“In caso di vendita o locazione di un edificio o unità immobiliare il proprietario dell’immobile è inoltre tenuto a rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica, in originale o in copia autenticata, al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime.“
L’inciso evidenziato è chiarissimo: l’APE occorre da subito, fin dall’inizio delle trattative, quindi ben prima del preliminare, occasione in cui dovrà essere consegnato.
Ma cosa accade se invece l’APE manca? Le conseguenze possono essere due, entrambe assai gravi in particolare per il venditore.
In primis, infatti l’acquirente potrebbe rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo di compravendita, soprattutto ove la classe energetica dell’immobile sia non eccelsa, in quanto non aveva ricevuto informazioni che ormai sono per sentire comune determinanti nella scelta di un’abitazione. Ci sarebbe quindi una responsabilità contrattuale per il venditore (e anche per l’eventuale mediatore coinvolto) con conseguente risarcimento del danno.
In secondo luogo non bisogna dimenticare il sistema sanzionatorio che come sopra anticipato prevede multe fino ad euro 18.000,00. In particolare, l’iniziale norma di riferimento, e cioé il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, art. 15 comma 8 recita:
“In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unita’ immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.“
Non vi è unanimità circa il significato da assegnare al termine “obbligo di dotare” ma se – come sopra ricordato – la disciplina parla di dotazione fin dalle trattative, le conseguenze sembrano chiare: bisogna dotare fin da subito l’APE, e se l’APE manca scatta la sanzione salatissima.
Concludo con un suggerimento professionale. La normativa in materia di certificazione energetica, come visto, è corposa, sovrapposta nel tempo e in alcuni spunti non chiarissima. Ma chiarissimi sono i rischi: multe fino ad euro 18.000,00. E allora domando: perché rischiare? L’APE è bene averlo fin dal primo annuncio pubblicitario.
Buongiorno, ho firmato una proposta d’acquisto con APE allegata in classe C, alcuni giorni dopo controllando la documentazione mi sono accorto che l’ape era scaduta. Ho avvisato l’agenzia che ha provveduto in tempo zero a inviarmi l’APE aggiornata che però riporta un declassamento in classe E.
Secondo lei la mia proposta d’acquisto è valida? avendo allegato un APE scaduta?
La proposta di per sé è valida; Lei può però valutare se procedere o meno all’acquisto.
Buongiorno. Sto acquistando da un’impresa edile un appartamento in un edificio in costruzione. Sul sito in cui si propongono in vendita gli appartamenti è riportato, in bella vista: classe energe-tica A4 col relativo valore dell’Indice di Prestazione Energetica. Stesse informazioni nella descrizione dell’intervento e nella bro-chure illustrativa che è possibile scaricare dal sito stesso. Al momento di sottoscrivere il preliminare di compravendita, a propo-sito della classe energetica, è scritto (testualmente):”L’unità immobiliare oggetto del presente preliminare ad uso abitativo avrà una certificazione energetica in classe A da A4 ad A1”. Purtroppo ho sottoscritto tale preliminare davanti al notaio (imposto dall’impresa), ma poi ho scoperto che la legge prevede che, negli annunci di vendita, deve essere esplicitata la classe energetica e (aggiungo io) debba essere la stessa riportata nell’APE che l’impresa mi dovrà consegnare al rogito.
Ora io le chiedo se, con la sottoscrizione del preliminare, ho ac-cettato che la classe energetica possa essere diversa da A4 o, in sede di rogito, potrò pretendere che debbano consegnarmi un appar-tamento in classe A4 e relativa APE?
Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione, le invio cordiali saluti.
A mio avviso il preliminare supera proposta e brochure: ha accettato che possa essere da A4 a A1.