SUCCESSIONE CON DEFUNTO O EREDI ALL’ESTERO

da | 24 Mar 2024 | successioni | 0 commenti

Abbiamo già dedicato uno specifico contributo gli adempimenti ed i documenti necessari al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione.

Ma cosa accade e come bisogna comportarsi se:

A) il defunto era cittadino italiano ma aveva residenza all’estero in un paese UE o non si è a conoscenza dell’ultima residenza;

B) se gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale.

Per quanto riguarda il primo punto, in seguito all’entrata in vigore dal 17 agosto 2015 del Regolamento Europeo n. 650/2012 vi è stata una svolta relativamente alla legge applicabile alla successione al momento della sua apertura. Infatti, secondo la legge applicabile anteriormente all’entrata in vigore del predetto regolamento, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana. Il defunto aveva comunque la possibilità di redigere testamento dichiarando al suo interno che la successione sarebbe stata regolata dalla legge dello Stato presso cui risiedeva. Tuttavia, è importante sottolineare come, anche in quest’ultima ipotesi, restavano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.

Con l’entrata vigore del Reg. UE n. 650/2012 si ha avuto un cambio radicale: in caso di decesso di cittadino italiano residente in uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea – che non abbia proceduto alla redazione di testamento – si applica la legge del paese di residenza, non quella italiana.

E’, ovviamente, fatta salva la possibilità per il defunto di procedere alla redazione di testamento scegliendo lui stesso la legge applicabile.

Nel caso in cui la legge applicabile sia quella italiana, è utile sottolineare come se, prima di risiedere all’estero, il defunto abbia risieduto in Italia, l’ufficio competente sia quello dell’ultima residenza nota in Italia.

Mentre, nel caso in cui gli eredi non siano a conoscenza dell’ultima residenza del defunto, gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione presso l’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma. 

Analizziamo ora il secondo punto, fattispecie per cui la dichiarazione di successione è presentata in Italia ma gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero  privi di codice fiscale. E’ di primaria importanza capire come comportarsi poiché l’indicazione del codice fiscale degli eredi è fra i dati da indicare al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, l’omissione dello stesso comporta un errore bloccante al momento della trasmissione della dichiarazione.

Ha fatto chiarezza sul punto direttamente l‘Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 407 del 31/07/2023. 

L’Agenzia ha chiarito come l’obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto indicando, in vece dello stesso, i dati previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973, ossia:

* per quanto concerne le persone fisiche –> cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;

* per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche –> denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale.

il defunto era cittadino italiano ma aveva residenza all’estero in un paese UE o non si è a conoscenza dell’ultima residenza

se gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero privi di codice fiscale

Per quanto riguarda il primo punto, in seguito all’entrata in vigore dal 17 agosto 2015 del Regolamento Europeo n. 650/2012 vi è stata una svolta relativamente alla legge applicabile alla successione al momento della sua apertura. Infatti, secondo la legge applicabile anteriormente all’entrata in vigore del predetto regolamento, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana. Il defunto aveva comunque la possibilità di redigere testamento dichiarando al suo interno che la successione sarebbe stata regolata dalla legge dello Stato presso cui risiedeva. Tuttavia, è importante sottolineare come, anche in quest’ultima ipotesi, restavano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.

Con l’entrata vigore del Reg. UE n. 650/2012 si ha avuto un cambio radicale: in caso di decesso di cittadino italiano residente in uno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea – che non abbia proceduto alla redazione di testamento – si applica la legge del paese di residenza, non quella italiana.

E’, ovviamente, fatta salva la possibilità per il defunto di procedere alla redazione di testamento scegliendo lui stesso la legge applicabile.

Nel caso in cui la legge applicabile sia quella italiana, è utile sottolineare come se, prima di risiedere all’estero, il defunto abbia risieduto in Italia, l’ufficio competente sia quello dell’ultima residenza nota in Italia.

Mentre, nel caso in cui gli eredi non siano a conoscenza dell’ultima residenza del defunto, gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione presso l’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma. 

Analizziamo ora il secondo punto, fattispecie per cui la dichiarazione di successione è presentata in Italia ma gli eredi sono cittadini stranieri residenti all’estero  privi di codice fiscale. E’ di primaria importanza capire come comportarsi poiché l’indicazione del codice fiscale degli eredi è fra i dati da indicare al fine della corretta presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, l’omissione dello stesso comporta un errore bloccante al momento della trasmissione della dichiarazione.

Ha fatto chiarezza sul punto direttamente l‘Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 407 del 31/07/2023. 

L’Agenzia ha chiarito come l’obbligo di indicazione del codice fiscale si intende adempiuto indicando, in vece dello stesso, i dati previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973, ossia:

* per quanto concerne le persone fisiche –> cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;

* per quanto concerne i soggetti diversi dalle persone fisiche –> denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

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