PRECEDENTE PRIMA CASA E ACQUISTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE

da | 9 Set 2022 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Nell’approfondire tutte le casistiche particolari, snocciolate all’interno della nostra pagina dedicata alle agevolazioni prima casa, ci siamo recentemente occupati del caso di acquisto a titolo oneroso richiedendo le agevolazioni, conseguente ad un acquisto a titolo gratuito o per successione.

In questo caso – come appurato proprio nell’articolo richiamato – la risposta è affermativa.

Ma cosa accade se si effettuano i due acquisti nell’ordine inverso?

Per essere più chiari, se ho acquistato un immobile a titolo oneroso chiedendo le agevolazioni prima casa, posso chiederle nuovamente per un acquisto a titolo gratuito o per successione?

Ebbene, ciò che rileva in questo caso è se ci sia o meno l’intenzione di rivendere l’immobile precedentemente acquistato a titolo oneroso.

Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, RISOLUZIONE n. 86/E del 4 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto che abbia già usufruito della agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, potrà nuovamente avvalersene purchè rivenda l’immobile divenuto di sua proprietà in forza del primo acquisto entro un anno dall’ultimo, che sia per donazione o per successione.

Tale possibilità, in realtà, non si limita all’acquisto che determina l’ingresso nel proprio patrimonio di un nuovo immobile in forza di donazione o successione, tutt’altro.

In maniera indiscutibile, ha questa facoltà anche il soggetto che si appresti ad effettuare un ulteriore acquisto a titolo oneroso, pur possedendo già una prima casa (in un Comune diverso) come esplicitato dall’art. 1 comma 55 della legge di Stabilità del 2016.

Mancava, però, il richiamo alle differenti modalità di acquisto.

Proprio per questo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate facilita, in modo non trascurabile, la comprensione del corretto comportamento da seguire in sede di ulteriore richiesta delle agevolazioni, permettendo di evitare il rischio di decadenza ed assicurando un non banale risparmio in ambito d’imposte al contribuente che sarà, comunque, tenuto ad assumersi l’impegno di vendere l’immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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