TRE ANNI PER LA FUSIONE PRIMA CASA

da | 8 Giu 2025 | fisco, immobiliare | 14 commenti

Le agevolazioni prima casa possono essere usufruite anche quando si è già proprietari di un immobile acquistato con tale regime fiscale quando si intenda procedere alla fusione catastale della nuova unità con la precedente.

Si tratta di una deroga alla disciplina generale che consente di richiedere le agevolazioni prima casa quando si è già proprietari di un immobile sempre acquistato con le agevolazioni prima casa senza doverlo dunque cedere, come recentemente modificato, entro 24 mesi dal nuovo acquisto.

Infatti proprio la circostanza che si giunga ad una fusione catastale fra il precedente immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e il nuovo bene oggetto di compravendita determina che vi sia una sola nuova unità e consente quindi la reiterazione delle agevolazioni prima casa.

Questo ampliamento – favorevole al contribuente – ha già conosciuto un’interpretazione ancora più ampia che ne consente l’applicazione anche in ipotesi di nuovo acquisto di più immobili (quindi non solo uno) da fondere con il predente bene acquistato con le agevolazioni prima casa.

La domanda che tutti però si pongono e su cui la legge non fornisce una risposta esatta riguarda il termine entro cui procedere alla fusione catastale. In breve, dal momento in cui viene stipulato l’atto di acquisto del nuovo immobile richiedendo le agevolazioni prima casa entro quando si deve procedere a fonderlo con il precedente bene?

E’ quindi intervenuta la giurisprudenza, ed in particolare la Corte di Cassazione, la quale in più provvedimenti ha chiarito che:

“[…] l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve essere dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali […]”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8139 del 27 marzo 2025

L’indicazione del termine di tre anni è decisiva perchè fornisce un elemento chiaro in assenza di un supporto normativo. Si precisa altresì che il momento da cui decorrere il computo del termine di tre anni non è quello della stipula dell’atto di acquisto bensì della sua registrazione (che, si ricorda, avviene a cura del Notaio rogante entro 30 giorni dalla stipula).

Fabio Cosenza

Notaio

14 Commenti

  1. Nel periodo transitorio dei tre anni in cui esegui i lavori per fare la scala interna, ( prima che diventi un sub unico) si deve pare l’imu?

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  2. Nei tre anni in cui si eseguono i lavori è possibile affittare l’appartamento con un contratto residenziale?

    Se poi decidessi di non unificarli più potrei comunicarlo all’agenzia delle entrate entro i tre anni?

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    • La locazione è possibile, in ipotesi di decadenza è opportuno si denunci in anticipo all’Agenzia delle Entrate per non pagare sanzioni.

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  3. Trascorsi 8 anni dalla compravendita senza aver proceduto alla fusione, si può considerare prescritto l’obbligo o si deve comunque procedere alla fusione? Grazie

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    • Immagino arriverà la sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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  4. Buongiorno, volevo chiedere se acquistando una prima casa locata, posso detrarre sul 730 le sole spese accessorie del mutuo e non gli interessi passivi essendo locata e non in scadenza contrattuale.

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    • Ritengo di no ma suggerisco un confronto anche con il proprio commercialista.

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  5. Buonasera , ma nel caso in cui l’acquisto di 2 unita inagibili con tanto di ordinanza di sgombero ed inutilibizzabilità di data antecedente l’acquisto effettuato ad ottobre 2022 e con presentazione del permesso di costruire per demolizione e sistemazione delle unità oggetto di agevolazione prima della scadenza dei tre anni richiesti per la fusione , senza che sia avvenuta ne la fine lavori nè l’accatastamento , si perde l’agevolazione o vi è la possibilità di contestare l’avviso di liquidazione dell’AE?

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  6. La condizione essenziale per il godimento del regime agevolato in caso di fusione con abitazione principale, risiede nella natura ‘agevolata’ dell’immobile originario, o bensì nella destinazione dell’unità risultante dalla fusione a dimora abituale (requisito della residenza)? Ovvero , acquisto un immobile adiacente la mia residenza, con finalità di fusione, ma non acquistato con agevolazione prima casa, perché ho già un altro immobile acquistato con tale agevolazione.

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    • Vi è una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che lo consente.

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  7. E’possibile anche per due pertinenze (nel caso di specie categoria C/2) acquistate con atti differenti ambedue con le agevolazioni prima casa pertinenza e con promessa di fusione?

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    • A mio avviso non è applicabile la possibilità di fusione per le pertinenze.

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