BONIFICO FRA CONIUGI: E’ DONAZIONE INDIRETTA

da | 31 Mag 2022 | fisco, immobiliare | 0 commenti

La donazione indiretta, di cui manca una nozione unitaria in dottrina, è definibile come quell’atto/negozio che mira ad ottenere, seppur in maniera non immediatamente evidente, un effetto economico che porta all’arricchimento del donatario.

Sostanzialmente, si caratterizza come una liberalità – dove rimane l’imprescindibile elemento dell’animus donandi – in carenza, però, della forma solenne.

La natura di questa tipologia di donazione non è pacificamente identificata dalla dottrina, ove si sono creati vari orientamenti.

Alcuni sostengono che si tratti di un negozio atipico, altri ritengono che non rappresenti un’autonoma categoria giuridica.

La tesi prevalente, sostenuta da colossi del diritti quali Capozzi e Torrente, ritiene che si sostanzi attraverso un doppio negozio:

– un negozio-mezzo, quello scelto dalle parte;

– un negozio-fine, quello volto ad ottenere lo scopo effettivamente desiderato.

Di notevole interesse sono le norme ritenute applicabili alla fattispecie. In particolare, tra quelle di maggior rilievo ed interesse:

– gli artt. 800 e seguenti del codice civile, operanti nell’ambito della revocazione;

– l’art. 737 c.c., relativo alla collazione;

– l’art. 564 comma 2 c.c., inerente all’imputazione ex se.

Passando a trattare l’oggetto della donazione indiretta, ciò che è certo è che, la natura della fattispecie medesima, non permette di stilare un elenco puntuale.

Caratterizzare un oggetto o, per meglio dire, il comportamento che ne ha determinato la fuoriuscita dal patrimonio di un soggetto a favore di quello di un altro, come rientrante nell’ambito di una donazione indiretta ha, tra le altre cose, conseguenze in termini di tassazione.

Su ciò verte l’ordinanza n. 27665 del 7 ottobre 2020 ove la Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito ad un bonifico di 12 milioni di euro, effettuato da parte della moglie in favore del marito, ha stabilito che tutti i comportamenti che hanno come conseguenza una proporzionalità diretta tra il rilevante arricchimento di un soggetto e l’impoverimento di un altro, sono caratterizzabili come donazioni indirette e, in quanto tali, alle medesime di applica l’art. 56 bis del d.lgs. 346 del 1990 – Testo unico sull’imposta di successione e donazione.

Nel caso di specie i coniugi avevano proposto ricorso poiché, secondo la loro interpretazione, non sarebbe stato presente l’animus donandi, poiché il bonifico sarebbe stato effettuato unicamente allo scopo di trasferire il denaro ad una società fiduciaria ed, in seguito, ad una SRL di cui il marito era socio unico.

Come anticipato, tale interpretazione non è stata accolta dalla Cassazione che ha ritenuto determinante l’arricchimento del patrimonio di un soggetto a discapito di quello di un altro.

Questa decisione porta, come immediata conseguenza, alla necessità di comprendere ciò che effettivamente non può che essere ricondotto a tale tipologia di donazione con conseguenze rilevanti anche in termini di tributi.

Sicuramente anche precedenti pronunce della Cassazione possono aiutare a fare chiarezza.

Tra le più celeri la n. 3134 del 29 febbraio 2012 ove la Corte chiarisce che “la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già del mezzo”.

La Cassazione non è l’unica ad esserci espressa in questi termini.

Il Tribunale di Lucca (sentenza del 25 marzo 2017), ipotizzando anche il caso di un negozio a titolo oneroso alla base, la definisce come l’attribuzione gratuita che “ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore.”.

Quello di Treviso (sentenza 5 maggio 2016), in linea con il precedente, sostiene che “La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell’art. 79 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima.”.

In conclusione, è importante sottolineare come il tema della donazione indiretta (e soprattutto dei bonifici fra parenti, coniugi et similia) pare centrale nella produzione giurisprudenziale italiana, lasciando tuttavia ampie perplessità. Già alcuni anni la Cassazione aveva affrontato il tema, ponendo vincoli (formali e dichiarativi) ai fini dell’irrilevanza tributaria. Ora l’interpretazione pare ancora più fiscalmente restrittiva, lasciando pochi margini di manovra. L’unico consiglio che quindi si può offrire – in ipotesi come quelle narrate – è di procedere con una donazione formale (soprattutto: di denaro) al fine di stroncare ogni posteriore dubbio ricostruttivo della fattispecie.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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