anche la Cassazione).

      Tuttavia è sicuramente “rischiosa” (chi acquista non ha un titolo inter vivos di provenienza) e rimessa come scelta al Notaio che riceve l’atto.

      Inoltre nel vostro caso potrebbe esserci un problema di conformità catastale e urbanistica: ricordo che in assenza di conformità catastale non si può stipulare.

      Sinceramente suggerisco di rimettervi alle indicazioni del Notaio che sta curando la pratica e che sicuramente potrà suggerire la soluzione più tutelante per tutti.

      Rispondi
  7. Egr. Notaio, io sn sposato in regime di comunione dei beni, mia moglie di nascosto si e acquisto un appartamento ed un box stiipulando un mutuo essendo lei ke percepisce la busta paga facendo un estratto di matrimonio falso scrivendo separazione di beni , il ke nn e vero io ad oggi sn in comunione dei beni.
    ha intesto appartamento al lei e il fratello.
    lo so ke sono proprietario pure io ma ci posso impugnare l atto in quando l ipoteca iscritta sull immobile e falsa , oppure essendo in comunione dei beni se lei nn paga il mutuo si possono avvalere su di me.
    aspetto vostr notizie

    Rispondi
    • Mi pare una situazione non banale.

      In ogni caso Lei non può essere chiamato a rispondere dell’eventuale mancato pagamento del mutuo: non è intervenuto allo stesso.

      Rispondi
  8. buongiorno notaio,
    ma l atto di mutuo cosi stipulato e nullo in quando l ipoteca e falsa
    quindi posso impugnare l atto di mtuo
    aspetto vostre notizie

    Rispondi
    • Per un giudizio così netto è necessario verificare tutta la documentazione; sul punto suggerisco di rivolgersi ad un notaio di propria fiducia.

      Rispondi
  9. Buongiorno notaio, e vero ke nn sn stato kiamanto nell atto di mutuo, xke loro hanno dichiarato ke io stavo in separazione dei beni modificando l estratto di matrimonio. presentando estretto di matrimonio originale esce ancora comunione dei beni.
    gli atti sn tutti falsi li posso impugnare in quando l ipoteca iscritta sull immobile e falsa
    aspetto vostre notizie

    Rispondi
    • Credo sia opportuno si confronti con un legale che potrà assisterLa nella fase giudiziaria.

      Rispondi
  10. EGREGIO NOTAIO, un certificato di nascita rilasciato in Albania dalle autorità competenti, con traduzione giurata e con

    doppia apostille , può essere utilizzato direttamente in Italia oppure necessita , sempre in Italia, di ulteriore formalità?

    Rispondi
    • A mio parere può già essere utilizzato in Italia senza ulteriori formalità.

      Rispondi
  11. Buongiorno,

    vorrei chiedere un’informazione riguardo alla rinuncia all’Usufrutto.
    Sono nudo proprietario di 2 appartamenti, mio fratello detiene il diritto all’usufrutto e vorrebbe rinunciarci gratuitamente in mio favore.
    Ho chiesto il preventivo a diversi notai e il costo medio della pratica è di € 2.600.
    Questa è una richiesta eccessiva dal momento che nessun altro soggetto è coinvolto nella pratica.
    Mi sono informato per chiedere l’autentica della scrittura privata presso un notaio situato in un altro Paese UE.
    Un notaio austriaco è disponibile all’autentica.
    Vorrei chiedere quali adempimenti devo attuare dopo l’autentica ?

    Grazie per qualsiasi informazione

    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Depositare l’atto presso un Notaio italiano e spendere euro 2.600,00.

      Rispondi
  12. Salve, Siamo 4 condomini in un palazzo con corte ristrutturato , la ditta costruttrice nel depositare la planimetria generale ha delineato una parte della corte con lo stesso sub del immobile sito al piano terra, adducendo poi che il proprietario ha il diritto esclusivo sul sulla parte di corte. Per l’agenzia delle Entrate il sub è considerato bene comune non censibile. Può il proprietario del piano terra vantare l’uso esclusivo della parte di corte e se si in base a quale atto. Grazie

    Rispondi
    • Se una parte di corte rientra nel sub dell’immobile al piano terra non può essere anche un bene comune non sensibile: o la planimetria o l’elaborato planimetrico sono sbagliati.

      Rispondi
  13. Buongiorno, nel 2021 presso UniCredit con proposta di saldo e stralcio ho saldato un mutuo di una casa dove mio fratello era ed è proprietario. Dovevamo rogitare allora per passare la casa a nome della sottoscritta, ma per motivi banali abbiamo posticipato. Come si fa a rogitare adesso presumendo che la somma per la casa è stata pagata alla banca nel 2021 ?

    grazie mille

    Rispondi
    • Si può procedere, recuperando gli estremi dei pagamenti allora effettuati.

      Rispondi
  14. Egregio Notaio, 6 mesi fa mia madre, vedova, è deceduta all’età di 97 anni e mi ha assegnato tramite testamento olografo la casa di abitazione (dove già convivevo con lei da 23 anni per accudirla in quanto bisognosa di cure), mentre a mio fratello ha assegnato il conto corrente bancario e un’area fabbricabile. Non esistono debiti ma mio fratello vuole procedere comunque all’accettazione con beneficio di inventario. Poichè io vivo nella casa di mia madre da diversi anni, ovviamente ci sono numerosi beni di mia proprietà, alcuni che avevo acquistato personalmente, altri che avevo ricevuto in regalo da amici e parenti (ad esempio in occasione della laurea e altre ricorrenze). Come faccio a dimostrare che quei beni non sono della mia compianta madre se, essendo trascorsi tanti anni, di alcuni non conservo più le ricevute d’acquisto? Inoltre cosa devo aspettarmi quando il Notaio si recherà a casa per la redazione dell’inventario? Mi preoccupa e mi imbarazza sapere che dovrà controllare anche gli spazi dove sono presenti le mie cose strettamente personali come i miei documenti, la mia biancheria etc. La ringrazio vivamente e Le faccio i miei più sinceri complimenti. Linda

    Rispondi
    • Innanzitutto condoglianze per la morte di Sua madre.

      Purtroppo circa l’inventario non ha possibilità particolari di evitare la “catalogazione”. Sicuramente – lo consiglio – è opportuno Lei precisi al Collega quali siano i Suoi beni personali e quali quelli ereditari, per alcuni sarà palese la distinzione (si pensi a vestiti o documenti), per altri non tanto il Notaio quanto l’altro erede potrebbe domandare prove a sostegno della Sua dichiarazione.

      Grazie per i complimenti.

      Rispondi
  15. Buon giorno Dottore , gradirei conoscere quanto segue :
    Sono proprietario di un appartamento in Liguria ( prima casa ) dove ho portato la residenza nel luglio del 2023 , mentre mia moglie e’ proprietaria di un appartamento a Milano ( prima casa ) dove e’ anche residente , e volevo sapere se e’ corretto non pagare l’ IMU su entrambi gli appartamenti .
    Distinti saluti

    Rispondi
    • A mio avviso non dovete pagare IMU su nessuno dei due immobili se il proprietario esclusivo di ciascuno di essi vi risiede.

      Rispondi
  16. HO un immobile di cui sono proprietario al 75% e l’altro 25% di mio figlio deceduto senza ancora aver fatto la successione. Posso vendere l’alloggio totalmente accettando la quota spettante della successione e quota paritetica dei debiti
    grazie
    l

    Rispondi

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