CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA NON PIU’ VALIDA: COSA CAMBIA PER GLI ATTI NOTARILI

da | 19 Lug 2026 | leggi | 0 commenti

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea, quella che per decenni ha accompagnato milioni di italiani, cessa di essere, come regola generale, un documento valido di identificazione personale.

La notizia ha suscitato molte domande, soprattutto tra chi deve stipulare un atto notarile, acquistare un immobile, accendere un mutuo o sottoscrivere una procura.

È ancora possibile presentarsi dal notaio con la carta d’identità cartacea?

La risposta, nella generalità dei casi, è no.

Ma questa novità offre anche l’occasione per affrontare un tema molto più interessante e spesso poco conosciuto: come il notaio accerta realmente l’identità delle parti? È sufficiente esibire un documento?

La risposta, forse sorprendente, è negativa.

Ma partiamo “dall’inizio”: perché la carta d’identità cartacea non è più valida?

L’origine della riforma non è italiana, ma europea.

L’Unione Europea ha infatti deciso di uniformare i documenti di identità degli Stati membri introducendo standard di sicurezza molto più elevati.

Già il Regolamento (UE) 2019/1157, oggi sostituito dal Regolamento (UE) 2025/1208, ha previsto la progressiva eliminazione dei documenti d’identità privi della Machine Readable Zone (MRZ), ossia della banda a lettura ottica che consente controlli automatici e rende molto più difficile la contraffazione.

Per tale motivo, dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non costituisce più, come regola generale, un documento valido di identificazione.

Il legislatore italiano è successivamente intervenuto con il decreto-legge 26 giugno 2026 n. 108, introducendo alcune limitate deroghe transitorie per evitare disagi nell’accesso a determinati servizi pubblici e nei rapporti già in essere.

Tali deroghe, tuttavia, non reintroducono la validità generale della carta d’identità cartacea, né la rendono normalmente utilizzabile nell’attività notarile.

Chi deve stipulare un atto dovrà quindi presentarsi con un documento di riconoscimento valido, quale, ad esempio, la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il passaporto oppure altro documento equipollente previsto dalla legge.

A questo punto si apre tuttavia un altro tema: ma il notaio identifica davvero le persone attraverso un (solo) documento?

È qui che emerge uno degli aspetti meno conosciuti della funzione notarile.

Molti ritengono che il notaio si limiti a verificare la validità della carta d’identità (o la sua.. apparente veridicità).

In realtà non è così.

L’articolo 49 della Legge Notarile (R.D. 16 febbraio 1913, n. 89) dispone semplicemente che il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti.

La norma, però, non indica quali documenti debbano essere esibiti, né stabilisce un numero minimo di documenti da acquisire.

Non impone la carta d’identità.

Non impone il passaporto.

Non impone la patente.

Il legislatore ha volutamente scelto una strada diversa: attribuire al notaio una responsabilità personale molto elevata, lasciandogli la libertà – e l’onere – di utilizzare tutti gli strumenti che ritenga idonei per raggiungere una ragionevole certezza sull’identità della persona che compare davanti a lui.

È una differenza sostanziale.

Il notaio non è chiamato a verificare un documento.

È chiamato ad accertare una persona.

Proprio perché la legge non detta una procedura dettagliata, è stata la giurisprudenza a definire quale sia il livello di diligenza richiesto al notaio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30 novembre 2017, n. 28823, ha ricordato che il notaio deve compiere tutte le verifiche normalmente esigibili in relazione al caso concreto e non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione esibita.

La responsabilità del notaio, infatti, non dipende dal tipo di documento acquisito, ma dall’aver omesso quegli accertamenti che un professionista diligente avrebbe dovuto effettuare nelle medesime circostanze.

La stessa giurisprudenza, richiamata anche dalla dottrina notarile, ha ritenuto che fondare l’identificazione esclusivamente su un unico documento di riconoscimento possa risultare insufficiente, soprattutto quando siano presenti elementi di dubbio o di anomalia. Per questo motivo, in genere, si chiedono almeno due documenti identificativi.

In alcune pronunce si è arrivati addirittura ad affermare che, in particolari situazioni, la diligenza professionale possa richiedere anche l’acquisizione di un certificato anagrafico, così da confrontare dati provenienti da fonti differenti e rafforzare il grado di certezza dell’identificazione. Preciso che la pronuncia in oggetto ha lasciato perplessi molti commentatori, anche perché nel caso di specie al notaio erano stati consegnati ben due documenti contraffatti, e tutto lascia supporre che quindi anche il certificato sarebbe stato facilmente falsificato.

Tuttavia questo dimostra come il documento d’identità rappresenti soltanto uno degli elementi utilizzabili dal notaio, e non necessariamente quello decisivo.

Da qui iniziamo quindi a capire perché lo studio notarile chieda così tanti documenti, fra il – generale e continuo – fastidio dei clienti. Le domande sono infatti sempre le stesse:

perché serve anche il codice fiscale?

perché viene richiesto l’estratto dell’atto di matrimonio?

perché occorre produrre un certificato di stato civile?

perché, in alcuni casi, viene richiesto il permesso di soggiorno o altra documentazione anagrafica?

La risposta è semplice.

Ogni documento costituisce un tassello di un mosaico.

Il notaio confronta informazioni provenienti da fonti differenti, verifica la coerenza dei dati anagrafici, controlla la cittadinanza, lo stato civile, il regime patrimoniale dei coniugi e numerosi altri elementi che, considerati nel loro insieme, consentono (anche( di raggiungere quel grado di (ragionevole) certezza richiesto dall’art. 49 della Legge Notarile.

È proprio in quest’ottica che vengono richiesti anche documenti che, ad una prima impressione, potrebbero sembrare estranei all’identificazione personale.

Come ho già spiegato nell’articolo dedicato ai documenti di stato civile, tali certificazioni non rappresentano un inutile aggravio burocratico, ma consentono al notaio di verificare dati giuridicamente rilevanti e di acquisire ulteriori riscontri sull’identità e sulla posizione giuridica della persona che interviene nell’atto.

Non si tratta, quindi, di semplice burocrazia.

Si tratta di uno degli strumenti attraverso i quali il notaio tutela tutte le parti coinvolte.

Un altro equivoco molto frequente riguarda la normativa antiriciclaggio.

L’accertamento dell’identità personale previsto dalla Legge Notarile e l’adeguata verifica della clientela disciplinata dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (normativa in materia di antiriciclaggio) perseguono finalità diverse, anche se inevitabilmente si intrecciano.

L’identificazione notarile serve ad essere certi che la persona seduta davanti al notaio sia realmente chi dichiara di essere.

L’adeguata verifica prevista dagli articoli 18 e seguenti del D.Lgs. 231/2007, invece, ha un obiettivo più ampio: identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, individuare l’eventuale titolare effettivo, comprendere lo scopo dell’operazione e valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Anche sotto questo profilo, la disponibilità di più documenti rafforza la qualità dell’identificazione.

La presentazione di un documento non più valido – come la carta d’identità cartacea dopo il 3 agosto 2026, salvo le limitate ipotesi transitorie previste dalla legge – costituisce certamente un elemento che richiede particolare attenzione.

Tuttavia, è importante precisare che non determina automaticamente l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

L’intero sistema antiriciclaggio, infatti, si fonda su una valutazione complessiva del rischio, come emerge dal D.Lgs. n. 231/2007, dalla normativa europea (in particolare la Direttiva (UE) 2015/849, più volte modificata, e il più recente pacchetto AML del 2024) e dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale del Notariato.

L’assenza di un secondo documento, oppure l’esibizione di un documento non più valido, costituiscono certamente possibili indici di anomalia, ma devono sempre essere valutati insieme a tutti gli altri elementi raccolti nel corso dell’adeguata verifica.

La cessazione della validità della carta d’identità cartacea rappresenta certamente una novità importante.

Ma il vero punto che si vuole chiarire con questo articolo è un altro.

Davanti al notaio l’identificazione personale non coincide con l’esibizione di un documento.

È il risultato di un’attività professionale complessa, fondata sull’esame critico della documentazione, sulla verifica della coerenza delle informazioni raccolte, sull’esperienza professionale e sulla responsabilità personale del pubblico ufficiale.

In un’epoca in cui i documenti possono essere falsificati con tecniche sempre più sofisticate e l’identità digitale assume un ruolo crescente, la funzione del notaio continua ad essere quella di offrire una garanzia di certezza ai cittadini e al mercato.

È un’attività spesso invisibile agli occhi di chi firma un atto, ma costituisce uno dei principali presìdi di sicurezza dell’intera circolazione giuridica.

Ovviamente errori o truffe o anomalie possono comunque verificarsi, anche al notaio più diligente e anche a seguito di un’ampia raccolta documentale, ma è proprio per questo motivo che occorre da parte dei clienti (e degli eventuali altri professionisti coinvolti) la massima collaborazione: la verifica è innanzitutto nell’interesse dei contraenti.

Fabio Cosenza

Notaio

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