Le agevolazioni prima casa possono essere usufruite anche quando si è già proprietari di un immobile acquistato con tale regime fiscale quando si intenda procedere alla fusione catastale della nuova unità con la precedente.
Si tratta di una deroga alla disciplina generale che consente di richiedere le agevolazioni prima casa quando si è già proprietari di un immobile sempre acquistato con le agevolazioni prima casa senza doverlo dunque cedere, come recentemente modificato, entro 24 mesi dal nuovo acquisto.
Infatti proprio la circostanza che si giunga ad una fusione catastale fra il precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e il nuovo bene oggetto di compravendita determina che vi sia una sola nuova unità e consente quindi la reiterazione delle agevolazioni prima casa.
Questo ampliamento – favorevole al contribuente – ha già conosciuto un’interpretazione ancora più ampia che ne consente l’applicazione anche in ipotesi di nuovo acquisto di più immobili (quindi non solo uno) da fondere con il predente bene acquistato con le agevolazioni prima casa.
La domanda che tutti però si pongono e su cui la legge non fornisce una risposta esatta riguarda il termine entro cui procedere alla fusione catastale. In breve, dal momento in cui viene stipulato l’atto di acquisto del nuovo immobile richiedendo le agevolazioni prima casa entro quando si deve procedere a fonderlo con il precedente bene?
E’ quindi intervenuta la giurisprudenza, ed in particolare la Corte di Cassazione, la quale in più provvedimenti ha chiarito che:
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