CASSAZIONE E MUTUO CONDIZIONATO

da | 13 Lug 2025 | banche | 0 commenti

La Corte di Cassazione con la propria sentenza a Sezioni Unite n. 5968 in data 06 marzo 2025 ha affrontato e risolto il tema della validità del mutuo condizionato e cioé del mutuo in cui la somma non è immediatamente (alla stipula del contratto) nella materiale ed effettiva disponibilità del mutuatario.

La pronuncia – in particolare – chiarisce come e quando il mutuo condizionato possa essere un valido titolo esecutivo, operando un’interessante distinzione all’interno di questa tipologia contrattuale.

Nel riepilogare gli aspetti centrali della decisione è opportuno contestualizzare l’intera fattispecie giuridica, e per chiarezza espositiva e aderenza con la quotidianità professionale affrontata tutta la narrazione si declinerà con riferimento al mutuo ipotecario.

Il mutuo è un contratto che ha natura reale in quanto si perfeziona con la consegna della somma di denaro al mutuatario. In breve non basta l’accordo fra la banca e il cliente, non basta la firma dell’atto davanti al Notaio, fino a quando la liquidità non è versata il contratto di mutuo ancora non si è concluso.

Ci sono però ipotesi in cui il denaro non viene versato al mutuatario. Si pensi ad es. quando la banca dell’acquirente (che sottoscrive un mutuo per l’acquisto) bonifichi la somma direttamente al venditore o alla banca del venditore per estinguere un finanziamento ipotecario che a sua volta costui aveva sull’immobile. In verità non si pone alcun problema in questo scenario, sia perché è l’espressa volontà del mutuatario acquirente che la liquidità sia così indirizzata ma anche in quanto tecnicamente l’importo viene tecnicamente accreditato sul conto del cliente per poi essere subito trasferito come da indicazioni.

Diverso è invece il caso – da cui poi origina la vicenda processuale che ha portato alla sentenza a Sezioni Unite in commento – nel quale la banca eroghi la somma al cliente per poi vincolarla o chiederne l’immediata restituzione, vincolando quindi la successiva (e nuova) disponibilità ad ulteriori elementi. Si parla genericamente di mutuo condizionato in quanto la somma seppur formalmente erogata non è “spendibile” dal mutuatario, che potrà riaverla solo al verificarsi di determinate condizioni.

E’ stato contestato che questo obbligo di restituzione della somma alla banca affinché la stessa la riconsegni poi al cliente successivamente ed esclusivamente ove si concretizzino elementi ultronei andrebbe a fare decadere l’elemento della consegna (iniziale) del denaro,  con il contratto di mutuo così stipulato che perderebbe la sua natura di titolo esecutivo.

La Corte di Cassazione ha risolto la questione (si sottolinea: a Sezioni Unite, con un intervento che quindi vuole essere “tombale”) evidenziando due centrali principi di diritto.

In primo luogo gli Ermellini hanno ricordato che ciò che rileva (e non può mancare) è la messa a disposizione del denaro, in termini anche non “materiali” ed in particolare:

la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell’evoluzione degli strumenti correnti  di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. […] la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario

E’ chiaro quindi che è suffiente una disponibilità “tecnica” del denaro in capo al mutuatario, anche per un tempo limitatissimo, e anche laddove lo stesso mutuatario restituisca immediatamente corrispondente cifra all’istituto di credito.

Ma qui subentra il secondo tema: l’immediata restituzione, evidentemente non spontanea ma “dovuta” all’interno di un più ampio accordo negoziale, incide sull’efficacia e sulla validità della somma di denaro? In breve, il mutuo per cui la banca trasferisce una somma ma immediatamente la “riprende indietro” ha ancora natura reale e si è perfezionato e vale come titolo esecutivo oppure no?

La Corte di Cassazione opera quindi una determinante distinzione, chiarendo che la fattispecie nella quale siamo entrati è in verità tecnicamente diversa da quella – lecita, nota, presente in dottrina e anche in giurisprudenza – del classico mutuo condizionato.

Nel mutuo condizionato, ammettono infatti i giudici di legittimità, la somma non viene effettivamente consegnata, la traditio difetta, in quanto vincolata a successivi eventi. Pertanto quel contratto di mutuo non ha il carattere reale determinante ai fini della validità quale titolo esecutivo e sarà necessario un secondo atto. E’ il caso in genere dei mutui a SAL ove infatti vengono poi sottoscritti successivi atti di erogazione e quietanza.

Laddove invece la somma sia subito consegnata e messa a disposizione seppur con un obbligo (adempiuto) di restituzione la traditio è presente e quindi quel contratto di mutuo ha l’elemento reale e vale come titolo esecutivo. In conclusione la collegata obbligazione assunta dal mutuatario di ridare l’importo ricevuto alla banca è irrilevante non incide sulla realità del contratto stesso.

La pronuncia ha il pregio di fornire un discrimine netto per capire quando si configura un mutuo condizionato e a quali linee di condotta giuridica e negoziale devono attenersi in questo campo in primis gli istituti di credito. Non si tratta – a mio avviso – di una pronuncia “contro” i clienti ma di un intervento chiarificatore necessario per evitari inutili (e costosi) contenziosi giudiziari.

Fabio Cosenza

Notaio

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