“la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell’evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. […] la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario“
E’ chiaro quindi che è suffiente una disponibilità “tecnica” del denaro in capo al mutuatario, anche per un tempo limitatissimo, e anche laddove lo stesso mutuatario restituisca immediatamente corrispondente cifra all’istituto di credito.
Ma qui subentra il secondo tema: l’immediata restituzione, evidentemente non spontanea ma “dovuta” all’interno di un più ampio accordo negoziale, incide sull’efficacia e sulla validità della somma di denaro? In breve, il mutuo per cui la banca trasferisce una somma ma immediatamente la “riprende indietro” ha ancora natura reale e si è perfezionato e vale come titolo esecutivo oppure no?
La Corte di Cassazione opera quindi una determinante distinzione, chiarendo che la fattispecie nella quale siamo entrati è in verità tecnicamente diversa da quella – lecita, nota, presente in dottrina e anche in giurisprudenza – del classico mutuo condizionato.
Nel mutuo condizionato, ammettono infatti i giudici di legittimità, la somma non viene effettivamente consegnata, la traditio difetta, in quanto vincolata a successivi eventi. Pertanto quel contratto di mutuo non ha il carattere reale determinante ai fini della validità quale titolo esecutivo e sarà necessario un secondo atto. E’ il caso in genere dei mutui a SAL ove infatti vengono poi sottoscritti successivi atti di erogazione e quietanza.
Laddove invece la somma sia subito consegnata e messa a disposizione seppur con un obbligo (adempiuto) di restituzione la traditio è presente e quindi quel contratto di mutuo ha l’elemento reale e vale come titolo esecutivo. In conclusione la collegata obbligazione assunta dal mutuatario di ridare l’importo ricevuto alla banca è irrilevante non incide sulla realità del contratto stesso.
La pronuncia ha il pregio di fornire un discrimine netto per capire quando si configura un mutuo condizionato e a quali linee di condotta giuridica e negoziale devono attenersi in questo campo in primis gli istituti di credito. Non si tratta – a mio avviso – di una pronuncia “contro” i clienti ma di un intervento chiarificatore necessario per evitari inutili (e costosi) contenziosi giudiziari.
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