PROCURA GENERALE E QUERELA

da | 22 Nov 2021 | famiglia | 2 commenti

La procura – come noto – è quel negozio giuridico (unilaterale, recettizio), rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante). La procura, a seconda che venga conferita per lo svolgimento di specifici compiti o per il compimento di una serie di attività non preventivamente determinate, viene definita speciale o generale.

Con la procura speciale si conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare individuato.

La procura generale riguarda invece uno o più atti, i quali possono essere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (o anche tutti gli affari del rappresentato, sia presenti che futuri).

Tutto ciò fermo restando che sia la procura speciale che quella generale possono contenere limiti all’attività del procuratore.

In particolare, uno dei limiti della procura generale è che non può prevedere il potere per il nominato procuratore di proporre denunce penali e querele.

Questo in quanto non è assolutamente possibile ipotizzare o ritenere la sussistenza di un illecito penale ex ante (quindi prima che questo sia accertato). 

Di conseguenza il potere di proporre denunce penali e querele non può essere oggetto di una procura generale, ma solo ed esclusivamente di procura speciale, così come previsto dagli artt. 333 e 336 c.p.p..

Gli stessi infatti prevedono rispettivamente che:

– “la denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”

– “la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.

La legge prevede dunque esclusivamente l’utilizzo della procura speciale, che deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Buongiorno mi presento mi chiamo Vittoria Marasco e vivo in Francia, le spiego la mia mamma è deceduta il 1° settembre e dunque i miei fratelli stanno procedendo a chiudere il libretto postale che purtroppo non riescono a farlo in quanto la mia mamma aveva dei soldi vincolati, somma che supera i 3000€ e per questo motivo chiedono una procura visto la mia impossibilità di raggiungere l’Italia. Al consolato di Metz le procure non le rilasciano più, il notaio nel mio paese chiede un documento cartaceo per quanto riguarda cosa chiedono dall’Italia e la posta centrale di Manfredonia ( FG) non mi risponde al telefono. Dunque vorrei solo sapere come risolvere questa situazione nell’attesa le porgo i miei più cordiali saluti
    Vittoria Marasco

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    • Dovrei averLe già fornito un riscontro via email.

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