TESTAMENTO SEGRETO

da | 2 Apr 2023 | successioni | 0 commenti

Il testamento segreto, dopo il testamento olografo ed il testamento pubblico, è la terza forma di testamento ordinario prevista dal codice civile. Esso è infatti disciplinato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile.

Probabilmente, il testamento segreto è la forma meno utilizzata tra le tre forme previste dal codice civile e purtroppo in realtà, poiché tale forma di testamento unisce, se così si può dire, il “meglio dei due mondi” di testamento olografo e testamento pubblico e, anzi, presenta una serie di vantaggi ulteriori. Andiamo ad analizzare come mai.

Il testamento segreto, diversamente dal testamento olografo, da al testatore la garanzia che il suo testamento non verrà mai smarrito, distrutto o falsificato da terzi soggetti. Tale certezza viene garantita anche dal testamento pubblico, è vero, tuttavia il testamento segreto, come si desume dal nome, è l’unico in grado di garantire la totale segretezza delle disposizioni testamentarie in quanto né il Notaio né i testimoni vengono a conoscenza delle stesse, diversamente da ciò che accade per il testamento pubblico.

Ulteriore vantaggio, di non poco conto, del testamento segreto è che esso può essere scritto:

per mano del testatore medesimo

nel caso in cui il testatore sappia o possa scrivere, in questo caso è sufficiente e necessaria una sola sottoscrizione del testatore al termine delle disposizioni testamentarie

da un terzo soggetto che assiste o coadiuva il testatore

in questo caso per validità della scheda testamentaria non è più sufficiente una sola sottoscrizione del testatore bensì è necessaria la sua sottoscrizione anche in ogni mezzo foglio

a macchia o a computer

valgono le medesime regole illustrate al punto precedente

Da ciò si desume come il testamento segreto possa essere fatto anche da chi non può o non è in grado di scrivere. Tuttavia, è requisito imprescindibile che il testatore possa o sia in grado di leggere, proprio per tutelare il testatore medesimo nel caso in cui il testamento venga scritto da altri in modo che egli stesso possa controllare la corrispondenza tra le disposizioni trascritte e le sue volontà dichiarate. Dunque, il cieco non potrà avvalersi dell’istituto del testamento segreto.

Infine, passiamo ad analizzare il ruolo del Notaio.

Il testamento segreto può essere consegnato al Notaio di propria fiducia già sigillato ovvero non ancora sigillato. In quest’ultimo caso, sarà il Notaio stesso a sigillare il testamento segreto consegnatogli alla presenza di due testimoni ed il testatore dovrà dichiarare che all’interno è contenuto il suo testamento. Il sigillamento ha l’importante scopo di garantire la chiusura e la conseguente inalterabilità della scheda testamentaria.

Il Notaio procederà, dunque, con l’atto di ricevimento del testamento segreto ossia, una volta ricevuto il testamento segreto dal testatore, egli procede senza interruzioni, sempre in presenza di due testimoni, alla redazione del verbale di deposito di testamento segreto. Tale verbale verrà scritto di proprio pugno dal Notaio sulla carta al cui interno è contenuto il testamento segreto e, una volta terminata la redazione medesima, il Notaio procederà a sigillare l’involto. Al termine, l’atto verrà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

Alessia Govoni

dott.ssa - collaboratrice Studio

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