ORDINANZA N. 11923/2022 IN TEMA DI SEPARAZIONE

da | 24 Set 2023 | famiglia | 0 commenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11923/2022, sancisce la nullità di eventuali accordi (che potrebbero ricordare la fattispecie del contratto prematrimoniale) intervenuti tra coniugi finalizzati alla restituzione di somme di denaro corrisposte in costanza di matrimonio, in assenza di alcuni requisiti fondamentali. 

In particolare, la vicenda nasce da una scrittura privata, data 8 novembre 2004, con la quale il convenuto si era dichiarato debitore della somma di euro 500.000 nei confronti della moglie. 

La restituzione dell’importo, come pattuito tra le parti, sarebbe dovuta avvenire in caso di separazione ed a capacità economica del convenuto sufficiente a soddisfare il debito. 

Anticipando il mancato accoglimento delle ragioni del coniuge qualificatosi come creditore, prendiamo spunto dalla causa per un’analisi delle ragioni che hanno portato la Corte a dichiarare inammissibile il ricorso, con particolare attenzione alle forme in cui è stata inquadrata la scrittura privata precedentemente citata.

Innanzitutto, vediamo che nel corso del giudizio, l’accordo è stato configurato come:

a) patto matrimoniale;

b) contratto preliminare di donazione sospensivamente condizionato;

c) ricognizione di debito.

Le prime due modalità di inquadramento della scrittura privata sono state ritenute nulle per illiceità della causa, mentre la ricongizione di debito afferiva ad un’obbligazione nulla, a fronte della sottoscrizione antecedente rispetto ai versamenti oggetto di disamina.

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11923/2022, a rigettare il ricorso, allineandosi alla decisione del Tribunale di Como, analizziamo nel dettaglio le tre caratterizzazioni riportate.

Partendo dal patto matrimoniale, è importante evidenziare che tale tipologia di accordo, largamente diffusa nei paesi di common low, anche nelle vesti di contratto prematrimoniale, non trova spazio nel nostro ordinamento, all’interno del quale la giurisprudenza si è sempre espressa in termini di nullità. 

Diverso il caso di accordi finalizzati alla separazione consensuale dei coniugi, per i quali è però richiesta, ai sensi dell’art. 158 del codice civile, l’omologazione del giudice, senza dimenticare che devono rivestire la forma richiesta per il tipo di atto perfezionato per non incorrere in nullità. 

In particolare, si ricorda la recente sentenza delle Cassazione del 3 maro 2020 n. 5937, che espressamente qualifica come “nullo, perché non rivestito della forma dell’atto pubblico, l’accordo, raggiunto tra i coniugi in sede di separazione consensuale e omologato dal Tribunale, di risolvere una donazione che il marito aveva effettuato in passato a favore della moglie per godere delle agevolazioni prima casa.”. 

Passando a trattare il contratto preliminare di donazione sospensivamente condizionato, è necessario evidenziare come l’ammissibilità di un simile contratto risulti ammessa nel nostro ordinamento unicamente da una parte della dottrina e un’isolata sentenza di merito – Tribunale di Bergamo,10 dicembre 2002 – qualificandosi, invece, per la dottrina tradizionale e la costanze giurisprudenza della Corte di Cassazione, come figura invalida. 

Da ultimo, l’inquadramento della scrittura privata più interessante, oltre che praticabile, nonostante l’insuccesso nel caso in esame: la ricognizione di debito. 

Tale atto, espressamente disciplinato dall’art. 1988 del codice civile, ha natura negoziale e produce il grande vantaggio di dispensare colui a favore del quale è fatto, ossia il creditore, di provare il rapporto fondamentale alla base del debito medesimo. 

Sorge spontaneo chiedersi come mai tale configurazione non sia stata, dunque, accolta dai Giudici di merito con l’ordinanza n. 11923/2022. 

Ebbene, nel caso in esame, come precedentemente anticipato, la scrittura privata, anche ove inquadrata nella fattispecie della ricognizione di debito, non ha avuto l’effetto desiderato per impossibilità di desumere l’obbligo restitutorio da una dichiarazione anteriore rispetto alla consegna della somme oggetto di disputa.

E’ bene evidenziare che tale figura risulta, anzi, perfettamente confacente, ove adottata con l’ausilio di un professionista come il Notaio che possa, nel pieno della sua funzione anti processualistica, consigliare le parti ed agevolarle nel raggiungimento della loro volontà. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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