DONAZIONE MODALE

da | 7 Mag 2023 | famiglia | 2 commenti

La donazione ex art. 769 c.c. è il contratto con il quale una parte (il donante), per puro spirito di liberalità, arricchisce l’altra (il donatario) disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, senza corrispettivo. La donazione modale rappresenta un particolare tipo di donazione.

Infatti, la donazione modale ex art. 793 c.c. è un contratto di donazione a tutti gli effetti che però è gravato da un modus, ossia da un onere a carico del donatario. Tale prestazione può essere a favore:

del donante stesso

ad esempio una donazione con onere per il donatario di assistere il donante vita natural durante

di un soggetto terzo

ad esempio una donazione con onere per il donatario di assistere un parente del donante vita natural durante

della collettività

ad esempio una donazione con onere per il donatario di devolvere una somma ad un ente di beneficienza

È fondamentale sottolineare come il comma 2 dell’art. 793 c.c. stabilisca che il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore di ciò che gli è stato donato, infatti esso non può impoverire in maniera assoluta il vantaggio derivante dalla donazione, ovvero è chiaro come ne resterebbe travolta la funzione stessa della donazione. 

Lo spirito di liberalità tipico della donazione resta intatto anche in presenza dell’onere a carico del donatario poiché esso non assume le vesti di corrispettivo. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione originariamente con la sentenza n. 13876 del 2005 per poi consolidare il suo orientamento anche recentemente con l’ordinanza n. 28857 del 2021:

lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio. Invero, l’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata

Infine, i commi 3 e 4 dell’art 793 c.c. ci danno le ultime fondamentali informazioni in tema di donazione modale.

Il comma 3 mette in luce il fatto che, oltre al donante, il quale può sempre agire per l’adempimento dell’onere, esso può essere richiesto anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, anche quando il donante è ancora in vita. Chiaramente, legittimato ad agire per l’adempimento deve essere colui che, anche in via indiretta, riceverebbe un vantaggio dallo stesso.

In ultima battuta, il comma 4 sottolinea come il mancato adempimento dell’onere da parte del donatario non costituisce di per sé causa di risoluzione della donazione. Infatti, tale clausola deve essere espressamente prevista nel contratto di donazione modale.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Buongiorno avrei bisogno di una delucidazione, se faccio la donazione modale del mio immobile a mio figlio quando può mettere in vendita l’oggetto ereditato?
    Grazie

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    • Anche dal giorno dopo, ma secondo me il bene ha difficoltà ad essere commercializzato.

      Rispondi

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