MODELLO POLIZZA IMMOBILI DA COSTRUIRE

da | 19 Nov 2022 | immobiliare | 0 commenti

E’ stato finalmente determinato, con il Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2022 n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2022 n. 247, il modello della polizza assicurativa indennitaria decennale, previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, come modificato dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Come è noto a tutti, infatti, il Testo Unico in materia di compravendite di immobili da costruire prevede l’obbligo per il costruttore di contrarre e di consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto, oltre che una fideiussione, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile derivanti dalla rovina o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di vendita. 

Tale obbligo è stato, poi, rafforzato con le modifiche apportate dal Codice della crisi – – introducendo, tra le altre, la necessità di un modello standard di fideiussione e di polizza assicurativa indennitaria decennale per gli immobili in questione. Il primo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 agosto 2022 n. 197 ecco il nostro commento – il secondo, invece, è entrato in vigore lo scorso 5 novembre. 

Oltre al contenuto, alle caratteristiche ed al relativo modello, il Decreto del 20 luglio 2022 n. 154 prevede una scheda tecnica e un’attestazione di conformità, entrambe allegate e da compilare a cura del contraente e dell’assicuratore, l’una volta a semplificare le procedure di attivazione della copertura assicurativa e contenente tutti gli elementi informativi e riepilogativi della polizza, l’altra da rilasciare in copia al Notaio che ne faccia richiesta. 

Passando poi, al modello standard, lo stesso Decreto sottolinea che le clausole ivi previste costituiscono il contenuto minimo e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.  Allo stesso modo è rimessa alla volontà delle parti la determinazione della somma assicurata e dei massimali, fermo restando ovviamente il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata nonché per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.

E’, infine, lo stesso Decreto ad indicare il suo ambito applicativo ed il destino riservato alla polizze stipulate precedentemente la sua entrata in vigore stabilendo che esso si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, quindi dopo il 5 novembre 2022, fermo restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza già stipulata in conformità ai requisiti su esposti con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Ludovica Adriano Battisatella

avv.ssa - collaboratrice Studio

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