Fondo patrimoniale e figlio che diventa maggiorenne

da | 11 Nov 2019 | immobiliare

Con la sentenza pubblicata in data 4 settembre 2019 n. 22069, la Corte di Cassazione ritorna a pronunciarsi in materia di fondo patrimoniale, con particolare riferimento alla possibilità di alienare i beni costituiti in fondo in deroga dell’articolo 169 Codice Civile ed in presenza di figlio minorenne, divenuto maggiorenne in corso di giudizio.

Il tema era stato in parte già affrontato sul nostro sito col contributo “Alienabilità dei beni in fondo patrimoniale” del 22 giugno 2018, a cui si rinvia per le questioni più generali.

La Corte Suprema si trova ad intervenire su un giudizio instaurato dal minorenne, rappresentato dai coniugi costitutori del fondo patrimoniale, al fine di accertare la violazione dell’art. 169 Codice Civile in particolare l’invalidità della clausola contenuta nell’atto costitutivo del fondo che escludeva la previa autorizzazione giudiziale, nonché l’invalidità della garanzia ipotecaria accesa sul bene oggetto di fondo dalla banca con cui i coniugi hanno contratto un mutuo, garanzia rilasciata senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

La Cassazione , in realtà, coglie l’occasione per ribadire una serie di principi generali.

Intanto, il terzo grado di giudizio era stato promosso dai genitori, i quali – raggiunta la maggiore età dal figlio – agivano in proprio. La Corte precisa in merito come gli stessi avrebbero dovuto promuovere il ricorso – così come per i precedenti gradi di giudizio – non in proprio, ma quali rappresentanti del figlio, pur divenendo quest’ultimo nel mentre maggiorenne.

Quanto alla sollevata carenza di interesse ad intervenire del figlio, si è precisato che i figli – anche minori – sono beneficiari del fondo patrimoniale e – in quanto tali – sono titolari di una pretesa giuridicamente tutelabile, nonché di un interesse qualificato alla consistenza del patrimonio vincolato in fondo patrimoniale che legittima loro ad agire in giudizio nel caso di atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni del fondo che incidano sulla destinazione degli stessi beni.

Il fondo patrimoniale, infatti, è un istituto con cui si intende assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e procurare un vantaggio per i suoi componenti, compresi i figli, come emerge dagli articoli 169 Codice Civile e 171 Codice Civile, i quali fanno riferimento ai figli minori e non.

Da ultimo, relativamente alla deroga dell’art. 169 Codice Civile, la Corte sottolinea come l’atto costitutivo del fondo possa contenere una deroga espressa a quanto richiesto dall’art. 169 Codice Civile (consenso dei coniugi, unitamente alla autorizzazione del Giudice in caso di presenza di figli minori) per alienare, ipotecare, dare in pegno, vincolare i beni costituiti in fondo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, pertanto, non poteva intendersi violato l’articolo 169 Codice Civile in quanto nell’atto costitutivo di fondo patrimoniale sussisteva una deroga espressa a tale norma, ragion per cui il ricorso veniva rigettato dagli Ermellini.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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