MEDIAZIONE E AGEVOLAZIONI FISCALI

da | 16 Mar 2024 | fisco | 2 commenti

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura della mediazione civile con finalità deflattiva della controversie di natura civile e commerciale.

L’intervento del Notaio nel procedimento di mediazione civile è indispensabile ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 28/2010 soltanto quando le parti concludano “uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile” ovvero i contratti che trasferiscano la proprietà di beni immobili, costituiscano o modifichino servitù, o accertino l’usucapione (soggetti a trascrizione).

In tali casi, infatti, per procedere, è necessaria l’autentica del Notaio, formalità indispensabile alla trascrizione, e, quindi, all’opponibilità ai terzi dell’accordo stesso; quest’ultimo, inoltre, integrerà l’accordo verificando gli aspetti di natura urbanistica, catastale, ipotecaria e fiscale e provvederà alla registrazione dello presso l’Agenzia delle Entrate e alla trascrizione presso la Conservatoria del Registri Immobiliari, oltre che alla voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio.

La norma e la giurisprudenza sul punto confermano che l’accordo raggiunto in sede di mediazione non è di per sé titolo idoneo alla trascrizione, in quanto semplice scrittura privata: “l’accordo raggiunto in mediazione, dunque, per poter essere trascritto, dovrà essere recepito in sede notarile con la precisazione che il notaio, per autenticare, dovrà valutare sia il profilo di legalità sia l’effettiva volontà delle parti” (Cass. 12.9.2014, n. 19350).

Operativamente, le tipologie di atto con cui il Notaio può recepire l’accordo di mediazione sono le seguenti:

il notaio interviene in mediazione e riceve per atto pubblico – o autentica – un solo documento, in cui sono contenuti sia il verbale sia l’accordo

in sede di mediazione si formalizza l’accordo, che ha efficacia soltanto obbligatoria e successivamente, davanti il Notaio, verrà redatto un atto esecutivo degli obblighi assunti, relativi a diritti per cui è necessaria la pubblicità legale

le parti concludono in mediazione un accordo avente efficacia inter partes e successivamente l’accordo deve essere traslato in un atto notarile

l’originale dell’accordo raggiunto in mediazione, completo delle sottoscrizioni e con immediata efficacia reale inter partes, viene allegato ad un “verbale di deposito” redatto dal notaio

 L’art. 17 del d.lgs.28/2010 prevede un regime particolarmente agevolato per gli accordi raggiunti in sede di mediazione: questi infatti godono dell’esenzione dall’imposta di registro fino all’importo di euro 100.000,00 e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17, commi 2 e 3, del d.lgs. 28/2010), come aumentato in forza della Riforma Cartabia (in origine l’importo di esenzione era più basso, euro 50.000,00).

E’, inoltre, possibile richiedere qualsiasi agevolazione fiscale, in modo da poter ottenere un trattamento tributario di favore per la parte eccedente il valore di euro 100.000,00: il contribuente potrà quindi invocare le agevolazioni c.d. “Prima casa”, le agevolazioni della piccola proprietà contadina, e, in generale, qualsiasi altro trattamento di favore previsto dall’ordinamento, compreso il meccanismo del c.d. Prezzo – valore previsto all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.

Si ricorda – infine – come purtroppo possono essere approcci e ricostruzioni fiscali diversi da parte delle locali Agenzie delle Entrate circa la possibilità di esenzione con rifeirmento alla forma con cui è stato recepito l’atto di mediazione. Sul punto suggerisco sempre quindi un preventivo confronto per evitare di avere spiacevoli sorprese.

Mariangela Trofè

avv. | collaboratrice studio

2 Commenti

  1. Buongiorno, chiedo se la stipula di un accordo in sede di mediazione avviene oltre il termine previsto nella mediazione stessa, i benefici fiscali si mantengono comunque? grazie

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    • Il rischio che l’Agenzia delle Entrate possa contestarne la decadenza è concreto.

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