PRIMA CASA E RESIDENTE ALL’ESTERO

da | 19 Giu 2023 | fisco, immobiliare | 8 commenti

Le numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ed aventi ad oggetto la disciplina sugli acquisti della prima casa  hanno indotto le istituzioni della Nostra Repubblica ad intervenire sulla normativa prevista dalla Nota II-bis dell’art. 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69.

Quest’ultimo, recante le Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 ed in vigore dal 14 giugno 2023, ha lo scopo di adeguare la normativa italiana a quella europea sugli acquisti in oggetto cercando di prevenire l’apertura di nuove infrazioni e di evitare di peggiorare quelle già esistenti.

Nello specifico, in materia di imposta di registro sulla prima casa, la Commissione europea ha più volte deferito l’Italia davanti la Corte di Giustizia per aver applicato agli emigrati italiani, un trattamento preferenziale nei casi di acquisto prima casa, avendo questi il diritto ad un’aliquota preferenziale dell’imposta di registro immobiliare senza dover soddisfare il requisito della residenza. Diritto che, invece, non avrebbero avuto i cittadini di altri Stati membri dell’Unione, dovendo questi effettivamente risiedere nel Comune in cui il bene è ubicato o dovervi fissare la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

Nel dettaglio, infatti, prima delle modifiche in questione, la Nota II-bis alla lettera a) prevedeva che, per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’immobile dovesse essere ubicato:

– nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

– se diverso, nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;

– se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende;

– se l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale purché l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano;

il tutto come già illustrato in un nostro precedente contributo.

L’art. 2 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 elimina il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente abrogando la fattispecie del cittadino italiano emigrato all’estero e modificando interamente la disciplina degli acquisti effettuati da soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro. Così facendo, potrà richiedere le agevolazioni prima casa:

– l’acquirente, trasferito all’estero per motivi di lavoro, che ha risieduto o ha svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;

– se l’immobile è ubicato nel comune di nascita dell’acquirente;

– oppure se l’immobile è sito nel comune in cui il medesimo acquirente aveva la residenza o in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

Resta fermo che, in tutte queste ipotesi, non vi è l’obbligo di trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile ricorrendo le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) della citata Nota II-bis.

Ludovica Adriano Battisatella

avv.ssa - collaboratrice Studio

8 Commenti

  1. Buongiorno avvocato io ho una domanda la mia sorella e residente all’estero io gli ho donato un immobile abbiamo registrato dal notaio come prima casa, lei po fare la residenza entro quando e se non riesci cosa succede
    Grazie

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    • Diciotto mesi dall’atto.
      Se è il Comune in cui è nato oppure in cui era residente prima del trasferimento all’estero (laddove sia iscritta AIRE) non deve necessariamente rispostare la residenza.

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  2. Buongiorno Avvocato,
    mi scusi, ma questo articolo è altamente discriminante verso gli italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE. Che possono accedere alle agevolazioni “prima casa” solo in alcuni comuni, mentre i cittadini residenti in Italia possono fruire delle agevolazioni su tutto il territorio nazionale!!
    E tale articolo non lede la pari dignità sociale tra cittadini prevista dall’Art. 3 della Costituzione Italiana?

    Nel mio caso specifico ho dovuto rinunciare all’acquisto di un appartamento proprio “grazie” al DL in questione, allorquando il notaio mi ha fatto notare che non potevo accedere alle agevolazioni prima casa dato che il Comune non rientrava tra quelli indicati nell’articolo 2….

    Cosa ne pensa?
    Cordialmente

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    • La norma di legge recepisce indicazioni a livello europeo; non mi trova particolarmente d’accordo ma.. lo chiede l’Europa.

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  3. Buongiorno Avvocato ,
    i miei figli ( natii in Germania e iscritti al AIRE ) ,vorrebbero comprare insieme una casa in Italia , con la previsione di un giorno venire ad abitarla . E possibile che non avendo i requisiti ne ; dei 5 anni ,ne di ultima residenza , non possano usufruire delle agevolazioni ( Prima casa ?) nonostante non abbiano altri immobili neanche qui in Germania ?
    Ringrazio
    Distinti Saluti Fabrizio

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    • Temo non sia possibile; unica opzione è che prendano casa nel nuovo immobile.

      Suggerisco ovviamente di confrontarsi con il o la Collega che curerà l’atto.

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  4. Buongiorno Avvocato,

    sono cittadino italiano residente all’estero (In Argentina) iscritto all’AIRE. La mi cittadinanza è stata ottenuta tramite i miei nonni che sono emigrati decenni fa. Non ho mai avuto residenza in Italia.

    Vorrei comprare casa in Italia, da una parte come investimento ma anche per una ipotetica futura trasferta in Italia. Considera Lei che sia possibile sfruttare delle agevolazzioni prima casa?
    La ringrazio tantissimo,
    Cordiali saluti

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    • Se prende la residenza entro 18 mesi nel Comune ove acquista può richiedere le agevolazioni prima casa.

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