RINUNCIA ALLA RELAZIONE TECNICA INTEGRATA

da | 14 Nov 2021 | immobiliare | 2 commenti

Mi viene spesso domandato se – e quando – sia possibile rinunciare alla relazione tecnica integrata, che come noto certifica – a Bologna ma non solo – la conformità edilizia ed urbanistica dell’immobile oggetto di compravendita (o anche di donazione, applicandosi le stesse regole). La richiesta in genere origina in ipotesi di trasferimenti fra parenti, oppure laddove vi siano ritardi dagli enti locali nel riscontrare la richiesta di accesso agli atti.

Su cosa sia e soprattutto a cosa serva la relazione tecnica integrata, e sulla sua importanza, avevo già offerto un primo contributo, che in questa sede confermo e alla cui lettura mi permetto di rinviare. In particolare sottolineo e confermo in particolare l’assoluta utilità dello strumento che consente di evitare di commercializzare immobili non conformi con inevitabili e costosi strascichi legali.

Ancora, sono a ricordare – e chiarire – che seppure l’obbligo di produrre la relazione tecnica integrata non nasca da una specifica previsione normativa ormai lo stesso rientra pacificamente fra usi e consuetudini locali, che come specifica l’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (approvate preliminarmente al Codice Civile con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) sono fonti del diritto; pertanto si tratta pur sempre di una previsione pienamente legale.

Ma, in breve, è possibile comunque rinunciare alla relazione tecnica integrata e in quali ipotesi? La risposta è sì, ma va assolutamente circostanziata.

Innanzitutto è fondamentale che vi sia l’accordo di tutte le parti – venditore e acquirente – e soprattutto sia chiaro che per il primo vi è il rischio di alienare un immobile non conforme, e subire quindi una successiva azione legale, e per il secondo di trovarsi un bene da sanare, il tutto con relativi generali costi.

La rinuncia alla relazione tecnica integrata non significa – si precisa – la possibilità di vendere un immobile non conforme: quanto ceduto deve essere comunque in ordine sia dal punto edilizio che catastale e il venditore se ne assume pienamente la responsabilità.

Nell’atto di compravendita dovranno altresì ricordati e citati e tutti i titoli edilizi che hanno interessato l’immobile, su dichiarazione di parte alienante. In assenza di una relazione tecnica che li elenca puntualmente il venditore potrà recuperarli  dal proprio titolo di provenienza (ma solo se successivo al 1985) oppure ricercare (se nella sua disponibilità) i documenti cartacei e fornirne copia, previo riepilogo. Si evidenzia infatti che l’atto di compravendita deve a pena di nullità contenere la dichiarazione di tutti i titoli edilizi da parte del venditore.

Riassumendo, si può rinunciare alla relazione tecnica ma:

tutte le parti devono essere d’accordo e devono essere consapevoli dei rischi e dei costi potenziali cui vanno incontro;

deve essere comunque fornito – da parte del venditore – un elenco dei titoli edilizi da indicare in atto a pena di nullità

N

l’immobile deve essere comunque conforme dal punto di vista catastale ed edilizio il cedente deve consegnare copia dei titoli edilizi

In conclusione, rinunciare alla relazione tecnica integrata è possibile ma – almeno a mio parere – non così conveniente né utile: il mio suggerimento è sempre di produrla, nell’interesse e a tutela di tutti.

Fabio Cosenza

Notaio

2 Commenti

  1. Buongiorno, mi chiamo Biagi Massimiliano gradirei se possibile una delucidazione in merito alla relazione tecnica integrata di conformità urbanistica e catastale. Il tecnico incaricato nel caso di vendita di un immobile rurale con terreno deve elencare tutti i confinanti e se qualcuno di essi ha la possibilità di esercitare la prelazione sul terreno?
    Grazie in anticipo
    Biagi Massimiliano

    Rispondi
    • E’ tenuto solo se espressamente incaricato sul punto.

      Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *