Piccola proprietà contadina: niente imposta di registro nel 2021

da | 21 Gen 2021 | fisco, immobiliare | 29 commenti

Ha infine trovato conferma nel testo della manovra di bilancio 2021, l’imposta di registro minima per i terreni agricoli, voluta da legislatore allo scopo di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.

La legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede al suo art. 1 comma 41 l’eliminazione temporanea (si parla infatti del solo anno 2021) dell’imposta di registro negli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e le relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a euro 5.000.

Non sarà dunque applicata l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

L’articolo infatti recita: Per l’anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.

L’eliminazione dell’imposta fissa di registro, come detto poco sopra, è valida solo per l’anno 2021 e non va ad intaccare le imposte catastale e ipotecaria, che restano invece dovute rispettivamente in misura proporzionale all’1% e in misura fissa.

La normativa presenta delle delimitazioni per quanto riguarda l’applicazione, infatti è valida purché siano rispettate alcune condizioni:

  • i terreni siano qualificati come agricoli sulla base degli strumenti urbanistici vigenti;

  • il valore economico del bene oggetto del trasferimento non deve superare il 5.000 euro;

  • gli atti di trasferimento devono essere a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Viene definito coltivatore diretto l’imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse. Deve inoltre contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.

È invece definito imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività.

La normativa in questione si limita a fare riferimento coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali (IAP). In realtà, il decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194, prevedeva che fossero destinatari delle agevolazioni relative alla proprietà contadina anche altri soggetti. Si parla dell’aspirante IAP, il proprietario del maso chiuso, il familiare del coltivatore e la società di coltivazione diretta.

La questione che sorge dunque è se possano essere esonerati dal pagamento dell’imposta di registro anche gli altri soggetti che hanno diritto all’agevolazione prevista dal d.l. n. 194 del 30 dicembre 2009.

Per quanto concerne l’aspirante IAP e la società di coltivazione diretta, non sembrano porsi particolari problemi. Infatti, come previsto dagli art. 1 comma 5-ter e 2 comma 4-bis del d.lgs. n. 99/2004, l’aspirante IAP e la società di coltivazione diretta hanno accesso alle agevolazioni per la proprietà contadina, in quanto i due articoli appena citati estendono a loro tutte le agevolazioni previste per l’IAP e per il coltivatore diretto. Di conseguenza anche la misura agevolativa prevista dalla Legge di Bilancio 2021 può trovare applicazione nei loro confronti.

Sembra valere infine un discorso differente per il proprietario del maso chiuso e per il familiare del coltivatore che, rispetto all’aspirante IAP e alla società di coltivazione diretta a cui le agevolazioni per la piccola proprietà contadina spettano di rinvio, sono direttamente ritenuti dalla legge soggetti all’agevolazione.

Non è chiaro, dunque, se l’art. 1 comma 41 del d.l. 30 dicembre 2020 abbia inteso escludere queste categorie o se si sia trattato più semplicemente di un errore di formulazione del testo.

Una soluzione, condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato, è che essendo il fine di questa normativa quello di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale (scopo più facilmente raggiungibile tenendo in considerazione tutti i soggetti a cui è riconosciuto il trattamento per la piccola proprietà contadina), l’esenzione dall’imposta di registro possa valere per tutti i soggetti che usufruiscono delle agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

29 Commenti

  1. Buongiorno, io sono coadiuvante con mia sorella che è la titolare della azienda agricola, io essendo coadiuvante ho il diritto alle agevolazioni fiscali per l acquisto di un terreno agricolo? anche se la titolare è mia sorella ?

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    • Temo che nel suo caso non si applichino a meno che lei non abbia la qualifica di IAP o coltivatore diretto.

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  2. Salve ho un ettaro di agrumeto posso usufruire della agevolazioni coltivatore diretto

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    • La sola proprietà dell’agrumeto non è sufficiente; devono sussistere gli altri requisiti

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  3. le novità introdotte con l’art.78bis del D.L. 104/2020 danno all’art.1, comma 705, L.145/2018 valore interpretativo e dunque retroattivo?
    Avendo acquistato un terreno come coadiuvante agricolo nel 2017 avevo diritto ad accedere ai benefici della P.P.C. o come sostiene L’agenzia delle entrate non ne potevo usufruire?

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    • Personalmente ritengo la norma non sia retroattiva non essendo espressamente prevista la retroattività.

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      • Comma 1 Art.78 bis DL 104/2020

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  4. Se nel CDU risulta oltre alla zona agricola anche una fascia di rispetto stradale o zona per le infrastrutture è comunque possibile applicare l’agevolazione?

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    • A mio parere sì in quanto è evidente come la fascia di rispetto sia assorbita dalla destinazione principale del lotto (agricola) ed anche perché sicuramente si tratta di zona non edificabile, come evidenziato già da tempo dalla Cassazione Civile (n. 8609/2011).

      Tuttavia un passaggio – anche a livello di interpello – con l’Agenzia delle Entrate lo farei.

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  5. Buongiorno, io possiedo una piccola azienda agricola come seconda attivita’, principalmente sono dipendente di un’azienda, che pero’ facendo turni riesco a dedicare tempo a questa attivita’
    La mia domanda e’ posso acquistare un terreno agricolo con qualche agevolazione ??

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    • Le agevolazioni sussistono solo per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, temo non sia il Suo caso.

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  6. come figlio di una coltrivatrice diretta posso usuffruire della ppc e acquistare a nome mio un terreno e pertinenze annesse usuffruendo cosi di tutte le agevolazioni?

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    • Sì, ma a condizione sia convivente con Sua madre e già proprietario di terreni agricoli.

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  7. grazie ..Le chiedo ancora, per l’acquisto di questi terreni mia madre gia’ proprietaria di terreni esercitera’ il diritto di prelazione , e’ la stessa cosa posso acquistare a nome mio ?

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    • Se Sua madre esercita il diritto di prelazione.. deve comprare Sua madre.

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  8. Mia moglie non è né CD e ne Imp. Agricolo, ma possiede alcuni terreni agricoli. Può acquistare un terreno agricolo con le agevolazioni ? Grazie

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  9. C’è una superficie minima per il terreno di cui devo essere proprietario?

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    • Tale da consentire l’autonoma (aggiungerei: astrattamente redditualmente autosufficiente) attività agricola, da solo o anche unitamente a terreni già in proprietà.

      In breve, se si hanno 50 mq di orto e si comprano altri 50 mq di orto ritengo non sia possibile usufruire dell’agevolazione.

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  10. Salve vorrei sapere le spese notarili per l’acquisto di un terreno agricolo per una spesa intorno ai 24000€.grazie

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  11. Buongiorno,
    sono una dipendente di una società privata che eroga servizi e non si occupa di attivita agricole.
    Sto valutando anche l’apertura di una partita iva in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000€) per svolgere una attività di apicoltura. Nel caso in cui decidessi di acquistare di un terreno agricolo dove andrò poi a posizionare le arnie e svolgere quindi l’attività di apicoltrice, potrò usufruire delle agevolazioni di ppc?
    Grazie
    Saluti

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    • A mio avviso non Le sarà possibile, ma suggerisco di confrontarsi anche con un’associazione di categoria.
      In bocca al lupo per la Sua nuova attività.

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  12. Buona devo acquistare un terreno agricolo io sono amministratore della società (senza IAP) la mia compagna e socia al 1% ed ha lo IAP ,la società può acquistare con le agevolazioni? e su un importo di 8000 ,00 euro a quanto ammontano le spese dell’ atto.

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    • Per capire se la società ha i requisiti per accedere alle agevolazioni è necessario valutarne il tipo e lo statuto.

      Per le spese può inviare una richiesta di preventivo al mio studio o al Suo Notaio di fiducia.

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  13. Buongiorno,
    sono un Dottore Agronomo che opera professionalmente in Pavia.
    Vi chiedo se l’agevolazione prevista dall’ultimo comma dell’art.25 Legge 590/1965 è ancora vigente. Dal sito Normattiva non sembrerebbe abrogata.
    La norma prevede che negli atti di acquisto determinati da esercizio di prelazione agraria nessuna imposta sia dovuta (quindi si registrino a tassa fissa).
    In passato ho assistito ad alcuni atti per i quali l’Ufficio competente aveva accettato la registrazione agevolata.
    La soppressione di tutte le agevolazioni per l’agricoltua, introdotta dalla legge 25/2010, ha riguardato anche questa agevolazione?
    Grazie
    Maurizio Rovati

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    • E’ un quesito interessante.

      La legge di stabilità 2014 – come noto – nel confermare la soppressione di tutte le agevolazioni fiscali, anche se contenute in leggi speciali, ha salvato quelle relative alla proprietà contadina, con un rimando specifico.

      In tal sede non trovo riferimento all’art. 25 legge n. 560/1965 che quindi temo ad oggi non invocabile.

      Sul punto un interpello potrebbe essere chiarificatore.

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  14. Buonasera,ho un’azienda agricola e vorrei acquistare un terreno agricolo, ho fatto domanda di iscrizione come coltivatore diretto all’INPS , ma ancora non ho ricevuto risposta, posso acquistare il terreno usufruendo dell’agevolazione, o devo paspettare prima la risposta dell’INPS? Saluti Laura

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