PROCURA GENERALE E CLAUSOLA DI IRREVOCABILITA’

da | 1 Mar 2022 | famiglia | 2 commenti

La procura generale è quell’atto atto unilaterale recettizio (per cui non occorre alcuna accettazione da parte del nominato procuratore e produce effetto dal momento in cui giunge a conoscenza dei quest’ultimo) con cui una persona conferisce incarico ad un’altra di rappresentarla. Il potere di rappresentanza conferito con la procura è soggetto alla volontà del conferente, il quale, finché l’attività per il quale il potere è stato conferito non viene svolta, può decidere di revocarlo o modificarlo. Nel caso della revoca, la normativa in tema di procura contiene solo un accenno, ed è quindi necessario applicare, nei limiti della compatibilità, le norme sul mandato, cioè il contratto (quindi bilaterale, a differenza della procura), con il quale una parte assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici nei confronti di un’altra.

L’applicazione della disciplina del mandato alla procura ha però fatto sorgere dei dubbi, in particolare relativamente all’applicazione delle norme in tema di irrevocabilità del mandato alla procura generale.

L’art. 1723 c.c. prevede che “il mandante può revocare il mandato, ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del mandante.”

La regola, sia in tema di procura che di mandato è la revocabilità, mentre l’eccezione è rappresentata dall’irrevocabilità.

La revocabilità, anzi, è un elemento essenziale della procura. In caso contrario la procura si troverebbe infatti in contrasto con il principio di ordine pubblico secondo il quale è inammissibile, in particolare nel caso della procura generale, l’instaurazione di un vincolo perpetuo consistente nella irrevocabile soggezione della sfera giuridica di un soggetto al potere di un altro soggetto.

L’irrevocabilità della rappresentanza dipende da un rapporto bilaterale fra rappresentante e rappresentato, di conseguenza non si può applicare alla procura generale in quanto atto unilaterale.

Non essendo presente nella disciplina della procura una norma come l’art. 1723, comma 2, c.c. che disciplina l’irrevocabilità del mandato, trova applicazione il principio della revocabilità della procura previsto dall’art. 1396 c.c, in base al quale il potere di rappresentanza deve essere sempre sorretto dalla volontà del rappresentato. Se la volontà che la sostiene viene meno, la stessa non può continuare ad esistere.

Nel nostro sistema non vi è dunque spazio per la procura generale irrevocabile, in quanto la revocabilità, come già sopra affermato, è elemento essenziale della procura.

Una eventuale dichiarazione di irrevocabilità del rappresentato al momento del conferimento della procura, seppur non vietata, non impedirà allo stesso di revocare la procura in qualsiasi momento. Una autorevole dottrina sostiene, difatti, che la procura generale sia per sua intrinseca natura revocabile anche qualora ne sia pattuita la irrevocabilità, in quanto diversamente si lederebbe il principio di autonomia privata.

Infine, la dottrina prevalente, pur concordando con l’applicabilità dall’art. 1723 secondo comma c.c., sostiene che la parte in cui si afferma che il mandato irrevocabile in rem propriam (nell’interesse del mandatario) non si estingue per la morte del mandante, non è applicabile alla procura: in questo caso, la morte del rappresentato è causa di estinzione della procura che, pertanto, non potrà essere utilizzata in nessun modo dal rappresentante.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Buongiorno

    Ho effettuato una procura generale a 2 persone per curare i mie interessi in Italia. Io vivo e risiedo in Costa Rica. Vorrei revocare tale procura alle due persone interessate e in qualità di procuratori. Come posso procedere? È sufficente una rinuncia da parte loro? Oppure è possibile che uno revochi all’altro la procura? Evitandomi di dover tornare in Italia o sostenere un viaggio improbabile verso il consolato italiano e fare un’altra procura speciale ad un legale sul territorio italiano.

    Potreste aiutarmi a risolvere questa situazione?

    Cordiali saluti

    Glauco Donati

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    • Confermo occorre atto notarile di revoca, per il quale ritengo necessario si rechi in Consolato o presso un Notaio italiano.

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