COMUNI AGEVOLAZIONI TERRENI MONTANI

da | 2 Mag 2026 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Negli ultimi anni il legislatore ha mostrato grande attenzione per i cosiddetti terreni montani prevedendo – in particolare – varie agevolazioni fiscali. Infatti dopo la reintroduzione della tassazione in misura ridotta per l’acquisto dei fondi rustici (in precedenza brevemente abrogata) vi è stato un ulteriore ampliamento, con la previsione di ulteriori casi in cui poterne fare richiesta.

Ma – prima di affrontare il tema centrale di questo articolo – facciamo un breve riepilogo circa la materia in trattazione.

L’acquisto di un terreno agricolo da parte di chi non è un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un coltivatore diretto è soggetto ad una tassazione assai gravosa: 15% sul prezzo concordato (basti pensare che l’acquisto di una prima casa fra persone fisiche paga il 2% e non sul prezzo ma sul più basso valore catastale).

Per i soli terreni montani, tuttavia, è previsto un particolare regime di favore: imposta di registro e imposta ipotecaria in misura fissa (euro 200,00 ciascuna) oltre le spese di Conservatoria (euro 90,00).

Non solo: la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 111 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha esteso questo beneficio, riconosciuto non solo a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ma – sempre per i terreni montani – anche a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto.

E’ evidente come l’impatto fiscale di questa norma – nel solco, ripeto, di un’attenzione degna di nota del legislatore per i territori montani della nostra Penisola, sempre più a rischio spopolamento – sia enorme: in breve chiunque compri dei terreni montani e si impegni a coltivarli (pur magari svolgendo un’altra attività principale) può risparmiare cifre enormi di imposte in sede di acquisto.

Chiariti quindi quali siano i requisiti soggettivi per godere di questa agevolazione fiscale passiamo al profilo oggettivo, con una domanda banale: quali sono i terreni montani?

E’ la norma stessa che corre in soccorso ed espressamente recita

“a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine […]

b) dei terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale […]

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.”

art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Pare tutto chiaro e lineare e per anni l’elemento di più facile identificazione era rappresentato dalla lettera b): la localizzazione comunale. Era quindi sufficiente acquistare dei terreni siti in un Comune che rientrava nell’elenco di legge per essere tranquilli di godere delle agevolazioni, senza particolare attenzione all’altitudine.

Adesso tuttavia, c’è stato un importante cambiamento e – purtroppo, dobbiamo dirlo – non a favore del contribuente.

Con l’art. 2, comma 1 della legge n. 131/2025 si è proceduta ad una nuova classificazione dei Comuni montani, con un’importante riduzione degli stessi, che sono passati da circa 4200 a 3715, un taglio di oltre il 10%. In particolare in Provincia di Bologna sono stati depennati Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice. 

In termini pratici che impatto ha questa riduzione per l’acquirente dei terreni? Il rischio è – anche laddove si voglia condurre il fondo – non potere godere del regime fiscale agevolato in sede di acquisto (e quindi pagare il 15% sul prezzo invece che imposte fisse) perché i terreni si trovano a meno di 700 mt di altitudine in un Comune che non è più classificato come territorio montano.

Ecco che diventa quindi fondamentale consultare l’elenco aggiornato, che è possibile scaricare cliccando su questo collegamento: nuova classificazione dei comuni montani.

In conclusione, sicuramente si tratta di una novità normativa che lascia perplessi, anche se si comprende come – nell’attuale non facile scenario anche per la finanza pubblica – dei tagli e degli interventi purtroppo penalizzanti possano essere necessario. L’auspicio, tuttavia, rimane che sia ben chiaro come il recupero dei territori montani sia un aspetto determinante per lo sviluppo (in primis: demografico) del Paese e aldilà di questa specifica misura il percorso di sostegno a quella parte d’Italia non venga meno e anzi continui nella linea positiva e propositiva degli ultimi anni.

Fabio Cosenza

Notaio

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