TRE ANNI PER LA FUSIONE PRIMA CASA

da | 8 Giu 2025 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Le agevolazioni prima casa possono essere usufruite anche quando si è già proprietari di un immobile acquistato con tale regime fiscale quando si intenda procedere alla fusione catastale della nuova unità con la precedente.

Si tratta di una deroga alla disciplina generale che consente di richiedere le agevolazioni prima casa quando si è già proprietari di un immobile sempre acquistato con le agevolazioni prima casa senza doverlo dunque cedere, come recentemente modificato, entro 24 mesi dal nuovo acquisto.

Infatti proprio la circostanza che si giunga ad una fusione catastale fra il precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e il nuovo bene oggetto di compravendita determina che vi sia una sola nuova unità e consente quindi la reiterazione delle agevolazioni prima casa.

Questo ampliamento – favorevole al contribuente – ha già conosciuto un’interpretazione ancora più ampia che ne consente l’applicazione anche in ipotesi di nuovo acquisto di più immobili (quindi non solo uno) da fondere con il predente bene acquistato con le agevolazioni prima casa.

La domanda che tutti però si pongono e su cui la legge non fornisce una risposta esatta riguarda il termine entro cui procedere alla fusione catastale. In breve, dal momento in cui viene stipulato l’atto di acquisto del nuovo immobile richiedendo le agevolazioni prima casa entro quando si deve procedere a fonderlo con il precedente bene?

E’ quindi intervenuta la giurisprudenza, ed in particolare la Corte di Cassazione, la quale in più provvedimenti ha chiarito che:

“[…] l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve essere dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali […]”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8139 del 27 marzo 2025

L’indicazione del termine di tre anni è decisiva perchè fornisce un elemento chiaro in assenza di un supporto normativo. Si precisa altresì che il momento da cui decorrere il computo del termine di tre anni non è quello della stipula dell’atto di acquisto bensì della sua registrazione (che, si ricorda, avviene a cura del Notaio rogante entro 30 giorni dalla stipula).

Fabio Cosenza

Notaio

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