RINUNCIA E ACCETTAZIONE PARZIALE DI EREDITA’

da | 29 Lug 2022 | successioni | 18 commenti

A seguito dell’apertura di una successione il chiamato all’eredità è investito di una serie di diritti. Il principale (e – potremmo dire – iniziale, da cui tutto parte) è relativa alla possibilità di rinunciare o accettare l’eredità, in breve quindi di diventare o meno erede.

L’accettazione dell’eredità può derivare da una manifestazione esplicita di volontà, nel caso di accettazione espressa, o può derivare da un comportamento del chiamato che presuppone la volontà di accettare, determinando unaccettazione tacita.

La prima tipologia può essere pura e semplice, quindi senza riserve, oppure con beneficio di inventario.

La rinuncia, invece, si concretizza soltanto con una dichiarazione espressa, resa davanti al Notaio ovvero a un Cancelliere.

Capita sovente che ci sia chiesto se sia possibile procedere ad una rinuncia parziale all’eredità (e – parallelamente – ad un’accettazione parziale dell’eredità). In breve, si domanda se è possibile rinunciare non a tutta l’eredità ma solo ad alcuni beni (o.. debiti) della stessa.

Secondo l’articolo 520 del Codice civile, la rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti.

Pertanto, ad esempio, non è possibile rinunciare solo ai beni immobili per poi appropriarsi di beni mobili o di somme di denaro, a meno che questi non entrino preliminarmente a far parte del patrimonio degli altri chiamati e che siano questi ultimi a procedere ad un trasferimento in capo all’erede rinunciante.

Proseguendo nell’esempio analizzato, si verificherebbe un doppio passaggio di proprietà: prima dal defunto all’erede che ha accettato l’eredità ed in seguito da quest’ultimo a colui che, invece, ha rinunciato alla medesima.

In conclusione, la rinuncia potrà essere considerata valida unicamente ove il chiamato all’eredità rinunci, in concreto, a tutti i diritti lui spettanti e derivanti dall’apertura della successione.

Allo stesso modo, è nulla anche l’accettazione parziale di eredità, come espressamente indicato nell’articolo 475 del Codice civile.

E’ bene precisare che la rinuncia all’eredità non implica un’automatica rinuncia a tutti i diritti derivanti dall’apertura della successione.

Ad esempio, non comporta la rinuncia ad eventuali legati, in quanto le qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro.

Il rinunciante, inoltre, ha diritto a trattenere le donazioni al medesimo effettuate in vita da parte del de cuius.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

18 Commenti

  1. Una casa in successione con mio fratello posso prendere mezza parte e il resto mio fratello

    Rispondi
  2. In caso di successione ereditaria senza testamento, possiamo rinunciare solo al possesso di un terreno in favore di nostro fratello? oppure quale sarebbe la soluzione migliore?
    Grazie

    Rispondi
    • Potete rinunciare alla proprietà dopo la successione o donargli / vendergli quel terreno.

      Rispondi
  3. HO ereditato casa e terreno assieme a mio fratello .
    A me interessa il terreno e a lui la casa .
    Non potendo rinunciare distinguendo le cose ma o si accetta o si rinuncia
    possiamo accettare la successione e fare una donazione di quello che non ci interessa ?
    Io dono a lui la casa e lui a me il terreno?
    Nel caso venga a mancare uno dei due e’ impugnabile da figli/nipoti?

    grazie

    Rispondi
    • Conviene a successione conclusa procedere con una divisione.

      Rispondi
    • Buongiorno mi trovo comproprietaria di 3 ase di cui una ci abita mia sorella da molti anni e in un altra ci abito io da circa 23 anni. L’altra casa è disabitata. Mio fratello ha rinunciato all’eredità e io sono solo interessata alla casa in cui vivo perché nelle altre risultano anche dei debiti che ha lasciato mio padre. Come posso fare per rinunciare altre due case e avere intestata solo quella in cui vivo?

      Rispondi
      • Deve procedere ad un atto di rinuncia alla proprietà.
        Un articolo a riguardo sarà pubblicato a breve.

        Rispondi
        • Buongiorno. Ho acquistato e donato l’immobile alla mia compagna mantenendo il diritto di abitazione , è stata fatta una successione di un’altro immobile insieme a mio fratello e vi abita nostra madre , la domanda è: in futuro si perdono i diritti dell’ acquisto prima casa e si pagherà l’Imu? Grazie mille

          Rispondi
          • Dipende se siano state richieste le agevolazioni prima casa nel primo acquisto.

  4. uno zio è deceduto e ha lasciato diversi beni ai nipoti e, alla sorella, i mobili del soggiorno. Ora lei non li vuole, ma ha posto una clausola, (per raccomandata): che rimangano nella casa in cui sono sempre stati. Può pretendere questo? Grazie.

    Rispondi
    • Primo parere: no.

      Nota importante: bisognerebbe leggere e valutare il testamento per dare un parere fondato.

      Rispondi
  5. buongiorno
    chiedo se sia possibile rinunciare alla parte di casa di mio padre deceduto, ma non ad un solo terreno

    Rispondi
  6. Egregio Notaio,
    il chiamato all’eredità che effettua richiesta delle chiavi per accedere all’immobile ed effettuare la manutenzione (compresa la pulizia del terreno circostante), qualora non dovesse redigere l’inventario entro 3 mesi è considerato erede puro e semplice? Grazie e complimenti.

    Rispondi
    • Parere mio (sottolineo, parere): si potrebbe invocare l’art. 460 Codice Civile affermando erano atti meramente conservativi e necessari.

      Tuttavia il rischio della decadenza e’ non remoto.

      Rispondi
    • Siamo 4fratelli divenuti coeredi alla morte di un genitore alla morte del secondo genitore una sorella effettua una rinuncia solo su questa e tenendo la prima è ammissibile e regolare o è impugnabile

      Rispondi
      • E’ legittimo rinunciare all’eredità di un solo genitore.

        Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *