PERTINENZA E CREDITO D’IMPOSTA

da | 14 Giu 2026 | fisco, immobiliare | 0 commenti

È noto che le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa possono trovare applicazione non soltanto per le abitazioni, ma anche per le relative pertinenze.

La normativa consente infatti di beneficiare del regime agevolato anche in relazione all’acquisto di immobili destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento dell’abitazione principale, quali ad esempio garage, posti auto, cantine, soffitte e tettoie appartenenti alle categorie catastali ammesse dalla legge.

Per approfondire la disciplina fiscale delle pertinenze rinviamo al nostro articolo dedicato:

Tassazione delle pertinenze

Proprio perché le pertinenze possono beneficiare delle agevolazioni prima casa, può sorgere un dubbio: se un contribuente vende un immobile acquistato con i benefici prima casa e successivamente acquista una pertinenza con le medesime agevolazioni, può utilizzare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa?

La risposta è negativa.

Come anticipato, il legislatore consente di applicare il regime agevolato prima casa anche ad alcune pertinenze dell’abitazione.

L’agevolazione può essere riconosciuta, nei limiti previsti dalla legge, per gli immobili censiti nelle categorie catastali:

  • C/2 (cantine, soffitte e locali di deposito);
  • C/6 (autorimesse, garage e posti auto);
  • C/7 (tettoie).

Presupposto essenziale è che il bene sia destinato a servizio di un’abitazione già acquistata (o contestualmente acquistata) proprio con le agevolazioni prima casa e di non avere altri immobili in proprietà esclusiva nel medesimo Comune della medesima categoria o acquistati sempre con tale trattamento tributario di favore.

Da ciò deriva che anche l’acquisto di una pertinenza può beneficiare di una tassazione ridotta.

Diverso è il tema del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 7 della legge n. 448 del 1998.

Come abbiamo approfondito in un precedente contributo:

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”

il legislatore ha previsto un particolare beneficio a favore di chi vende un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e procede, entro un anno, ad un nuovo acquisto agevolato.

La finalità della norma è quella di evitare che il contribuente, sostituendo la propria abitazione, debba sopportare una nuova imposizione senza poter recuperare quella sostenuta in occasione del precedente acquisto.

Occorre però comprendere se il nuovo acquisto possa essere rappresentato anche da una semplice pertinenza.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 30/E del 1° febbraio 2008.

L’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di un contribuente che aveva alienato un immobile (nel caso specifico: un posto auto) acquistato con le agevolazioni e successivamente acquistato un’autorimessa chiedendo il riconoscimento del credito d’imposta.

La conclusione dell’Agenzia è stata negativa.

Secondo la Risoluzione, il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448 del 1998 presuppone l’acquisto di una nuova abitazione agevolata e non può essere riconosciuto quando il nuovo acquisto riguarda esclusivamente una pertinenza.

L’Agenzia osserva infatti che la normativa sul credito d’imposta è finalizzata a favorire il riacquisto della casa di abitazione e non l’acquisto di beni che, pur potendo beneficiare delle agevolazioni prima casa, mantengono natura pertinenziale.

In altre parole, il fatto che una pertinenza possa essere acquistata con le agevolazioni prima casa non significa che il suo acquisto sia equiparato, sotto ogni profilo, all’acquisto di un’abitazione.

La Risoluzione esamina il caso di un’autorimessa, ma il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate ha portata generale.

La conclusione non riguarda soltanto garage e posti auto, ma deve ritenersi applicabile a tutte le pertinenze per le quali la legge consente l’applicazione delle agevolazioni prima casa.

Pertanto il credito d’imposta non spetta neppure nell’ipotesi di acquisto di una cantina, di una soffitta o di una tettoia acquistate autonomamente dopo la vendita di un immobile agevolato.

Ciò che manca, infatti, è il presupposto richiesto dalla legge: il riacquisto di una nuova abitazione.

Le agevolazioni prima casa e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono istituti collegati ma non coincidenti.

Se è vero che anche le pertinenze possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per la prima casa, è altrettanto vero che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 7 della legge n. 448 del 1998 richiede il riacquisto di una nuova abitazione.

Di conseguenza, secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 30/E del 2008, il contribuente che, dopo avere venduto un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, acquisti esclusivamente una pertinenza non può beneficiare del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Fabio Cosenza

Notaio

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